Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento

In sintesi

Il CCNL Legno e Arredamento integra le tutele di legge in materia di maternità e paternità. La lavoratrice in maternità obbligatoria (5 mesi) percepisce dall’INPS l’80% della retribuzione; il CCNL integra fino al 100% per i primi 2 mesi. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni (L. 234/2021). Il congedo parentale è disciplinato dal D.Lgs. 105/2022 con integrazioni contrattuali.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2026
Platea
~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

Tabella riepilogativa

Maternità, paternità e congedi – CCNL Legno e Arredamento
Istituto Durata Indennità INPS Integrazione CCNL
Congedo di maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retribuzione Integrazione al 100% per i primi 2 mesi
Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% retribuzione (INPS) Nessuna integrazione aggiuntiva (già 100%)
Congedo parentale (madre o padre) Fino a 6 mesi ciascuno (max 11 mesi complessivi) 80% entro i 3 mesi (D.Lgs. 105/2022) Nessuna integrazione CCNL al congedo parentale
Congedo parentale aggiuntivo (padre) Ulteriori 3 mesi (non trasferibili) 80% (D.Lgs. 105/2022)
Riposi giornalieri (c.d. “ora di allattamento”) 2 ore/giorno fino al 1° anno di vita 100% (INPS)

Maternità obbligatoria: tutele e integrazione contrattuale

Il congedo di maternità obbligatoria ha durata di 5 mesi e può essere distribuito in 2 mesi prima del parto e 3 dopo (modalità ordinaria) oppure in 1 mese prima e 4 dopo, previa attestazione medica di idoneità. Durante questo periodo, il rapporto di lavoro è sospeso ma non interrotto.

L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera, calcolata sulle ultime 4 settimane di contribuzione. Il CCNL Legno e Arredamento prevede un’integrazione a carico del datore di lavoro per portare il trattamento al 100% della retribuzione ordinaria per i primi due mesi del congedo; per i restanti tre mesi rimane l’80% INPS.

Durante la gravidanza e fino a un anno dall’allattamento, la lavoratrice non può essere adibita a mansioni pericolose identificate dal D.Lgs. 151/2001 (es. esposizione a polveri di legno duro, solventi, macchinari con rischio traumatico). Il datore deve spostarla a mansioni equivalenti o, se impossibile, sospenderla con conservazione della retribuzione.

Congedo di paternità obbligatorio

Il padre lavoratore dipendente ha diritto a un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (L. 234/2021, come da ultimo modificata). I giorni si fruiscono nell’arco dei 5 mesi successivi al parto, anche in modo non continuativo. Nelle ipotesi di adozione, affidamento o decesso della madre, il congedo si prolunga fino a ricoprire l’intero periodo di maternità spettante.

Il congedo di paternità è retribuito al 100% dall’INPS: il padre non subisce alcuna riduzione della retribuzione durante i 10 giorni. Non è necessaria l’integrazione del datore in quanto la copertura INPS è già al 100%.

Congedo parentale: la riforma D.Lgs. 105/2022

Il D.Lgs. 105/2022 (attuativo della Direttiva UE 2019/1158) ha profondamente modificato il congedo parentale:

  • Madre: fino a 6 mesi di congedo parentale, dei quali 3 mesi sono retribuiti all’80% e i restanti al 30% (o al 30% con soglia di reddito).
  • Padre: fino a 6 mesi non trasferibili + 3 mesi aggiuntivi se usufruiti in aggiunta a quelli della madre. Dei 6 mesi paterni, 3 sono retribuiti all’80%.
  • Limite complessivo della coppia: 11 mesi totali tra padre e madre.

Il CCNL Legno non prevede, allo stato, integrazioni specifiche al congedo parentale (la retribuzione si ferma alle percentuali INPS). Tuttavia, alcuni contratti integrativi aziendali nei grandi mobilifici hanno introdotto integrazioni volontarie per i primi 3 mesi di congedo parentale.

