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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Nel CCNL Legno e Arredamento il periodo di comporto per malattia è di 12 mesi nell'arco di 36 mesi per operai, con integrazione della retribuzione fino al 100% nei primi 3 mesi e decrescente poi. L'infortunio sul lavoro (frequente nel settore per rischi di macchinari e polveri) gode di tutele specifiche INAIL e di comporto separato rispetto alla malattia comune.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Legno e Arredamento

In sintesi

Nel CCNL Legno e Arredamento il periodo di comporto per malattia è di 12 mesi nell’arco di 36 mesi per operai, con integrazione della retribuzione fino al 100% nei primi 3 mesi e decrescente poi. L’infortunio sul lavoro (frequente nel settore per rischi di macchinari e polveri) gode di tutele specifiche INAIL e di comporto separato rispetto alla malattia comune.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
Ultimo rinnovo
Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2026
Platea
~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

Tabella riepilogativa

Comporto e integrazione malattia — CCNL Legno e Arredamento
Periodo di malattia Integrazione contrattuale Totale percepito (INPS + integrazione)
1°–3° mese Integrazione fino al 100% della retribuzione netta 100%
4°–6° mese Integrazione al 75% della retribuzione ~75%
7°–12° mese (comporto) Integrazione al 50% della retribuzione ~50%
Infortunio sul lavoro — qualsiasi durata Integrazione al 100% per tutta la durata (INAIL + integr.) 100%
Malattia professionale riconosciuta INAIL Come infortunio sul lavoro 100%

Il comporto massimo per malattia comune è 12 mesi nel triennio (36 mesi consecutivi). Superato tale limite, il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo con preavviso contrattuale o relativa indennità sostitutiva.

Il periodo di comporto: calcolo e tutele

Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia non può essere licenziato. Nel CCNL Legno e Arredamento, per gli operai, il comporto è fissato in 12 mesi nell’arco di 36 mesi consecutivi (comporto “per sommatoria”). Questo significa che non rileva una singola malattia continuativa, ma il totale delle assenze per malattia negli ultimi tre anni.

Per gli impiegati, il comporto è generalmente più lungo: fino a 18 mesi nell’arco di 36-48 mesi, secondo le disposizioni del CCNL e degli accordi aziendali. Questa differenza riflette la diversa incidenza delle assenze brevi tra le due categorie.

Durante il comporto, il rapporto di lavoro è sospeso ma non risolto: il lavoratore conserva il posto e matura (in misura ridotta) anzianità contrattuale. Al rientro, ha diritto a svolgere le stesse mansioni dell’inquadramento di partenza.

Integrazione della retribuzione durante la malattia

L’INPS eroga la propria indennità di malattia (50% della retribuzione giornaliera media dal 4° al 20° giorno, 66,67% dal 21° giorno in poi, per gli operai). Il CCNL Legno integra questa indennità per garantire al lavoratore una retribuzione più vicina al 100%:

  • Primi 3 mesi: integrazione fino al 100% della retribuzione ordinaria.
  • Dal 4° al 6° mese: integrazione fino al 75%.
  • Dal 7° al 12° mese: integrazione fino al 50%.

L’integrazione è a carico del datore di lavoro, che anticipa le somme e poi compensa con i contributi INPS dovuti. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente lo stato di malattia (entro il giorno dell’assenza o comunque entro il termine previsto dall’accordo aziendale) e presentare il certificato medico telematico.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore legno

Il settore del legno è caratterizzato da rischi specifici che rendono l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale istituti particolarmente rilevanti:

  • Polveri di legno duro: classificate IARC come cancerogene di gruppo 1 (carcinoma naso-sinusale). I lavoratori esposti sono soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria e hanno diritto, in caso di malattia professionale da polveri, a tutela INAIL come infortunio.
  • Macchine utensili e troncatrici: le amputazioni e le ferite da taglio rappresentano la categoria di infortuni più frequente nel comparto.
  • Rumore industriale: ipoacusia da rumore è malattia professionale riconoscibile se l’esposizione è documentata superiore agli 85 dB(A).

In caso di infortunio, l’INAIL eroga l’indennità temporanea (75% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno, 100% durante il ricovero). Il CCNL integra fino al 100% per tutta la durata dell’inabilità temporanea, senza limiti di comporto. Il comporto per infortunio sul lavoro è separato da quello per malattia comune.

Sorveglianza sanitaria e visite periodiche

Il D.Lgs. 81/2008 impone la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi specifici. Nel settore legno sono obbligatorie le visite periodiche per:

  • Lavoratori esposti a polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere): visita annuale con rinoscopia e spirometria.
  • Lavoratori esposti a rumore oltre 80 dB(A): audiometria periodica.
  • Addetti a verniciatura con solventi organici: valutazione della funzionalità epatica e neurologica.

