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Il CCNL Legno e Arredamento integra le tutele di legge in materia di maternità e paternità. La lavoratrice in maternità obbligatoria (5 mesi) percepisce dall’INPS l’80% della retribuzione; il CCNL integra fino al 100% per i primi 2 mesi. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni (L. 234/2021). Il congedo parentale è disciplinato dal D.Lgs. 105/2022 con integrazioni contrattuali.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Durata | Indennità INPS | Integrazione CCNL |
|---|---|---|---|
| Congedo di maternità obbligatoria | 5 mesi (2+3 o 1+4) | 80% retribuzione | Integrazione al 100% per i primi 2 mesi |
| Congedo di paternità obbligatorio | 10 giorni lavorativi | 100% retribuzione (INPS) | Nessuna integrazione aggiuntiva (già 100%) |
| Congedo parentale (madre o padre) | Fino a 6 mesi ciascuno (max 11 mesi complessivi) | 80% entro i 3 mesi (D.Lgs. 105/2022) | Nessuna integrazione CCNL al congedo parentale |
| Congedo parentale aggiuntivo (padre) | Ulteriori 3 mesi (non trasferibili) | 80% (D.Lgs. 105/2022) | – |
| Riposi giornalieri (c.d. “ora di allattamento”) | 2 ore/giorno fino al 1° anno di vita | 100% (INPS) | – |
Maternità obbligatoria: tutele e integrazione contrattuale
Il congedo di maternità obbligatoria ha durata di 5 mesi e può essere distribuito in 2 mesi prima del parto e 3 dopo (modalità ordinaria) oppure in 1 mese prima e 4 dopo, previa attestazione medica di idoneità. Durante questo periodo, il rapporto di lavoro è sospeso ma non interrotto.
L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera, calcolata sulle ultime 4 settimane di contribuzione. Il CCNL Legno e Arredamento prevede un’integrazione a carico del datore di lavoro per portare il trattamento al 100% della retribuzione ordinaria per i primi due mesi del congedo; per i restanti tre mesi rimane l’80% INPS.
Durante la gravidanza e fino a un anno dall’allattamento, la lavoratrice non può essere adibita a mansioni pericolose identificate dal D.Lgs. 151/2001 (es. esposizione a polveri di legno duro, solventi, macchinari con rischio traumatico). Il datore deve spostarla a mansioni equivalenti o, se impossibile, sospenderla con conservazione della retribuzione.
Congedo di paternità obbligatorio
Il padre lavoratore dipendente ha diritto a un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (L. 234/2021, come da ultimo modificata). I giorni si fruiscono nell’arco dei 5 mesi successivi al parto, anche in modo non continuativo. Nelle ipotesi di adozione, affidamento o decesso della madre, il congedo si prolunga fino a ricoprire l’intero periodo di maternità spettante.
Il congedo di paternità è retribuito al 100% dall’INPS: il padre non subisce alcuna riduzione della retribuzione durante i 10 giorni. Non è necessaria l’integrazione del datore in quanto la copertura INPS è già al 100%.
Congedo parentale: la riforma D.Lgs. 105/2022
Il D.Lgs. 105/2022 (attuativo della Direttiva UE 2019/1158) ha profondamente modificato il congedo parentale:
- Madre: fino a 6 mesi di congedo parentale, dei quali 3 mesi sono retribuiti all’80% e i restanti al 30% (o al 30% con soglia di reddito).
- Padre: fino a 6 mesi non trasferibili + 3 mesi aggiuntivi se usufruiti in aggiunta a quelli della madre. Dei 6 mesi paterni, 3 sono retribuiti all’80%.
- Limite complessivo della coppia: 11 mesi totali tra padre e madre.
Il CCNL Legno non prevede, allo stato, integrazioni specifiche al congedo parentale (la retribuzione si ferma alle percentuali INPS). Tuttavia, alcuni contratti integrativi aziendali nei grandi mobilifici hanno introdotto integrazioni volontarie per i primi 3 mesi di congedo parentale.
Tutele contro il licenziamento e rientro dalla maternità
La lavoratrice in stato di gravidanza è protetta dal divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il divieto si applica anche in caso di dimissioni della lavoratrice, che in quel periodo devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro per essere efficaci.
Al rientro dalla maternità, la lavoratrice ha diritto di riprendere le stesse mansioni o, in caso di impossibilità organizzativa documentata, mansioni equivalenti allo stesso livello retributivo. Non può essere demansionata come conseguenza della maternità. Qualsiasi modifica organizzativa che incida negativamente sulla lavoratrice madre entro i 12 mesi dal rientro è soggetta a onere della prova a carico del datore.