Tutele contro il licenziamento e rientro dalla maternità

La lavoratrice in stato di gravidanza è protetta dal divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il divieto si applica anche in caso di dimissioni della lavoratrice, che in quel periodo devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro per essere efficaci.

Al rientro dalla maternità, la lavoratrice ha diritto di riprendere le stesse mansioni o, in caso di impossibilità organizzativa documentata, mansioni equivalenti allo stesso livello retributivo. Non può essere demansionata come conseguenza della maternità. Qualsiasi modifica organizzativa che incida negativamente sulla lavoratrice madre entro i 12 mesi dal rientro è soggetta a onere della prova a carico del datore.

Casi pratici

Tizio – Padre che usa i 10 giorni di congedo obbligatorio
Tizio è operaio specializzato (OS) con retribuzione di 1.900 € mensili. Alla nascita della figlia, fruisce di 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità. L’INPS gli eroga il 100% della retribuzione per quei 10 giorni: circa 1.900 / 26 × 10 = 730 € lordi. Non ha alcuna perdita retributiva.
Caia – Maternità: calcolo dell’integrazione CCNL
Caia (impiegata A2, 1.850 € mensili) è in maternità per 5 mesi. Primi 2 mesi: INPS 80% = 1.480 €, integrazione datore 20% = 370 €, totale 1.850 €. Mesi 3-5: solo INPS 80% = 1.480 € mensili. Nel complesso, nei 5 mesi Caia percepisce 3.700 + 4.440 = 8.140 € lordi totali.
Sempronio – Congedo parentale per 3 mesi a 80%
Sempronio (impiegato A1, 2.050 € mensili) sceglie di fruire di 3 mesi di congedo parentale obbligatorio (quota non trasferibile del padre). In base al D.Lgs. 105/2022, i 3 mesi paterni non trasferibili sono retribuiti all’80%: 2.050 × 80% = 1.640 € mensili lordi dall’INPS. Sempronio rinuncia a circa 410 € mensili lordi per ciascuno dei 3 mesi.

Domande frequenti

Per quanti mesi il CCNL Legno integra la maternità al 100%?
Il CCNL integra al 100% i primi 2 mesi del congedo obbligatorio di maternità. I restanti 3 mesi rimangono all’80% come da legge (INPS).
Quanti giorni di paternità obbligatoria spettano nel 2026?
10 giorni lavorativi, da fruire entro i 5 mesi successivi alla nascita (o all’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). Sono retribuiti al 100% dall’INPS.
Una operaia addetta a macchine con polveri di legno può continuare a lavorare in gravidanza?
No. Le polveri di legno duro sono agenti cancerogeni (D.Lgs. 81/2008, allegato XLII). La lavoratrice in gravidanza va immediatamente adibita a mansioni prive di esposizione. In mancanza di mansioni alternative, il datore deve richiedere l’anticipazione del congedo di maternità.
Il congedo parentale matura TFR e anzianità?
Il congedo parentale è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (art. 34 D.Lgs. 151/2001). La quota di TFR matura normalmente per i periodi coperti da indennità INPS; i periodi non indennizzati (oltre il limite) non maturano TFR.
Il padre può fruire del congedo parentale anche se la madre non lo usa?
Sì. Con la riforma D.Lgs. 105/2022, al padre spettano autonomamente fino a 6 mesi di congedo parentale (3 non trasferibili), indipendentemente dalle scelte della madre. Anche se la madre non fruisce di nulla, il padre può comunque prendere i 6 mesi a lui spettanti.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento, Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Le tutele genitoriali si fondano sul D.Lgs. 151/2001, sul congedo di paternità (L. 234/2021) e sul D.Lgs. 105/2022.
  • Il congedo di maternità obbligatorio dura di regola 5 mesi, con indennità INPS pari all'80% e possibili integrazioni del CCNL.
  • Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi.
  • Il congedo parentale spetta a entrambi i genitori, indennizzato secondo le regole INPS aggiornate.
  • Durante i periodi protetti opera il divieto di licenziamento e di adibizione a lavorazioni a rischio.
Indice dei contenuti

Nel settore del legno e dell'arredamento, dove sono frequenti lavorazioni con macchinari, polveri e sostanze, le tutele della genitorialità assumono particolare rilievo anche sul piano della sicurezza. La disciplina di base è il Testo unico maternità e paternità, il D.Lgs. 151/2001, integrato dal congedo obbligatorio di paternità introdotto dalla L. 234/2021 e dalle modifiche del D.Lgs. 105/2022; su questo impianto il CCNL può aggiungere trattamenti di miglior favore.

