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La guida
Nel CCNL Legno e Arredamento il posto è conservato per 13 mesi (395 giorni) nell’arco di 30 mesi consecutivi, per operai, intermedi e impiegati (artt. 76, 95 e 111), con 45 giorni in più per disabilità o patologie gravi con terapie salvavita (ipotesi 2026). L’operaio ha l’integrazione dell’indennità INPS fino al 100% dal 4° al 180° giorno; intermedi e impiegati hanno l’intera retribuzione per sei mesi e la metà dopo. In caso di infortunio sul lavoro il posto è conservato fino a guarigione e l’azienda integra l’INAIL fino al 100% per 12 mesi (art. 75).
Tabella riepilogativa
| Caso | Trattamento economico a carico dell’azienda | Conservazione del posto |
|---|---|---|
| Malattia, operai (art. 76) | Giorni 1-3 (carenza): 50% della normale retribuzione, 100% se la malattia supera 9 giorni o se nell’anno precedente le assenze sono state al massimo 3; giorni 4-180: integrazione dell’indennità INPS fino al 100%; oltre il 180° giorno, cessata l’indennità INPS: 50% fino alla fine del comporto | 13 mesi (395 giorni) in 30 mesi consecutivi |
| Malattia, intermedi e impiegati (artt. 95 e 111) | Intera normale retribuzione per i primi 6 mesi, metà per i mesi successivi | 13 mesi (395 giorni) in 30 mesi consecutivi |
| Disabilità certificata o patologie gravi con terapie salvavita | Come sopra | 45 giorni in più dopo il comporto, se la condizione è certificata prima della scadenza (ipotesi 2026) |
| Infortunio sul lavoro e malattia professionale (artt. 75, 94, 110) | Dal giorno dopo l’infortunio, per massimo 12 mesi, integrazione dell’indennità INAIL fino al 100% della normale retribuzione | Infortunio: fino a guarigione clinica certificata dall’INAIL; malattia professionale: per il periodo di indennità temporanea INAIL |
Fonte: ipotesi di accordo del 3 settembre 2026, artt. 75, 76, 94, 110 e 111, e testo CCNL 2010, art. 95. Le assenze di più malattie nei 30 mesi si sommano. Superato il comporto, il datore può risolvere il rapporto pagando le indennità previste per il licenziamento, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso; l’operaio in preavviso conserva il trattamento fino alla scadenza.
Il periodo di comporto: calcolo e tutele
Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia non può essere licenziato. Nel CCNL Legno industria il comporto è di 13 mesi (395 giorni di calendario) nell’arco di 30 mesi consecutivi (910 giorni) (comporto «per sommatoria»): non rileva solo una singola malattia continuativa, ma il totale delle assenze per malattia nei 30 mesi.
Per intermedi e impiegati il periodo è lo stesso: 13 mesi in 30 mesi consecutivi (artt. 95 e 111). Con l’ipotesi di rinnovo 2026, a chi ha una disabilità certificata (L. 68/1999, L. 104/1992, D.Lgs. 62/2024) o una patologia grave con terapie salvavita (tumorali, leucemiche, da deficienza immunitaria conclamata, trapianti di organi primari) spettano altri 45 giorni di conservazione del posto, se lo certifica al datore entro la scadenza del comporto ordinario.
Durante il comporto, il rapporto di lavoro è sospeso ma non risolto: il lavoratore conserva il posto e l’assenza, nei limiti del comporto, non interrompe l’anzianità di servizio. Al rientro, ha diritto a svolgere le stesse mansioni dell’inquadramento di partenza.
Integrazione della retribuzione durante la malattia
L’INPS eroga la propria indennità di malattia (50% della retribuzione giornaliera media dal 4° al 20° giorno, 66,67% dal 21° giorno in poi, per gli operai). Il CCNL Legno integra questa indennità così:
- Operai, giorni 1-3: 50% della normale retribuzione per i giorni di carenza lavorativi; 100% se la malattia supera 9 giorni o se nell’anno solare precedente l’operaio è stato assente al massimo 3 volte (art. 76).
- Operai, dal 4° al 180° giorno: integrazione dell’indennità INPS fino al 100% della normale retribuzione.
- Operai, oltre il 180° giorno: cessata l’indennità INPS, il 50% della normale retribuzione fino al termine della conservazione del posto.
- Intermedi e impiegati: intera normale retribuzione per i primi sei mesi e metà per i mesi successivi (artt. 95 e 111).
L’integrazione è a carico del datore di lavoro, che anticipa le somme e poi compensa con i contributi INPS dovuti. Il lavoratore deve comunicare l’assenza alla Direzione entro l’inizio dell’orario di lavoro (testo dell’ipotesi 2026; prima erano 4 ore), salvo giustificato impedimento, e trasmettere entro il giorno lavorativo successivo il numero di protocollo del certificato telematico (artt. 76 e 111).
Infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore legno
Il settore del legno è caratterizzato da rischi specifici che rendono l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale istituti particolarmente rilevanti:
- Polveri di legno duro: classificate IARC come cancerogene di gruppo 1 (carcinoma naso-sinusale). I lavoratori esposti sono soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria e hanno diritto, in caso di malattia professionale da polveri, a tutela INAIL come infortunio.
- Macchine utensili e troncatrici: le amputazioni e le ferite da taglio rappresentano la categoria di infortuni più frequente nel comparto.
- Rumore industriale: ipoacusia da rumore è malattia professionale riconoscibile se l’esposizione è documentata superiore agli 85 dB(A).
In caso di infortunio, l’INAIL eroga l’indennità per inabilità temporanea dal quarto giorno: 60% della retribuzione giornaliera fino al 90° giorno, 75% dal 91° (art. 68 DPR 1124/1965). Il CCNL fa integrare dall’azienda fino al 100% della normale retribuzione dal giorno successivo all’infortunio e per un massimo di 12 mesi; il posto è conservato fino alla guarigione clinica certificata dall’INAIL, distintamente dal comporto per malattia comune (art. 75, esteso a intermedi e impiegati dagli artt. 94 e 110).
Sorveglianza sanitaria e visite periodiche
Il D.Lgs. 81/2008 impone la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi specifici. Nel settore legno sono obbligatorie le visite periodiche per:
- Lavoratori esposti a polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere): visita annuale con rinoscopia e spirometria.
- Lavoratori esposti a rumore oltre 80 dB(A): audiometria periodica.
- Addetti a verniciatura con solventi organici: valutazione della funzionalità epatica e neurologica.
Il tempo impiegato per le visite di sorveglianza sanitaria obbligatorie è retribuito come orario di lavoro e non si detrae da ferie o permessi.
Casi pratici
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Domande frequenti
Qual è il comporto nel CCNL Legno per un operaio?
La malattia professionale da polveri di legno è riconosciuta dall'INAIL?
I giorni di malattia del periodo di prova interrompono il periodo di prova?
Come si certifica la malattia?
Il comporto per infortunio si somma a quello per malattia comune?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.