← Torna a CCNL — Contratti Collettivi
Ultimo aggiornamento: 21 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Poste prevede un periodo di comporto (la durata massima dell'assenza per malattia senza licenziamento) di 12 mesi nell'arco di 24 mesi, aumentato per i lavoratori con piu anzianita. L'azienda integra l'indennita INPS fino al 100% della retribuzione per i primi periodi di malattia. Per malattie gravi (oncologiche, invalidanti) sono previsti periodi di comporto allungati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Poste

In sintesi

Il CCNL Poste prevede un periodo di comporto (la durata massima dell’assenza per malattia senza licenziamento) di 12 mesi nell’arco di 24 mesi, aumentato per i lavoratori con piu anzianita. L’azienda integra l’indennita INPS fino al 100% della retribuzione per i primi periodi di malattia. Per malattie gravi (oncologiche, invalidanti) sono previsti periodi di comporto allungati.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Poste Italiane SpA · SLC-CGIL · SLP-CISL · UILposte · FAILP-CISAL · CONFSAL · FNC-UGL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2023-2025 (ultimo aggiornamento retributivo 2024)
Vigenza
In corso di rinnovo (trattative 2025-2026)
Platea
Oltre 100.000 dipendenti

Tabella riepilogativa

Periodo di comporto e integrazione retributiva – CCNL Poste
Anzianita Comporto ordinario Integrazione 100% Integrazione parziale
Fino a 5 anni 12 mesi in 24 Primi 6 mesi Dal 7° al 12° mese (50%)
Da 5 a 10 anni 14 mesi in 36 Primi 9 mesi Dal 10° al 14° mese (50%)
Oltre 10 anni 18 mesi in 36 Primi 12 mesi Dal 13° al 18° mese (50%)
Malattia grave (oncologica) Comporto prolungato fino a 30 mesi Secondo accordo aziendale Supporto welfare Poste

Comporto ordinario e superamento

Il periodo di comporto e il limite massimo di assenza per malattia o infortunio non professionale oltre il quale l’azienda puo procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 2110 c.c.). Il CCNL Poste lo fissa con una scala progressiva in base all’anzianita di servizio.

Il comporto e un comporto per somma: si sommano tutti i giorni di malattia nell’arco del periodo di riferimento (24 o 36 mesi), indipendentemente dal numero di episodi. Il lavoratore che supera il comporto puo essere licenziato con preavviso contrattuale; ha pero diritto al TFR e agli altri istituti maturati.

Integrazione aziendale INPS

L’INPS eroga l’indennita di malattia a partire dal 4° giorno di assenza (i primi 3 giorni sono a carico del lavoratore salvo accordi). Poste Italiane, come ex datore pubblico con forte regolamentazione sindacale, integra l’indennita INPS fino al 100% della retribuzione per i primi mesi di malattia (vedi tabella).

Nei periodi successivi all’integrazione piena, il lavoratore percepisce solo l’indennita INPS (66,66% della retribuzione tabellare per il 4°-20° giorno, 50% dal 21° giorno in poi) piu l’eventuale integrazione parziale aziendale.

Malattie gravi, oncologiche e tutele speciali

Il CCNL Poste e gli accordi aziendali integrativi prevedono tutele rafforzate per lavoratori affetti da patologie gravi (neoplasie, malattie croniche invalidanti, terapie salvavita):

  • Prolungamento del periodo di comporto fino a 30 mesi in accordo con le OO.SS.
  • Priorita nel riconoscimento del part-time per cure o terapie.
  • Accesso al programma di welfare aziendale (supporto psicologico, assistenza domiciliare).
  • Possibilita di riconversione mansioni in accordo con il medico competente aziendale.

