Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Legno e Arredamento

In sintesi

Il CCNL Legno e Arredamento integra le tutele di legge in materia di maternità e paternità. Nel congedo di maternità (5 mesi) l’INPS paga l’80% e l’azienda integra fino alla normale retribuzione netta per tutto il periodo (art. 43). Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi pagati al 100%. Nel congedo parentale l’azienda aggiunge un 30% per i primi tre mesi successivi al congedo obbligatorio, fino al 100% complessivo.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 3 settembre 2026 (rinnovo 2026-2028)
Vigenza
1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
Platea
Oltre 190.000 addetti secondo la Fillea-Cgil (industria del legno, sughero, mobile, arredamento, boschivi e forestali)
Fonte
testo CCNL 2010 aggiornato dagli accordi successivi e dall’ipotesi di accordo 2026

Tabella riepilogativa

Maternità, paternità e congedi – CCNL Legno e Arredamento
Istituto Durata Indennità INPS Integrazione CCNL
Congedo di maternità obbligatoria 5 mesi (2+3, 1+4 o tutti dopo il parto con certificazione medica) 80% retribuzione (art. 22 D.Lgs. 151/2001) Integrazione fino alla normale retribuzione netta per tutto il periodo (art. 43)
Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% retribuzione (INPS) Nessuna integrazione aggiuntiva (già 100%)
Congedo parentale (madre o padre) Fino a 6 mesi ciascuno, 10 mesi per la coppia (11 se il padre ne prende almeno 3), entro i 14 anni del figlio 30% per 9 mesi complessivi; 3 di questi mesi all’80% fino ai 6 anni, in alternativa tra i genitori (art. 34 D.Lgs. 151/2001) +30% della retribuzione a carico dell’azienda per i primi tre mesi successivi al congedo obbligatorio, fino al 100% complessivo; contributo Arco al 100% (art. 43)
Riposi giornalieri (c.d. “ora di allattamento”) 2 ore/giorno fino al 1° anno di vita 100% (INPS) –

Maternità obbligatoria: tutele e integrazione contrattuale

Il congedo di maternità obbligatoria ha durata di 5 mesi e può essere distribuito in 2 mesi prima del parto e 3 dopo (modalità ordinaria) oppure in 1 mese prima e 4 dopo, o ancora tutti e 5 dopo il parto, previa attestazione medica (artt. 16 e 20 D.Lgs. 151/2001). Durante questo periodo, il rapporto di lavoro è sospeso ma non interrotto.

L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera, calcolata sulle ultime 4 settimane di contribuzione. Il CCNL Legno prevede che l’azienda integri l’indennità INPS fino alla normale retribuzione netta per tutto il periodo di astensione obbligatoria, non solo per una parte (art. 43). L’assenza non interrompe l’anzianità di servizio a tutti gli effetti: ferie, festività, tredicesima e TFR. Fonte: ipotesi di accordo 2026, art. 43.

Durante la gravidanza e fino a un anno dall’allattamento, la lavoratrice non può essere adibita a mansioni pericolose identificate dal D.Lgs. 151/2001 (es. esposizione a polveri di legno duro, solventi, macchinari con rischio traumatico). Il datore deve spostarla a mansioni equivalenti o, se impossibile, sospenderla con conservazione della retribuzione.

Congedo di paternità obbligatorio

Il padre lavoratore dipendente ha diritto a un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). I giorni si fruiscono dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi, anche in modo non continuativo; in caso di parto plurimo diventano 20 (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001). Il padre comunica i giorni per iscritto con almeno cinque giorni di anticipo, ove possibile. In caso di morte o grave infermità della madre o di affidamento esclusivo al padre spetta invece il congedo di paternità alternativo dell’art. 28.

Il congedo di paternità è indennizzato al 100% della retribuzione (art. 29 D.Lgs. 151/2001): il padre non subisce alcuna riduzione della retribuzione durante i 10 giorni. Non è necessaria l’integrazione del datore in quanto la copertura INPS è già al 100%.

Congedo parentale: regole di legge e integrazione del CCNL

Le regole di legge sono negli artt. 32 e 34 del D.Lgs. 151/2001, come modificati dal D.Lgs. 105/2022 e, dal 2026, dalla L. 199/2025:

  • Durata: fino a 6 mesi per la madre (dopo il congedo di maternità) e fino a 6 per il padre (7 se ne prende almeno 3), con un tetto di 10 mesi per la coppia, 11 se il padre ne prende almeno 3; 11 mesi al genitore solo. Il congedo si può prendere fino ai 14 anni del figlio (art. 32).
  • Indennità: ogni genitore ha 3 mesi non trasferibili indennizzati al 30%; altri 3 mesi, in alternativa tra i genitori, sono al 30%. Fino ai 6 anni del bambino, 3 mesi in totale, in alternativa tra i genitori, sono elevati all’80%. I mesi oltre questi sono al 30% solo sotto una soglia di reddito (art. 34).

