Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ceramica

In sintesi

Il CCNL Ceramica si coordina con il D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternita e paternita). L’astensione obbligatoria dura 5 mesi con indennita INPS all’80%; il congedo paternita obbligatorio e di 10 giorni; il congedo parentale facoltativo arriva a 9 mesi cumulati. Il CCNL puo prevedere integrazioni all’indennita INPS.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confindustria Ceramica · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
Ultimo rinnovo
Rinnovo 2022 (accordo integrativo vigente; trattativa in corso per il rinnovo successivo)
Vigenza
2022-2025 prorogato in attesa di rinnovo
Platea
~30.000 (settore piastrelle, sanitari, stoviglieria, refrattari, abrasivi)

Tabella riepilogativa

Maternita e congedi CCNL Ceramica – Schema riepilogativo 2026
Istituto Durata Indennita INPS Integrazione CCNL
Congedo maternita obbligatorio 5 mesi (2+3 o flessibile) 80% retribuzione Eventuale integrazione al 100%
Congedo paternita obbligatorio 10 giorni (dal 2024) 100% retribuzione (INPS) Nessuna integrazione necessaria
Congedo parentale facoltativo – madre Fino a 6 mesi 80% (1° mese), 60% (2°-3°), 30% oltre Eventuale integrazione aziendale
Congedo parentale facoltativo – padre Fino a 6 mesi 80% (1° mese), 60% (2°-3°), 30% oltre Eventuale integrazione aziendale
Congedo parentale cumulato coppia Max 9 mesi Vedi sopra
Permessi allattamento 2 ore/giorno (1 ora se p.t. o lavoro < 6h) 100% (INPS)

Congedo di maternita obbligatorio

Il congedo di maternita obbligatorio dura 5 mesi e decorre di norma dai 2 mesi precedenti il parto ai 3 mesi successivi. La lavoratrice puo optare per il regime “flessibile” (lavorare fino al mese prima del parto con certificato medico e autorizzazione INPS) e usufruire di 4 mesi dopo il parto.

L’indennita INPS e pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Ceramica, per le imprese del distretto, puo prevedere una integrazione datoriale che porta la copertura al 100% per tutto il periodo o per i primi due mesi.

Il posto di lavoro e garantito per l’intera durata del congedo; il rientro avviene allo stesso livello e alle stesse mansioni, salvo accordo per diversa assegnazione migliorativa.

Congedo di paternita obbligatorio

Il congedo di paternita obbligatorio e stato portato a 10 giorni lavorativi (dal 2024) da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento. L’indennita e al 100% della retribuzione a carico INPS.

Il padre puo fruire del congedo anche durante il congedo di maternita della madre. In caso di morte o grave infermita della madre, o di abbandono del neonato, il padre puo fruire dell’intero congedo di maternita obbligatorio al suo posto.

Congedo parentale facoltativo e tutele antidiscriminatorie

Il congedo parentale facoltativo (ex astensione facoltativa) spetta a entrambi i genitori fino al dodicesimo anno del figlio. La durata massima per ciascun genitore e di 6 mesi; il totale cumulato tra i due non puo superare 9 mesi (o 10 se il padre fruisce di almeno 3 mesi).

Le indennita previste dal D.Lgs. 151/2001 come novellato dal D.Lgs. 105/2022 (recepimento direttiva 2019/1158/UE) sono: 80% per il primo mese, 60% per il secondo e terzo mese, 30% oltre.

Il CCNL Ceramica e la contrattazione aziendale nel distretto di Sassuolo prevedono tradizionalmente integrazioni all’indennita INPS nei primissimi mesi, in linea con la sensibilita del settore manifatturiero verso la conciliazione vita-lavoro.

Casi pratici

Tizio – Congedo paternita obbligatorio 10 giorni
Tizio (operaio specializzato, 3° livello) diventa padre a marzo 2026. Entro 5 mesi dalla nascita fruisce dei 10 giorni di congedo paternita obbligatorio, indennizzati al 100% da INPS. Non deve rinunciare a ferie o ROL; il congedo e un diritto autonomo.
Caia – Congedo maternita con flessibilita
Caia (impiegata qualificata) sceglie il regime flessibile: lavora fino alla 36a settimana con doppio certificato (ginecologo + INPS) e usufruisce di 4 mesi post-parto. L’azienda integra l’indennita INPS (80%) al 100% per i primi 2 mesi post-parto, come previsto dall’accordo integrativo aziendale.
Sempronio – Congedo parentale facoltativo per secondo figlio
Sempronio utilizza 2 mesi di congedo parentale nel primo anno di vita del secondo figlio. Percepisce l’80% del proprio stipendio per il primo mese (INPS) e il 60% per il secondo. L’azienda, per accordo integrativo, integra fino al 70% per entrambi i mesi.

