Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Gomma Plastica

In sintesi

Il CCNL Gomma Plastica stabilisce un periodo di comporto (la malattia non può giustificare il licenziamento) di 6 mesi per i lavoratori con meno di 3 anni di anzianità e di 12 mesi per quelli con anzianità superiore. Il datore integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione per i primi giorni, scalando progressivamente. In caso di infortunio sul lavoro l’integrazione INAIL è più ampia.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federazione Gomma Plastica (Assogomma, Unionplast / Confindustria) · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
Ultimo rinnovo
10 dicembre 2025: ipotesi di accordo per il CCNL 2026-2028, sottoscritta in anticipo sulla scadenza del precedente CCNL 2023-2025 e poi approvata dai lavoratori con oltre il 98% di consensi
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028 (CCNL 2026-2028)
Platea
~150.000

Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL Gomma Plastica è stato rinnovato: l’ipotesi di accordo per il triennio 2026-2028 è stata sottoscritta il 10 dicembre 2025 fra Federazione Gomma Plastica e Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL, in anticipo sulla scadenza del CCNL 2023-2025, e approvata dalle assemblee con oltre il 98% di consensi. L’aumento complessivo (TEC) è di 204 euro; sui minimi del livello F sono previsti 195 euro in quattro tranche: 60 euro da gennaio 2026, 60 da aprile 2027, 60 da aprile 2028 e 15 da dicembre 2028. Il contratto si applica a circa 165.000 addetti in 3.600 imprese. Per il quadro completo del settore vedi l’hub CCNL Gomma Plastica e le tabelle retributive.

Tabella riepilogativa

Integrazioni economiche per malattia – CCNL Gomma Plastica (indicativo)
Periodo di malattia Indennità INPS Integrazione datoriale Totale a carico datore
1°-3° giorno (carenza) 0% 100% retribuzione 100%
4°-20° giorno 50% retribuzione Integrazione fino a 100% ~100% (50% datore)
21°-180° giorno 66,67% retribuzione Integrazione fino a 100% ~100% (~33% datore)
Oltre 180 giorni 66,67% (se non scaduta) Nessuna ulteriore integrazione Solo INPS

I dati sopra sono indicativi e riflettono le disposizioni del CCNL; l’integrazione precisa dipende dall’anzianità del lavoratore e dall’accordo aziendale. In caso di infortunio INAIL, la copertura è del 60% per i primi 90 giorni e del 75% dal 91° giorno, con possibile integrazione datoriale.

Il periodo di comporto

Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore non può licenziare il lavoratore per malattia. Nel CCNL Gomma Plastica il comporto è:

  • 6 mesi per i lavoratori con meno di 3 anni di anzianità;
  • 12 mesi (per un periodo di 24 mesi) per chi ha almeno 3 anni di anzianità.

Il comporto può essere per un’unica malattia continuativa (comporto secco) oppure per la somma di più eventi morbosi nell’arco di un periodo di riferimento (comporto per sommatoria). Superato il periodo di comporto, il datore può licenziare con preavviso; il lavoratore ha però diritto a un periodo di aspettativa non retribuita prima del licenziamento definitivo.

Carenza INPS e integrazione datoriale

L’INPS non copre i primi 3 giorni di malattia (c.d. periodo di carenza). Il CCNL Gomma Plastica impone al datore di integrare la carenza fino al 100% della retribuzione. Dal 4° giorno l’INPS eroga il 50% per i giorni 4-20 e il 66,67% dal 21° giorno: il datore integra la differenza fino al 100% per i primi 180 giorni complessivi.

Le aziende con accordo integrativo aziendale (es. grandi gruppi del pneumatico) possono prevedere integrazioni ulteriori o copertura al 100% per periodi più lunghi.

Infortunio sul lavoro e INAIL

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la copertura INAIL sostituisce quella INPS:

  • 1° giorno: a carico del datore al 100%;
  • 2°-3° giorno: INAIL al 60% della retribuzione media giornaliera (il CCNL può prevedere integrazione fino al 100%);
  • Dal 4° giorno al 90°: INAIL al 60%;
  • Dal 91° giorno: INAIL al 75%.

