Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

In sintesi

Nei pubblici esercizi l’INPS paga in malattia l’80% della retribuzione dal 4° giorno (art. 322); i primi 3 giorni li paga il datore per intero, ma solo se la malattia dura più di 5 giorni. Il posto è conservato per 180 giorni nell’anno solare, sommando malattie e infortuni (art. 173), più un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni (art. 174). L’infortunio sul lavoro è integrato al 100%.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Fipe-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
5 giugno 2024 (rinnovo del CCNL 8 febbraio 2018)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2027
Platea
804.596 lavoratori in 107.172 aziende (archivio CNEL, codice H05Y): bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva

Malattia nei pubblici esercizi: carenza, indennità INPS e retribuzione

Trattamento di malattia nel CCNL Pubblici esercizi (art. 322)
Giorni Chi paga Quanto
1-3 (carenza) Datore Retribuzione normale, solo se la malattia supera i 5 giorni
Dal 4° giorno INPS (anticipata in busta dal datore) 80% della retribuzione
Oltre i 180 giorni nell’anno – Fine della conservazione del posto, salvo aspettativa

Durante la malattia non si tolgono i ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie (art. 322, comma 4). Per gli stabilimenti balneari il contratto rinvia a regole proprie. Per il personale retribuito con la percentuale di servizio la retribuzione si calcola ai sensi dell’art. 321.

Retribuzione in malattia: il datore integra fino al 100%?

Nel testo dell’art. 322 (testo del CCNL 8 febbraio 2018) la misura dell’indennità di malattia è l’80%, comprensiva dell’indennità a carico dell’INPS e della relativa integrazione di legge, per la quale i datori versano all’Istituto un’aliquota aggiuntiva dello 0,77%. Il contratto non prevede un’ulteriore integrazione aziendale fino al 100%: la integrazione al 100% è prevista solo per l’infortunio sul lavoro (art. 323). L’indennità è anticipata dal datore al lavoratore con contratto a tempo indeterminato e poi conguagliata con i contributi; il datore paga invece la normale retribuzione per i primi tre giorni (carenza) solo se la malattia supera i cinque giorni.

Il periodo di comporto

Chi non è in prova o in preavviso conserva il posto per 180 giorni per anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre (art. 173). Se ci si ammala o ci si infortuna più volte nell’anno, i periodi si sommano. Per i lavoratori a termine la conservazione vale solo per la stagione o il periodo di ingaggio.

Se alla scadenza dei 180 giorni il lavoratore non può riprendere servizio, il rapporto si intende risolto, con diritto al TFR e a quanto dovuto, esclusa l’indennità sostitutiva del preavviso.

Aspettativa dopo i 180 giorni

Su richiesta del lavoratore, la conservazione del posto si prolunga di un’aspettativa generica non retribuita fino a 120 giorni (art. 174), se la malattia non è cronica o psichica, ci sono i certificati e il lavoratore non l’ha già usata in precedenza. La richiesta va inviata per raccomandata prima del 180° giorno, firmando l’accettazione delle condizioni. Per le gravi patologie oncologiche accertate dalla commissione medica dell’ASL l’aspettativa può essere prorogata oltre i 120 giorni (art. 175).

Malattia di apprendisti, stagionali e lavoratori a termine

Per il personale assunto a termine la conservazione del posto è limitata al periodo di stagione o di ingaggio (art. 173, comma 3), e l’anticipazione dell’indennità da parte del datore, con il conguaglio, riguarda il lavoratore a tempo indeterminato (art. 322): per gli altri l’indennità spetta secondo le regole INPS. Per gli apprendisti, il testo del 2018 prevede che la malattia, l’infortunio o altre sospensioni involontarie superiori a trenta giorni consecutivi comportino la proroga della scadenza del contratto di apprendistato.

