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La guida
Nei pubblici esercizi l’INPS paga in malattia l’80% della retribuzione dal 4° giorno (art. 322); i primi 3 giorni li paga il datore per intero, ma solo se la malattia dura più di 5 giorni. Il posto è conservato per 180 giorni nell’anno solare, sommando malattie e infortuni (art. 173), più un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni (art. 174). L’infortunio sul lavoro è integrato al 100%.
Malattia nei pubblici esercizi: carenza, indennità INPS e retribuzione
| Giorni | Chi paga | Quanto |
|---|---|---|
| 1-3 (carenza) | Datore | Retribuzione normale, solo se la malattia supera i 5 giorni |
| Dal 4° giorno | INPS (anticipata in busta dal datore) | 80% della retribuzione |
| Oltre i 180 giorni nell’anno | – | Fine della conservazione del posto, salvo aspettativa |
Durante la malattia non si tolgono i ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie (art. 322, comma 4). Per gli stabilimenti balneari il contratto rinvia a regole proprie. Per il personale retribuito con la percentuale di servizio la retribuzione si calcola ai sensi dell’art. 321.
Retribuzione in malattia: il datore integra fino al 100%?
Nel testo dell’art. 322 (testo del CCNL 8 febbraio 2018) la misura dell’indennità di malattia è l’80%, comprensiva dell’indennità a carico dell’INPS e della relativa integrazione di legge, per la quale i datori versano all’Istituto un’aliquota aggiuntiva dello 0,77%. Il contratto non prevede un’ulteriore integrazione aziendale fino al 100%: la integrazione al 100% è prevista solo per l’infortunio sul lavoro (art. 323). L’indennità è anticipata dal datore al lavoratore con contratto a tempo indeterminato e poi conguagliata con i contributi; il datore paga invece la normale retribuzione per i primi tre giorni (carenza) solo se la malattia supera i cinque giorni.
Il periodo di comporto
Chi non è in prova o in preavviso conserva il posto per 180 giorni per anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre (art. 173). Se ci si ammala o ci si infortuna più volte nell’anno, i periodi si sommano. Per i lavoratori a termine la conservazione vale solo per la stagione o il periodo di ingaggio.
Se alla scadenza dei 180 giorni il lavoratore non può riprendere servizio, il rapporto si intende risolto, con diritto al TFR e a quanto dovuto, esclusa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Aspettativa dopo i 180 giorni
Su richiesta del lavoratore, la conservazione del posto si prolunga di un’aspettativa generica non retribuita fino a 120 giorni (art. 174), se la malattia non è cronica o psichica, ci sono i certificati e il lavoratore non l’ha già usata in precedenza. La richiesta va inviata per raccomandata prima del 180° giorno, firmando l’accettazione delle condizioni. Per le gravi patologie oncologiche accertate dalla commissione medica dell’ASL l’aspettativa può essere prorogata oltre i 120 giorni (art. 175).
Malattia di apprendisti, stagionali e lavoratori a termine
Per il personale assunto a termine la conservazione del posto è limitata al periodo di stagione o di ingaggio (art. 173, comma 3), e l’anticipazione dell’indennità da parte del datore, con il conguaglio, riguarda il lavoratore a tempo indeterminato (art. 322): per gli altri l’indennità spetta secondo le regole INPS. Per gli apprendisti, il testo del 2018 prevede che la malattia, l’infortunio o altre sospensioni involontarie superiori a trenta giorni consecutivi comportino la proroga della scadenza del contratto di apprendistato.
Infortunio sul lavoro
Per l’infortunio sul lavoro il datore paga l’intera retribuzione della giornata in cui avviene e un’indennità pari al 60% della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (art. 170); poi integra l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione, dovuta in tutti i casi in cui l’INAIL corrisponde l’indennità (art. 323). Alle normali scadenze di paga il datore anticipa al lavoratore a tempo indeterminato l’indennità per inabilità temporanea assoluta e ne chiede il rimborso all’INAIL (art. 172). I giorni di infortunio si sommano a quelli di malattia ai fini dei 180 giorni di conservazione del posto (art. 173).
Obblighi del lavoratore
- dare immediata notizia al datore della malattia; il certificato è di norma inviato per via telematica dal medico all’INPS e da questo al datore (se cartaceo, va spedito con raccomandata entro 2 giorni dal rilascio), e così anche i certificati di continuazione o ricaduta (art. 167);
- restare a casa dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, domeniche e festivi compresi, per le visite di controllo, salvo gli orari diversi fissati dall’ente che le effettua;
- chi lavora con alimenti, dopo una malattia di oltre cinque giorni, deve portare al rientro un certificato di assenza di contagio.; chi non si presenta al rientro alla data indicata dal certificato è considerato dimissionario, con a carico l’indennità di mancato preavviso (art. 167, comma 5).
Casi pratici
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Domande frequenti
Dopo quanti giorni di malattia il datore può licenziare?
I primi 3 giorni di malattia sono pagati?
Quanto paga l’INPS nei pubblici esercizi?
L’infortunio rientra nel comporto?
Il datore integra la malattia fino al 100% nei pubblici esercizi?
Chi paga la malattia a un lavoratore a termine o stagionale?
Cosa succede all’apprendista che si ammala?
Quali sono le fasce di reperibilità?
Fonti: CCNL Pubblici esercizi FIPE, testo 2018, artt. 173-175, 322-323. Il rinnovo del 5 giugno 2024 integra il testo del 2018 (pagina FIPE sul rinnovo 2024, slide FIPE): tra le novità non risultano modifiche agli artt. 166-177 e 322-323. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.