Il tempo impiegato per le visite di sorveglianza sanitaria obbligatorie è retribuito come orario di lavoro e non si detrae da ferie o ROL.

Casi pratici

Tizio — Malattia di 4 mesi: calcolo dell’integrazione
Tizio (OQ1, 1.750 € mensili lordi) si ammala per 4 mesi. Primi 3 mesi: percepisce il 100% (INPS + integrazione datore). 4° mese: integrazione scende al 75%. Nel 4° mese, retribuzione effettiva = 1.750 × 75% = 1.312 € lordi. Rispetto alla normale retribuzione perde circa 438 € lordi mensili nel quarto mese di assenza.
Caia — Infortunio da troncatrice
Caia riporta una ferita alla mano da troncatrice. L’infortunio viene denunciato dal datore a INAIL entro 2 giorni. INAIL eroga l’indennità temporanea (75% dal 4° giorno). Il CCNL integra fino al 100% per tutta la durata: Caia non subisce riduzioni retributive durante la convalescenza, e il periodo di assenza non si conteggia nel comporto per malattia comune.
Sempronio — Malattia professionale da polveri di legno
Sempronio lavora da 15 anni come ebanista su legni duri. Gli viene diagnosticato un carcinoma naso-sinusale. L’INAIL riconosce la malattia professionale con rendita in capitalizzazione proporzionale al grado di menomazione. Il CCNL garantisce l’integrazione retributiva durante la malattia come per gli infortuni, e Sempronio mantiene il posto di lavoro fino al termine della terapia.

Domande frequenti

Qual è il comporto nel CCNL Legno per un operaio?
12 mesi di assenze per malattia nell’arco di 36 mesi consecutivi (comporto per sommatoria). Superato questo limite, il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo con preavviso.
La malattia professionale da polveri di legno è riconosciuta dall'INAIL?
Sì. Le polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere) sono riconosciute come cancerogene e la malattia professionale da esposizione cronica è indennizzabile da INAIL con rendita. Il lavoratore deve presentare denuncia di malattia professionale corredata dalla documentazione sanitaria e lavorativa.
I giorni di malattia del periodo di prova interrompono il periodo di prova?
Sì. La malattia sospende il decorso del periodo di prova, che riprende al rientro del lavoratore. La durata totale del periodo di prova non si allunga automaticamente, ma si conteggia il solo tempo di effettivo lavoro.
Come si certifica la malattia?
Il medico curante trasmette il certificato telematicamente all’INPS. Il lavoratore deve comunicare l’assenza al datore entro i termini stabiliti dall’accordo aziendale (di norma entro l’inizio del turno del giorno di assenza). Il numero di protocollo del certificato va comunicato al datore.
Il comporto per infortunio si somma a quello per malattia comune?
No. Il comporto per infortunio sul lavoro o malattia professionale riconosciuta INAIL è separato da quello per malattia comune. Anche se il lavoratore ha già esaurito il comporto per malattia, in caso di infortunio successivo matura un comporto autonomo e distinto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Qual è il comporto nel CCNL Legno per un operaio?

12 mesi di assenze per malattia nell'arco di 36 mesi consecutivi (comporto per sommatoria). Superato questo limite, il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo con preavviso.

La malattia professionale da polveri di legno è riconosciuta dall'INAIL?

Sì. Le polveri di legno duro (faggio, quercia, rovere) sono riconosciute come cancerogene e la malattia professionale da esposizione cronica è indennizzabile da INAIL con rendita. Il lavoratore deve presentare denuncia di malattia professionale corredata dalla documentazione sanitaria e lavorativa.

I giorni di malattia del periodo di prova interrompono il periodo di prova?

Sì. La malattia sospende il decorso del periodo di prova, che riprende al rientro del lavoratore. La durata totale del periodo di prova non si allunga automaticamente, ma si conteggia il solo tempo di effettivo lavoro.

Come si certifica la malattia?

Il medico curante trasmette il certificato telematicamente all'INPS. Il lavoratore deve comunicare l'assenza al datore entro i termini stabiliti dall'accordo aziendale (di norma entro l'inizio del turno del giorno di assenza). Il numero di protocollo del certificato va comunicato al datore.

Il comporto per infortunio si somma a quello per malattia comune?

No. Il comporto per infortunio sul lavoro o malattia professionale riconosciuta INAIL è separato da quello per malattia comune. Anche se il lavoratore ha già esaurito il comporto per malattia, in caso di infortunio successivo matura un comporto autonomo e distinto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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