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La guida
Il CCNL Gomma Plastica stabilisce un periodo di comporto (la malattia non può giustificare il licenziamento) di 6 mesi per i lavoratori con meno di 3 anni di anzianità e di 12 mesi per quelli con anzianità superiore. Il datore integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione per i primi giorni, scalando progressivamente. In caso di infortunio sul lavoro l’integrazione INAIL è più ampia.
Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL Gomma Plastica è stato rinnovato: l’ipotesi di accordo per il triennio 2026-2028 è stata sottoscritta il 10 dicembre 2025 fra Federazione Gomma Plastica e Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, in anticipo sulla scadenza del CCNL 2023-2025, e approvata dalle assemblee con oltre il 98% di consensi. L’aumento complessivo (TEC) è di 204 euro; sui minimi del livello F sono previsti 195 euro in quattro tranche: 60 euro da gennaio 2026, 60 da aprile 2027, 60 da aprile 2028 e 15 da dicembre 2028. Il contratto si applica a circa 165.000 addetti in 3.600 imprese. Per il quadro completo del settore vedi l’hub CCNL Gomma Plastica e le tabelle retributive.
Tabella riepilogativa
| Periodo di malattia | Indennità INPS | Integrazione datoriale | Totale a carico datore |
|---|---|---|---|
| 1°-3° giorno (carenza) | 0% | 100% retribuzione | 100% |
| 4°-20° giorno | 50% retribuzione | Integrazione fino a 100% | ~100% (50% datore) |
| 21°-180° giorno | 66,67% retribuzione | Integrazione fino a 100% | ~100% (~33% datore) |
| Oltre 180 giorni | 66,67% (se non scaduta) | Nessuna ulteriore integrazione | Solo INPS |
I dati sopra sono indicativi e riflettono le disposizioni del CCNL; l’integrazione precisa dipende dall’anzianità del lavoratore e dall’accordo aziendale. In caso di infortunio INAIL, la copertura è del 60% per i primi 90 giorni e del 75% dal 91° giorno, con possibile integrazione datoriale.
Il periodo di comporto
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore non può licenziare il lavoratore per malattia. Nel CCNL Gomma Plastica il comporto è:
- 6 mesi per i lavoratori con meno di 3 anni di anzianità;
- 12 mesi (per un periodo di 24 mesi) per chi ha almeno 3 anni di anzianità.
Il comporto può essere per un’unica malattia continuativa (comporto secco) oppure per la somma di più eventi morbosi nell’arco di un periodo di riferimento (comporto per sommatoria). Superato il periodo di comporto, il datore può licenziare con preavviso; il lavoratore ha però diritto a un periodo di aspettativa non retribuita prima del licenziamento definitivo.
Carenza INPS e integrazione datoriale
L’INPS non copre i primi 3 giorni di malattia (c.d. periodo di carenza). Il CCNL Gomma Plastica impone al datore di integrare la carenza fino al 100% della retribuzione. Dal 4° giorno l’INPS eroga il 50% per i giorni 4-20 e il 66,67% dal 21° giorno: il datore integra la differenza fino al 100% per i primi 180 giorni complessivi.
Le aziende con accordo integrativo aziendale (es. grandi gruppi del pneumatico) possono prevedere integrazioni ulteriori o copertura al 100% per periodi più lunghi.
Infortunio sul lavoro e INAIL
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la copertura INAIL sostituisce quella INPS:
- 1° giorno: a carico del datore al 100%;
- 2°-3° giorno: INAIL al 60% della retribuzione media giornaliera (il CCNL può prevedere integrazione fino al 100%);
- Dal 4° giorno al 90°: INAIL al 60%;
- Dal 91° giorno: INAIL al 75%.
Il settore gomma-plastica presenta rischi specifici legati all’esposizione a agenti chimici (solventi, polveri di silice, fumi di vulcanizzazione, ammine aromatiche). Le malattie professionali da questi agenti (es. asma professionale, dermatiti, mesotelioma per esposizione amianto storica) sono coperte da INAIL con le stesse regole dell’infortunio.
Aspettativa non retribuita e rientro
Al termine del periodo di comporto, il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute (di norma 60-90 giorni, rinnovabile). Durante l’aspettativa il rapporto di lavoro è sospeso: non matura retribuzione, ferie né anzianità convenzionale.
Al rientro dalla malattia, il lavoratore ha diritto di riprendere le mansioni precedenti (o equivalenti). Se la malattia ha determinato una riduzione della capacità lavorativa riconosciuta dall’INAIL (rendita INAIL), il datore deve valutare accomodamenti ragionevoli ai sensi della disciplina antidiscriminatoria (D.Lgs. 216/2003 e L. 68/1999).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il comporto nel CCNL Gomma Plastica?
Il datore paga i primi tre giorni di malattia?
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
La malattia professionale è trattata come l'infortunio?
Il lavoratore può essere licenziato durante la malattia?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima e maturazione, anticipazione e destinazione.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.