Il congedo di maternità

La lavoratrice gestante ha diritto a un periodo di astensione obbligatoria di regola pari a cinque mesi, ripartito tra i mesi precedenti e successivi al parto, con possibilità di flessibilità nei limiti di legge. Durante il congedo l'INPS eroga un'indennità nella misura prevista dalla normativa; il CCNL del legno può prevedere un'integrazione a carico del datore, la cui entità e durata vanno lette sulle tabelle del CCNL vigente.

Lavorazioni vietate e divieto di adibizione

Il D.Lgs. 151/2001 vieta di adibire la lavoratrice in gravidanza e nei mesi successivi al parto a mansioni a rischio o faticose: nel settore del legno ciò riguarda l'esposizione a polveri, solventi, rumore e movimentazione di carichi. Il datore deve spostare la lavoratrice a mansioni compatibili; se non è possibile, scatta l'astensione anticipata disposta dalla competente autorità.

Il congedo di paternità

Il padre lavoratore ha diritto al congedo obbligatorio di dieci giorni lavorativi, da fruire nei mesi a cavallo della nascita, indennizzato al 100%. È un diritto autonomo, che si aggiunge e non si sottrae al congedo della madre, e che il datore non può negare.

Il congedo parentale

Dopo il congedo obbligatorio entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale, entro i limiti complessivi e individuali fissati dal Testo unico. Alcune mensilità sono indennizzate in misura piena o intermedia secondo le regole aggiornate; le percentuali e i mesi indennizzabili vanno verificati sulle circolari INPS aggiornate, evitando stime.

Divieto di licenziamento e dimissioni convalidate

Dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino opera il divieto di licenziamento, salvo ipotesi tassative. Nello stesso periodo le dimissioni devono essere convalidate dall'Ispettorato del lavoro, a garanzia della genuinità della scelta e dell'accesso alla NASpI.

Consigli pratici

Conviene comunicare per tempo lo stato di gravidanza, segnalare l'esposizione a lavorazioni a rischio per ottenere lo spostamento o l'astensione anticipata e programmare con il datore il rientro e l'eventuale parentale. Verificare sul CCNL le integrazioni economiche evita sorprese in busta paga.

Domande frequenti

Quanto dura la maternità obbligatoria?

Di regola cinque mesi, ripartiti prima e dopo il parto secondo il D.Lgs. 151/2001, con possibilità di flessibilità nei limiti di legge. L'indennità INPS è integrabile dal CCNL.

Il padre ha diritto a un congedo?

Sì, al congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi indennizzati al 100%, da fruire nei mesi a cavallo della nascita: è un diritto autonomo e non negabile.

Posso essere spostata di mansione in gravidanza?

Sì. Nel settore del legno la lavoratrice non può essere adibita a lavorazioni a rischio; il datore deve assegnarle mansioni compatibili o, in mancanza, si attiva l'astensione anticipata.

Quanto è indennizzato il congedo parentale?

Spetta a entrambi i genitori entro i limiti del Testo unico; alcune mensilità sono indennizzate in misura piena o intermedia. Le percentuali vanno verificate sulle circolari INPS aggiornate.

Posso essere licenziata in maternità?

No. Dall'inizio della gravidanza al primo anno di vita del bambino vige il divieto di licenziamento, salvo ipotesi tassative, e le dimissioni vanno convalidate dall'Ispettorato del lavoro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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