Casi pratici

Tizio – Superamento comporto e licenziamento
Tizio ha 4 anni di anzianita (B2) e ha accumulato 13 mesi di assenza per malattia nei 24 mesi precedenti, superando il comporto di 12 mesi. Poste Italiane lo licenzia per giustificato motivo oggettivo con il preavviso contrattuale. Tizio ha diritto al TFR, alle ferie non godute e agli altri istituti maturati.
Caia – Integrazione malattia lunga
Caia ha 7 anni di anzianita (C1) ed e in malattia da 8 mesi continuativi. Nei primi 9 mesi percepisce il 100% della retribuzione (integrazione aziendale piena). Dal 10° mese in poi la retribuzione scendera all’integrazione parziale (50% + indennita INPS).
Sempronio – Patologia oncologica e tutele
Sempronio ha una diagnosi di neoplasia. Oltre al comporto prolungato, ha diritto alla priorita nel part-time per seguire le terapie, al supporto psicologico del programma welfare aziendale e alla valutazione di riconversione mansioni da parte del medico competente, senza dover prima esaurire il comporto ordinario.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Poste?
Da 12 mesi in 24 (fino a 5 anni di anzianita) a 18 mesi in 36 (oltre 10 anni). Per malattie gravi e oncologiche il comporto puo essere prolungato fino a 30 mesi.
L'azienda paga al 100% durante la malattia?
Si, per i primi mesi di malattia in base all’anzianita. Successivamente la retribuzione scende all’indennita INPS piu l’eventuale integrazione parziale aziendale del 50%.
Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
I primi 3 giorni di malattia (carenza) non sono coperti dall’INPS. Il CCNL Poste prevede che l’azienda integri anche i giorni di carenza per le assenze oltre una certa soglia annua; per i primi episodi la carenza e a carico del lavoratore.
Le visite fiscali nel CCNL Poste sono frequenti?
Poste Italiane, come datore di grandi dimensioni, ha facolta di richiedere visite fiscali tramite l’INPS in qualunque momento durante l’assenza per malattia. Il lavoratore e tenuto a essere reperibile nelle fasce orarie di legge (10-12 e 17-19).
Cosa succede a fine comporto?
Il lavoratore che supera il comporto puo essere licenziato con preavviso per giustificato motivo oggettivo. Ha pero diritto al TFR, alle ferie maturate non godute e a tutti gli istituti contrattuali in essere al momento della cessazione.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte e anzianita, premio di risultato e mensilita aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Poste tutela la malattia e l'infortunio non professionale tramite il periodo di comporto, durante il quale il posto è conservato.
  • L'istituto attua l'art. 2110 c.c.: conservazione del posto e trattamento economico per malattia e infortunio.
  • L'azienda di norma integra l'indennità INPS fino a una quota della retribuzione per i primi periodi di assenza.
  • Per le malattie gravi (es. oncologiche) il contratto prevede periodi di comporto prolungati.
  • Superato il comporto, il datore può recedere ex art. 2110, comma 2, c.c.; la durata in mesi del comporto è quella delle tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Il trattamento di malattia nel CCNL Poste si inserisce nella cornice generale dell'art. 2110 c.c., declinandola con le specificità di una grande impresa con migliaia di dipendenti. I due profili chiave sono il periodo di comporto — entro il quale il posto è conservato — e l'integrazione retributiva, con cui l'azienda completa l'indennità erogata dall'INPS.

Il comporto e l'art. 2110 c.c.

Il periodo di comporto è il tempo massimo di assenza per malattia o infortunio non professionale durante il quale il rapporto non può essere risolto. È la diretta applicazione dell'art. 2110 c.c. Nel CCNL Poste la durata si modula tipicamente sull'anzianità e può essere calcolata su un arco temporale pluriennale (comporto “per sommatoria”), in cui si sommano più episodi morbosi. La durata esatta in mesi è quella fissata dalle tabelle del contratto vigente.

Comporto secco e comporto per sommatoria

È utile distinguere tra il comporto “secco”, riferito a un singolo evento continuativo, e quello “per sommatoria”, che cumula più assenze entro un periodo di osservazione. La corretta individuazione del tipo applicabile è decisiva per stabilire se il comporto sia stato superato, presupposto del recesso datoriale.

L'integrazione dell'indennità INPS

Durante la malattia il lavoratore percepisce l'indennità economica secondo le regole previdenziali; l'azienda, in base al contratto, integra tale importo fino a una percentuale della retribuzione per i primi periodi di assenza, con riduzioni progressive nelle fasi successive. Le percentuali e la durata dell'integrazione sono quelle del CCNL vigente, cui occorre rinviare per i valori puntuali.

Le malattie gravi e i comporti prolungati

Per le patologie più gravi — ad esempio quelle oncologiche o che richiedono terapie salvavita — il contratto prevede tutele rafforzate, con periodi di comporto prolungati e modalità di computo più favorevoli. È una scelta coerente con l'esigenza di non far gravare sul lavoratore già fragile il rischio della perdita del posto.

Obblighi di comunicazione e reperibilità

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza e trasmettere il certificato medico telematico; deve inoltre essere reperibile nelle fasce orarie di controllo previste per il settore privato, salvo le esenzioni di legge. La violazione di questi obblighi può incidere sul trattamento economico e, nei casi gravi, sul piano disciplinare.

Il superamento del comporto e il recesso

Solo una volta superato il periodo di comporto il datore può recedere ai sensi dell'art. 2110, comma 2, c.c. Un licenziamento intimato prima della scadenza del comporto è di regola illegittimo; inoltre, prima di procedere, il datore deve verificare con attenzione il computo, specie nelle ipotesi di sommatoria, per evitare errori sul superamento.

Domande frequenti

Cos'è il periodo di comporto nel CCNL Poste?

È il periodo massimo di assenza per malattia o infortunio non professionale durante il quale il posto è conservato (art. 2110 c.c.). La durata in mesi è quella fissata dalle tabelle del CCNL vigente, modulata sull'anzianità.

Durante la malattia ricevo l'intera retribuzione?

Il lavoratore percepisce l'indennità INPS, che l'azienda integra fino a una quota della retribuzione per i primi periodi, con riduzioni nelle fasi successive. Percentuali e durata sono quelle del contratto vigente.

Per le malattie gravi cambia il comporto?

Sì. Per patologie gravi, come quelle oncologiche, il contratto prevede periodi di comporto prolungati e modalità di computo più favorevoli.

Cosa significa comporto per sommatoria?

Significa che, ai fini del superamento, si sommano più episodi di malattia all'interno di un periodo di osservazione, anziché considerare un solo evento continuativo (comporto secco).

Posso essere licenziato per malattia in Poste?

Solo dopo il superamento del periodo di comporto, ai sensi dell'art. 2110, comma 2, c.c. Un licenziamento intimato prima della scadenza del comporto è di regola illegittimo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.