Domande frequenti

Quanti giorni di congedo paternita spettano nel 2026?
10 giorni lavorativi obbligatori, indennizzati al 100% da INPS, da fruire entro 5 mesi dalla nascita (legge di bilancio 2024 conferma il valore).
L'indennita di maternita e al 100%?
L’INPS eroga l’80%. Il CCNL Ceramica o gli accordi aziendali possono prevedere un’integrazione datoriale per portare la copertura al 100%; occorre verificare il contratto aziendale applicato.
Il congedo parentale puo essere fruito a ore?
Si: dal 2023 (D.Lgs. 105/2022) il congedo parentale puo essere fruito anche su base oraria, con autorizzazione del datore. La modalita oraria conta ai fini del monte ore massimo previsto per ciascun genitore.
La lavoratrice puo essere licenziata durante la maternita?
No: il divieto di licenziamento copre dal concepimento fino al compimento del primo anno del figlio (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Solo giusta causa o fallimento aziendale derogano al divieto.
Il congedo parentale facoltativo riduce le ferie?
No: congedo parentale e ferie sono istituti distinti e non si scalano a vicenda. Il lavoratore mantiene il diritto alle ferie maturate anche durante il periodo di congedo parentale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi tabellari per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Ceramica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Ceramica si fondano sul T.U. maternità (D.Lgs. 151/2001), integrato dalle previsioni contrattuali di miglior favore.
  • Il congedo di maternità è obbligatorio nei periodi intorno al parto, con divieto di adibire la lavoratrice al lavoro e indennità INPS pari all'80% della retribuzione, spesso integrata dal datore.
  • Il congedo di paternità obbligatorio spetta al padre lavoratore nei giorni e nei modi previsti dalla legge, autonomamente rispetto a quello della madre.
  • Il congedo parentale è il diritto, di entrambi i genitori, ad astenersi dal lavoro nei primi anni di vita del figlio, entro i limiti complessivi e con l'indennità di legge.
  • Durate, percentuali e periodi indennizzabili seguono il D.Lgs. 151/2001 e le circolari INPS aggiornate; il CCNL può prevedere integrazioni o estensioni.
Indice dei contenuti

La tutela della genitorialità è uno dei capitoli in cui il diritto del lavoro esprime con maggiore forza la sua funzione sociale, in attuazione degli artt. 31 e 37 della Costituzione, che proteggono la famiglia e impongono condizioni di lavoro idonee a consentire alla madre e al padre l'adempimento della funzione genitoriale. Il CCNL Ceramica recepisce e talvolta migliora il quadro disegnato dal Testo Unico sulla maternità e paternità, il D.Lgs. 151/2001, che resta il riferimento inderogabile.

Il Testo Unico come base inderogabile

Tutta la materia ruota intorno al D.Lgs. 151/2001, che disciplina il congedo di maternità, quello di paternità, il congedo parentale, i riposi giornalieri, i congedi per malattia del figlio e i divieti di licenziamento connessi alla genitorialità. Il contratto collettivo non può ridurre queste tutele, ma può ampliarle, ad esempio integrando l'indennità o estendendo i periodi: per il dettaglio occorre leggere il CCNL Ceramica vigente accanto alla legge.

Il congedo di maternità

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro nei mesi a cavallo del parto, durante il quale vige il divieto di adibire la lavoratrice all'attività. È previsto, alle condizioni di legge, anche il ricorso alla flessibilità che consente di modulare i periodi pre e post partum. Durante il congedo spetta l'indennità INPS, pari di norma all'80% della retribuzione, che molti contratti integrano fino al trattamento pieno: la misura dell'integrazione va verificata sul CCNL vigente.

Il congedo di paternità

Il sistema riconosce al padre lavoratore un congedo di paternità obbligatorio, da fruire nei giorni e secondo le modalità stabilite dalla legge in occasione della nascita, in modo autonomo rispetto alla madre. Esiste inoltre, nei casi previsti, un congedo di paternità alternativo, spettante al padre quando la madre non possa fruirne. Queste tutele rafforzano la condivisione delle responsabilità di cura.

Il congedo parentale

Superato il congedo obbligatorio, entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale: un'astensione facoltativa dal lavoro nei primi anni di vita del figlio, fruibile entro un limite complessivo per ciascun genitore e per la coppia. La legge prevede periodi indennizzati dall'INPS in una determinata percentuale e periodi a indennità ridotta o non indennizzati, secondo l'età del bambino. Le percentuali e i limiti vanno riscontrati sul D.Lgs. 151/2001 e sulle circolari INPS aggiornate, soggette a revisione.

Riposi giornalieri e congedi per malattia del figlio

Nel primo anno di vita del bambino la legge riconosce i riposi giornalieri - i cosiddetti permessi per allattamento - fruibili dalla madre o, nei casi previsti, dal padre. Sono inoltre previsti congedi per la malattia del figlio, con regole differenziate a seconda dell'età. Anche questi istituti possono essere integrati o ampliati dalla contrattazione collettiva di settore.

Il divieto di licenziamento e la conservazione del posto

Una garanzia centrale è il divieto di licenziamento della lavoratrice dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino, salvo le ipotesi tassative previste dalla legge; analoga tutela è riconosciuta al padre che fruisce del congedo. Le dimissioni rese nel periodo protetto devono inoltre essere convalidate, a presidio della genuinità della volontà. Il rapporto è conservato durante i congedi e i periodi di astensione obbligatoria sono computati nell'anzianità.

Domande frequenti

Qual è la norma di riferimento per maternità e paternità?

Il Testo Unico D.Lgs. 151/2001, che disciplina in modo inderogabile congedi di maternità e paternità, congedo parentale, riposi giornalieri e divieti di licenziamento. Il CCNL può solo migliorare queste tutele.

Quanto si percepisce durante il congedo di maternità?

Di norma l'80% della retribuzione a carico dell'INPS, che molti contratti integrano fino al trattamento pieno. La misura dell'integrazione va verificata sul CCNL Ceramica vigente.

Il padre ha diritto a un proprio congedo?

Sì. È previsto un congedo di paternità obbligatorio da fruire in occasione della nascita, autonomo rispetto a quello della madre, oltre a un congedo alternativo nei casi previsti.

Che cos'è il congedo parentale?

È l'astensione facoltativa di entrambi i genitori nei primi anni di vita del figlio, entro limiti complessivi, con periodi indennizzati dall'INPS in percentuale secondo l'età del bambino.

Si può essere licenziati durante la maternità?

No. Vige il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino, salvo ipotesi tassative; analoga tutela spetta al padre in congedo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.