Casi pratici
Domande frequenti
Per quanti mesi il CCNL Legno integra la maternità al 100%?
Quanti giorni di paternità obbligatoria spettano nel 2026?
Una operaia addetta a macchine con polveri di legno può continuare a lavorare in gravidanza?
Il congedo parentale matura TFR e anzianità?
Il padre può fruire del congedo parentale anche se la madre non lo usa?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel settore del legno e dell'arredamento, dove sono frequenti lavorazioni con macchinari, polveri e sostanze, le tutele della genitorialità assumono particolare rilievo anche sul piano della sicurezza. La disciplina di base è il Testo unico maternità e paternità, il D.Lgs. 151/2001, integrato dal congedo obbligatorio di paternità introdotto dalla L. 234/2021 e dalle modifiche del D.Lgs. 105/2022; su questo impianto il CCNL può aggiungere trattamenti di miglior favore.
Il congedo di maternità
La lavoratrice gestante ha diritto a un periodo di astensione obbligatoria di regola pari a cinque mesi, ripartito tra i mesi precedenti e successivi al parto, con possibilità di flessibilità nei limiti di legge. Durante il congedo l'INPS eroga un'indennità nella misura prevista dalla normativa; il CCNL del legno può prevedere un'integrazione a carico del datore, la cui entità e durata vanno lette sulle tabelle del CCNL vigente.
Lavorazioni vietate e divieto di adibizione
Il D.Lgs. 151/2001 vieta di adibire la lavoratrice in gravidanza e nei mesi successivi al parto a mansioni a rischio o faticose: nel settore del legno ciò riguarda l'esposizione a polveri, solventi, rumore e movimentazione di carichi. Il datore deve spostare la lavoratrice a mansioni compatibili; se non è possibile, scatta l'astensione anticipata disposta dalla competente autorità.
Il congedo di paternità
Il padre lavoratore ha diritto al congedo obbligatorio di dieci giorni lavorativi, da fruire nei mesi a cavallo della nascita, indennizzato al 100%. È un diritto autonomo, che si aggiunge e non si sottrae al congedo della madre, e che il datore non può negare.
Il congedo parentale
Dopo il congedo obbligatorio entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale, entro i limiti complessivi e individuali fissati dal Testo unico. Alcune mensilità sono indennizzate in misura piena o intermedia secondo le regole aggiornate; le percentuali e i mesi indennizzabili vanno verificati sulle circolari INPS aggiornate, evitando stime.
Divieto di licenziamento e dimissioni convalidate
Dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino opera il divieto di licenziamento, salvo ipotesi tassative. Nello stesso periodo le dimissioni devono essere convalidate dall'Ispettorato del lavoro, a garanzia della genuinità della scelta e dell'accesso alla NASpI.
Consigli pratici
Conviene comunicare per tempo lo stato di gravidanza, segnalare l'esposizione a lavorazioni a rischio per ottenere lo spostamento o l'astensione anticipata e programmare con il datore il rientro e l'eventuale parentale. Verificare sul CCNL le integrazioni economiche evita sorprese in busta paga.
Domande frequenti
Quanto dura la maternità obbligatoria?
Di regola cinque mesi, ripartiti prima e dopo il parto secondo il D.Lgs. 151/2001, con possibilità di flessibilità nei limiti di legge. L'indennità INPS è integrabile dal CCNL.
Il padre ha diritto a un congedo?
Sì, al congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi indennizzati al 100%, da fruire nei mesi a cavallo della nascita: è un diritto autonomo e non negabile.
Posso essere spostata di mansione in gravidanza?
Sì. Nel settore del legno la lavoratrice non può essere adibita a lavorazioni a rischio; il datore deve assegnarle mansioni compatibili o, in mancanza, si attiva l'astensione anticipata.
Quanto è indennizzato il congedo parentale?
Spetta a entrambi i genitori entro i limiti del Testo unico; alcune mensilità sono indennizzate in misura piena o intermedia. Le percentuali vanno verificate sulle circolari INPS aggiornate.
Posso essere licenziata in maternità?
No. Dall'inizio della gravidanza al primo anno di vita del bambino vige il divieto di licenziamento, salvo ipotesi tassative, e le dimissioni vanno convalidate dall'Ispettorato del lavoro.