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La guida
Nel CCNL Poste 2024 il posto è conservato fino a 609 giorni di malattia sommati negli ultimi 48 mesi, con l’intera retribuzione fissa per 502 giorni nel quadriennio. Per gravi patologie, disabilità certificate e terapie salvavita il limite sale a 730 giorni, pagati per intero. Dopo il comporto si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 16 mesi (art. 41).
Tabella riepilogativa
| Caso | Conservazione del posto | Trattamento economico |
|---|---|---|
| Comporto ordinario | 609 giorni di calendario, sommando le malattie dei 48 mesi precedenti l’ultimo episodio | Intera retribuzione fissa per 502 giorni nel quadriennio |
| Comporto speciale (gravi patologie elencate, disabili assunti o computati ex L. 68/1999, terapie salvavita) | 730 giorni di calendario nei 48 mesi | Intera retribuzione fissa per tutto il periodo |
| Aspettativa dopo il comporto | Fino a 16 mesi, una sola volta, su richiesta | Non retribuita, senza anzianità |
| Infortunio sul lavoro e malattia professionale | I primi 16 mesi di assenza non contano nel comporto | 100% il giorno dell’infortunio e i 3 giorni successivi; poi integrazione dell’indennità INAIL fino al 100% |
Il comporto ordinario di 609 giorni vale dal 1° gennaio 2025 per tutte le assenze, anche quelle del quadriennio precedente; fino al 31 dicembre 2024 si applicava la disciplina del CCNL 23 giugno 2021.
Comporto ordinario e superamento
Il periodo di comporto è il limite di assenza per malattia entro il quale il posto è conservato (art. 2110 c.c.). Nel CCNL Poste non dipende dall’anzianità: è di 609 giorni di calendario, sommando tutte le assenze per malattia dei 48 mesi precedenti ogni nuovo episodio. Almeno due giorni lavorativi prima di raggiungerlo, se la malattia continua, il lavoratore può chiedere una sola volta un’aspettativa continuativa fino a 16 mesi, senza retribuzione e senza anzianità, documentata con certificati medici.
Superati il comporto e l’eventuale aspettativa, la società può risolvere il rapporto pagando l’indennità sostitutiva del preavviso. Dal 2025 l’azienda avvisa il lavoratore, una volta l’anno, 45 giorni prima del possibile raggiungimento del limite; il lavoratore può chiedere fino a due volte l’anno il conteggio delle sue assenze.
Trattamento economico
Durante il comporto ordinario spetta l’intera retribuzione fissa per un totale di 502 giorni nel quadriennio di riferimento. Nel comporto speciale la retribuzione fissa è pagata per intero per tutto il periodo di conservazione del posto.
In caso di infortunio sul lavoro la società paga l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio e il 100% per i 3 giorni successivi; dal quarto giorno integra l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione giornaliera per tutta l’inabilità. I primi 16 mesi di assenza per infortunio o malattia professionale non contano nel comporto (art. 50).
Malattie gravi, oncologiche e tutele speciali
Il comporto speciale di 730 giorni riguarda tre gruppi: i lavoratori con una delle gravi patologie elencate dal contratto (tra cui malattia oncologica, sclerosi multipla, distrofia muscolare, trapianto di organi vitali, dialisi, SLA, Parkinson in fase avanzata), gli invalidi civili assunti o computati ai sensi della L. 68/1999 e chi è assente per terapie salvavita certificate. Per la grave patologia serve il certificato di un medico specialista pubblico o del SSN, da confermare ogni anno a gennaio.
Visite di controllo
Il lavoratore comunica l’assenza all’inizio dell’orario del giorno stesso, con l’indirizzo di reperibilità, e trasmette il numero di protocollo del certificato entro due giorni. Deve essere reperibile per le visite di controllo dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, salvo modifiche di legge (art. 41).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Poste?
L’azienda paga al 100% durante la malattia?
Cosa succede alla fine del comporto?
L’infortunio sul lavoro conta nel comporto?
Quali sono le fasce di reperibilità?
Fonti: CCNL Poste Italiane 23 luglio 2024, artt. 41 e 50 (testo pubblicato da WageIndicator). Dati verificati su questa fonte a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte e anzianita, premio di risultato e mensilita aggiuntive.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.