Il CCNL Legno, dal 1° gennaio 2021, prevede un trattamento aggiuntivo: per i primi tre mesi di calendario di congedo parentale immediatamente successivi al congedo obbligatorio, utilizzabili fino al sesto anno di vita del bambino, l’azienda integra il 30% della retribuzione, senza superare il 100% sommato all’indennità INPS; per lo stesso periodo versa al 100% la contribuzione al fondo Arco. I periodi di congedo parentale e l’integrazione contano per l’anzianità di servizio, anche ai fini del TFR, ma non per ferie e tredicesima (art. 43).

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Tutele contro il licenziamento e rientro dalla maternità

La lavoratrice in stato di gravidanza è protetta dal divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il divieto si applica anche in caso di dimissioni della lavoratrice, che in quel periodo devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro per essere efficaci.

Al rientro dalla maternità, la lavoratrice ha diritto di riprendere le stesse mansioni o, in caso di impossibilità organizzativa documentata, mansioni equivalenti allo stesso livello retributivo. Non può essere demansionata come conseguenza della maternità. Qualsiasi modifica organizzativa che incida negativamente sulla lavoratrice madre entro i 12 mesi dal rientro è soggetta a onere della prova a carico del datore.

Casi pratici

Tizio – Padre che usa i 10 giorni di congedo obbligatorio
Tizio è operaio di livello AS1. Alla nascita della figlia fruisce di 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio di paternità, anche non consecutivi, da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto. Per quei giorni l’indennità è pari al 100% della retribuzione (art. 29 D.Lgs. 151/2001), anticipata in busta paga: non ha perdite retributive.
Caia – Maternità: calcolo dell’integrazione CCNL
Caia, impiegata di livello AE4, è in congedo di maternità per 5 mesi. L’INPS le paga l’80% della retribuzione e, per tutti e cinque i mesi, l’azienda integra la differenza fino alla sua normale retribuzione netta (art. 43 CCNL). I 5 mesi contano per ferie, festività, tredicesima e TFR.
Sempronio – Congedo parentale per 3 mesi a 80%
Sempronio, impiegato, prende 3 mesi di congedo parentale (facoltativo) subito dopo il congedo obbligatorio della moglie, quando il figlio ha meno di 6 anni e la madre non ha usato i mesi all’80%. L’INPS gli paga l’80% della retribuzione (art. 34 D.Lgs. 151/2001); l’integrazione aziendale del 30% prevista dall’art. 43 del CCNL trova il tetto del 100%, quindi l’azienda aggiunge il 20% e Sempronio non perde retribuzione. L’integrazione spetta per i tre mesi di calendario immediatamente successivi al congedo obbligatorio: va verificato con l’azienda come si applica quando il congedo è preso dal padre.
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Domande frequenti

Per quanti mesi il CCNL Legno integra la maternità al 100%?
Per tutti i 5 mesi: l’azienda integra l’indennità INPS dell’80% fino al raggiungimento della normale retribuzione netta per l’intero periodo di astensione obbligatoria (art. 43 CCNL).
Quanti giorni di paternità obbligatoria spettano nel 2026?
10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), da fruire tra i due mesi prima della data presunta del parto e i cinque mesi successivi, anche in caso di adozione o affidamento. L’indennità è pari al 100% della retribuzione (artt. 27-bis e 29 D.Lgs. 151/2001).
Una operaia addetta a macchine con polveri di legno può continuare a lavorare in gravidanza?
No. Le polveri di legno duro sono agenti cancerogeni (D.Lgs. 81/2008, allegato XLII). La lavoratrice in gravidanza va immediatamente adibita a mansioni prive di esposizione. In mancanza di mansioni alternative, il datore deve richiedere l’anticipazione del congedo di maternità.
Il congedo parentale matura TFR e anzianità?
Per l’art. 43 del CCNL Legno i periodi di congedo parentale e la relativa integrazione sono computati nell’anzianità di servizio, anche ai fini del TFR, esclusi gli effetti su ferie e tredicesima.
Il padre può fruire del congedo parentale anche se la madre non lo usa?
Sì. Il padre ha un diritto autonomo fino a 6 mesi (7 se ne prende almeno 3), di cui 3 non trasferibili indennizzati al 30%, indipendentemente dalle scelte della madre; i 3 mesi all’80% fino ai 6 anni del figlio spettano in alternativa tra i genitori (artt. 32 e 34 D.Lgs. 151/2001).

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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