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Nel CCNL Legno e Arredamento il periodo di comporto per malattia è di 12 mesi nell’arco di 36 mesi per operai, con integrazione della retribuzione fino al 100% nei primi 3 mesi e decrescente poi. L’infortunio sul lavoro (frequente nel settore per rischi di macchinari e polveri) gode di tutele specifiche INAIL e di comporto separato rispetto alla malattia comune.
Tabella riepilogativa
| Periodo di malattia | Integrazione contrattuale | Totale percepito (INPS + integrazione) |
|---|---|---|
| 1°-3° mese | Integrazione fino al 100% della retribuzione netta | 100% |
| 4°-6° mese | Integrazione al 75% della retribuzione | ~75% |
| 7°-12° mese (comporto) | Integrazione al 50% della retribuzione | ~50% |
| Infortunio sul lavoro – qualsiasi durata | Integrazione al 100% per tutta la durata (INAIL + integr.) | 100% |
| Malattia professionale riconosciuta INAIL | Come infortunio sul lavoro | 100% |
Il comporto massimo per malattia comune è 12 mesi nel triennio (36 mesi consecutivi). Superato tale limite, il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo con preavviso contrattuale o relativa indennità sostitutiva.
Il periodo di comporto: calcolo e tutele
Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia non può essere licenziato. Nel CCNL Legno e Arredamento, per gli operai, il comporto è fissato in 12 mesi nell’arco di 36 mesi consecutivi (comporto “per sommatoria”). Questo significa che non rileva una singola malattia continuativa, ma il totale delle assenze per malattia negli ultimi tre anni.
Per gli impiegati, il comporto è generalmente più lungo: fino a 18 mesi nell’arco di 36-48 mesi, secondo le disposizioni del CCNL e degli accordi aziendali. Questa differenza riflette la diversa incidenza delle assenze brevi tra le due categorie.
Durante il comporto, il rapporto di lavoro è sospeso ma non risolto: il lavoratore conserva il posto e matura (in misura ridotta) anzianità contrattuale. Al rientro, ha diritto a svolgere le stesse mansioni dell’inquadramento di partenza.
Integrazione della retribuzione durante la malattia
L’INPS eroga la propria indennità di malattia (50% della retribuzione giornaliera media dal 4° al 20° giorno, 66,67% dal 21° giorno in poi, per gli operai). Il CCNL Legno integra questa indennità per garantire al lavoratore una retribuzione più vicina al 100%:
- Primi 3 mesi: integrazione fino al 100% della retribuzione ordinaria.
- Dal 4° al 6° mese: integrazione fino al 75%.
- Dal 7° al 12° mese: integrazione fino al 50%.
L’integrazione è a carico del datore di lavoro, che anticipa le somme e poi compensa con i contributi INPS dovuti. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente lo stato di malattia (entro il giorno dell’assenza o comunque entro il termine previsto dall’accordo aziendale) e presentare il certificato medico telematico.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore legno
Il settore del legno è caratterizzato da rischi specifici che rendono l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale istituti particolarmente rilevanti:
- Polveri di legno duro: classificate IARC come cancerogene di gruppo 1 (carcinoma naso-sinusale). I lavoratori esposti sono soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria e hanno diritto, in caso di malattia professionale da polveri, a tutela INAIL come infortunio.
- Macchine utensili e troncatrici: le amputazioni e le ferite da taglio rappresentano la categoria di infortuni più frequente nel comparto.
- Rumore industriale: ipoacusia da rumore è malattia professionale riconoscibile se l’esposizione è documentata superiore agli 85 dB(A).
In caso di infortunio, l’INAIL eroga l’indennità temporanea (75% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno, 100% durante il ricovero). Il CCNL integra fino al 100% per tutta la durata dell’inabilità temporanea, senza limiti di comporto. Il comporto per infortunio sul lavoro è separato da quello per malattia comune.
Sorveglianza sanitaria e visite periodiche
Il D.Lgs. 81/2008 impone la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi specifici. Nel settore legno sono obbligatorie le visite periodiche per:
- Lavoratori esposti a polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere): visita annuale con rinoscopia e spirometria.
- Lavoratori esposti a rumore oltre 80 dB(A): audiometria periodica.
- Addetti a verniciatura con solventi organici: valutazione della funzionalità epatica e neurologica.
Il tempo impiegato per le visite di sorveglianza sanitaria obbligatorie è retribuito come orario di lavoro e non si detrae da ferie o ROL.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Qual è il comporto nel CCNL Legno per un operaio?