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Infortunio sul lavoro

Per l’infortunio sul lavoro il datore paga l’intera retribuzione della giornata in cui avviene e un’indennità pari al 60% della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (art. 170); poi integra l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione, dovuta in tutti i casi in cui l’INAIL corrisponde l’indennità (art. 323). Alle normali scadenze di paga il datore anticipa al lavoratore a tempo indeterminato l’indennità per inabilità temporanea assoluta e ne chiede il rimborso all’INAIL (art. 172). I giorni di infortunio si sommano a quelli di malattia ai fini dei 180 giorni di conservazione del posto (art. 173).

Obblighi del lavoratore

  • dare immediata notizia al datore della malattia; il certificato è di norma inviato per via telematica dal medico all’INPS e da questo al datore (se cartaceo, va spedito con raccomandata entro 2 giorni dal rilascio), e così anche i certificati di continuazione o ricaduta (art. 167);
  • restare a casa dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, per le visite di controllo, salvo gli orari diversi fissati dall’ente che le effettua;
  • chi lavora con alimenti, dopo una malattia di oltre cinque giorni, deve portare al rientro un certificato di assenza di contagio.; chi non si presenta al rientro alla data indicata dal certificato è considerato dimissionario, con a carico l’indennità di mancato preavviso (art. 167, comma 5).

Casi pratici

Tizio – Malattia di 4 giorni
Tizio sta a casa 4 giorni. Poiché la malattia non supera i 5 giorni, i primi 3 giorni di carenza non sono pagati dal datore; il 4° giorno riceve l’indennità INPS dell’80%.
Caia – Malattia di 10 giorni
Caia è malata 10 giorni: i primi 3 giorni il datore le paga la retribuzione normale, dal 4° al 10° riceve l’80% dall’INPS, anticipato in busta paga dal datore.
Sempronio – Infortunio in cucina
Sempronio si frattura un polso scivolando in cucina e resta assente 45 giorni. Il primo giorno è pagato per intero; poi, tra indennità di legge e integrazione del datore, riceve il 100% della retribuzione. Quei 45 giorni contano nei 180 di conservazione del posto dell’anno.
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Domande frequenti

Dopo quanti giorni di malattia il datore può licenziare?
Il posto è conservato per 180 giorni per anno solare, sommando malattie e infortuni. Si può chiedere prima un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni. Superati questi limiti il rapporto si risolve, senza indennità sostitutiva del preavviso.
I primi 3 giorni di malattia sono pagati?
Sì, per intero dal datore, ma solo se la malattia dura più di 5 giorni. Per le malattie più brevi i primi 3 giorni non sono pagati.
Quanto paga l’INPS nei pubblici esercizi?
L’80% della retribuzione dal 4° giorno di malattia, anticipato in busta paga dal datore e poi conguagliato con i contributi.
L’infortunio rientra nel comporto?
Sì, per questo contratto: le assenze per malattia e infortunio dell’anno si sommano ai fini dei 180 giorni (art. 173). L’infortunio è integrato al 100% della retribuzione.
Il datore integra la malattia fino al 100% nei pubblici esercizi?
Nell’art. 322 l’indennità è dell’80% e non è prevista un’ulteriore integrazione aziendale; l’integrazione al 100% vale per l’infortunio sul lavoro (art. 323).
Chi paga la malattia a un lavoratore a termine o stagionale?
Il posto è conservato solo per la stagione o l’ingaggio (art. 173). L’anticipazione dell’indennità con conguaglio è prevista per i lavoratori a tempo indeterminato (art. 322).
Cosa succede all’apprendista che si ammala?
Per il testo del 2018 una malattia o un infortunio superiore a trenta giorni consecutivi proroga la scadenza del contratto di apprendistato.
Quali sono le fasce di reperibilità?
Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, comprese domeniche e festivi, salvo orari diversi fissati dall’ente che effettua le visite.

Fonti: CCNL Pubblici esercizi FIPE, testo 2018, artt. 173-175, 322-323. Il rinnovo del 5 giugno 2024 integra il testo del 2018 (pagina FIPE sul rinnovo 2024, slide FIPE): tra le novità non risultano modifiche agli artt. 166-177 e 322-323. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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