Il settore gomma-plastica presenta rischi specifici legati all’esposizione a agenti chimici (solventi, polveri di silice, fumi di vulcanizzazione, ammine aromatiche). Le malattie professionali da questi agenti (es. asma professionale, dermatiti, mesotelioma per esposizione amianto storica) sono coperte da INAIL con le stesse regole dell’infortunio.

Aspettativa non retribuita e rientro

Al termine del periodo di comporto, il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute (di norma 60-90 giorni, rinnovabile). Durante l’aspettativa il rapporto di lavoro è sospeso: non matura retribuzione, ferie né anzianità convenzionale.

Al rientro dalla malattia, il lavoratore ha diritto di riprendere le mansioni precedenti (o equivalenti). Se la malattia ha determinato una riduzione della capacità lavorativa riconosciuta dall’INAIL (rendita INAIL), il datore deve valutare accomodamenti ragionevoli ai sensi della disciplina antidiscriminatoria (D.Lgs. 216/2003 e L. 68/1999).

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Casi pratici

Tizio – Comporto per sommatoria
Tizio (anzianità 4 anni) ha avuto 3 episodi di malattia nell’anno: 30, 45 e 60 giorni. Totale: 135 giorni su 24 mesi. Il CCNL prevede comporto per sommatoria di 12 mesi su un arco di 24 mesi. Tizio è ancora entro il limite: il datore non può ancora licenziarlo. Se supera i 12 mesi (360 giorni) nel biennio, si apre il comporto.
Caia – Malattia professionale
Caia lavora da 15 anni a contatto con solventi in un’azienda di articoli tecnici in gomma. Sviluppa asma professionale riconosciuta da INAIL. Percepisce l’indennità per inabilità temporanea assoluta (INAIL 60-75%) più integrazione datoriale. Il riconoscimento INAIL le garantisce anche la rendita per inabilità permanente se il grado è superiore al 6%.
Sempronio – Comporto secco e aspettativa
Sempronio subisce un intervento chirurgico e resta in malattia per 9 mesi continuativi (comporto secco superato oltre i 6 mesi previsti per anzianità < 3 anni). Il datore invia lettera di superamento comporto. Sempronio chiede 60 giorni di aspettativa non retribuita per terminare la convalescenza. Scaduta l'aspettativa senza rientro, il datore procede con il licenziamento per superamento comporto, con preavviso lavorato o indennizzato.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto nel CCNL Gomma Plastica?
6 mesi per anzianità inferiore a 3 anni; 12 mesi (nell’arco di 24 mesi) per anzianità pari o superiore a 3 anni. Comprende sia il comporto secco sia il comporto per sommatoria.
Il datore paga i primi tre giorni di malattia?
Sì. I primi 3 giorni (carenza INPS) sono a totale carico del datore, che integra fino al 100% della retribuzione normale.
Cosa succede in caso di infortunio sul lavoro?
L’INAIL eroga l’indennità di inabilità temporanea (60% dal 4° giorno, 75% dal 91°). Il CCNL prevede l’integrazione datoriale per avvicinarsi al 100% della retribuzione per la maggior parte del periodo di inabilità.
La malattia professionale è trattata come l'infortunio?
Sì. Anche la malattia professionale riconosciuta da INAIL (es. dermatosi, asma da agenti chimici) dà diritto alle stesse prestazioni INAIL dell’infortunio sul lavoro, inclusa la rendita per inabilità permanente.
Il lavoratore può essere licenziato durante la malattia?
No, durante il periodo di comporto il licenziamento per malattia è vietato. Superato il comporto, il datore può procedere al licenziamento; prima deve offrire un periodo di aspettativa non retribuita se richiesto dal lavoratore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima e maturazione, anticipazione e destinazione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gomma Plastica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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