La malattia professionale da polveri di legno è riconosciuta dall'INAIL?
I giorni di malattia del periodo di prova interrompono il periodo di prova?
Come si certifica la malattia?
Il comporto per infortunio si somma a quello per malattia comune?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nel settore del legno e dell'arredamento, dove le lavorazioni comportano esposizione a polveri, rumore e rischi meccanici, malattia e infortunio sono eventi da gestire con rigore. La tutela cardine e la sospensione del rapporto con conservazione del posto per un periodo determinato, il cosiddetto comporto, fondata sull'art. 2110 c.c. Il CCNL Legno ne definisce durata e trattamento economico, integrando la disciplina legale e le prestazioni degli enti previdenziali.
La sospensione del rapporto e il comporto
L'art. 2110 c.c. stabilisce che, in caso di malattia o infortunio, il rapporto resta sospeso e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il tempo stabilito dalla legge, dagli usi o dall'equita, demandando ai contratti collettivi la determinazione concreta. Il comporto e dunque l'arco temporale entro il quale l'assenza per malattia non legittima il recesso. La sua durata e fissata dalle tabelle del CCNL vigente, di regola crescente con l'anzianita di servizio.
Comporto secco e per sommatoria
Il contratto distingue di norma tra comporto secco, riferito a un unico evento morboso continuativo, e comporto per sommatoria, che cumula piu episodi di malattia entro un arco di riferimento. La distinzione e cruciale: per il lavoratore che alterna periodi di assenza, il superamento del limite va calcolato sommando le giornate nei termini contrattuali. Un computo errato e la causa piu frequente di licenziamenti illegittimi per asserito superamento del comporto.
Obblighi di comunicazione e certificazione
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza al datore e assicurare l'invio del certificato medico, oggi trasmesso telematicamente dal medico all'INPS, che lo rende disponibile al datore. Il rispetto dei termini e delle modalita di comunicazione e essenziale: ritardi o omissioni ingiustificate possono avere rilievo disciplinare. Restano fermi gli obblighi relativi alla reperibilita nelle fasce orarie per le visite di controllo.
Il trattamento economico
Durante la malattia il lavoratore percepisce un trattamento composto dall'indennita a carico dell'INPS, nei limiti e nelle misure di legge, e da un'integrazione a carico del datore prevista dal CCNL, in modo da avvicinare il netto alla retribuzione ordinaria. Le percentuali e i massimali sono indicati nelle tabelle del contratto vigente e nelle circolari INPS aggiornate, cui occorre rinviare per la quantificazione puntuale.
Infortunio e malattia professionale
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale, particolarmente rilevanti in un comparto con macchinari e agenti nocivi, seguono la tutela INAIL, distinta dalla malattia comune. In questi casi operano specifici obblighi di denuncia e la copertura assicurativa dell'istituto. Anche durante l'inabilita da infortunio il rapporto e sospeso con conservazione del posto, secondo i criteri propri di tale tutela.
Superamento del comporto e recesso
Solo l'effettivo esaurimento del periodo di comporto legittima il licenziamento, che deve intervenire dopo il superamento e non prima. Il recesso anticipato o fondato su un computo erroneo e illegittimo. La giurisprudenza richiede inoltre attenzione alle assenze riconducibili a condizioni di disabilita o a obblighi di adattamento, dove possono operare tutele rafforzate. Per il datore e prudente verificare con esattezza il superamento prima di procedere.
Domande frequenti
Cos'e il periodo di comporto nel CCNL Legno?
E il periodo durante il quale la malattia o l'infortunio non legittimano il licenziamento e il posto e conservato ex art. 2110 c.c.; la durata e fissata dalle tabelle del CCNL vigente.
Come si calcola il comporto in caso di assenze ripetute?
Oltre al comporto secco per un unico evento, opera il comporto per sommatoria, che cumula piu episodi di malattia entro l'arco di riferimento stabilito dal contratto.
Come va comunicata l'assenza per malattia?
Va comunicata tempestivamente al datore; il certificato e trasmesso telematicamente dal medico all'INPS, che lo rende disponibile al datore, ferme le fasce di reperibilita.
Quanto spetta economicamente durante la malattia?
Un trattamento composto da indennita INPS e integrazione a carico del datore secondo il CCNL; misure e massimali sono nelle tabelle del contratto e nelle circolari INPS aggiornate.
Quando il datore puo licenziare per superamento del comporto?
Solo dopo l'effettivo esaurimento del periodo di comporto, calcolato correttamente; il recesso anticipato o basato su un computo erroneo e illegittimo.