La guida
Con il rinnovo del CCNL legno industria 2026-2028 (ipotesi di accordo del 3 settembre 2026), dal 1° settembre 2026 i minimi mensili lordi vanno da 1.824,08 € (AE1) a 3.227,40 € (AD3): +95 € al livello AS1. Da gennaio 2027 arrivano altri 39 € (AS1) e l’AS1 sale a 2.296,04 €. A dicembre 2026 è prevista una una tantum di 100 €. I minimi comprendono paga base, contingenza ed EDR; scatti di anzianità, indennità e premi si aggiungono.
Tabelle retributive CCNL legno industria 2026: minimi per livello
I livelli retributivi sono dodici, dal 1° (AE1, parametro 100) al 12° (AD3, parametro 210); alcuni livelli raggruppano più categorie. La colonna in grassetto è quella in vigore da settembre 2026.
| Livello (categoria) | Parametro | Dal 1/1/2025 | Aumento set. 2026 | Da settembre 2026 | Aumento gen. 2027 | Da gennaio 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12° (AD3) | 210 | 3.078,52 € | +148,88 € | 3.227,40 € | +61,12 € | 3.288,52 € |
| 11° (AD2) | 205 | 3.020,46 € | +145,34 € | 3.165,80 € | +59,66 € | 3.225,46 € |
| 10° (AD1) | 195 | 2.898,82 € | +138,25 € | 3.037,07 € | +56,75 € | 3.093,82 € |
| 9° (AC5) | 185 | 2.778,20 € | +131,16 € | 2.909,36 € | +53,84 € | 2.963,20 € |
| 8° (AC4) | 170 | 2.597,38 € | +120,52 € | 2.717,90 € | +49,48 € | 2.767,38 € |
| 7° (AC3, AC2, AS4) | 155 | 2.416,40 € | +109,89 € | 2.526,29 € | +45,11 € | 2.571,40 € |
| 6° (AS3) | 147,5 | 2.326,52 € | +104,57 € | 2.431,09 € | +42,93 € | 2.474,02 € |
| 5° (AC1, AS2) | 140 | 2.234,14 € | +99,25 € | 2.333,39 € | +40,75 € | 2.374,14 € |
| 4° (AE4, AS1) | 134 | 2.162,04 € | +95,00 € | 2.257,04 € | +39,00 € | 2.296,04 € |
| 3° (AE3) | 126,5 | 2.071,80 € | +89,68 € | 2.161,48 € | +36,82 € | 2.198,30 € |
| 2° (AE2) | 119 | 1.980,99 € | +84,37 € | 2.065,36 € | +34,63 € | 2.099,99 € |
| 1° (AE1) | 100 | 1.753,18 € | +70,90 € | 1.824,08 € | +29,10 € | 1.853,18 € |
Nota: i minimi comprendono paga base, contingenza ed EDR, non conglobati. La colonna «da gennaio 2027» somma il minimo di settembre 2026 e l’aumento di gennaio 2027; gli adeguamenti all’inflazione IPCA di gennaio 2027 e gennaio 2028 si aggiungeranno quando le parti li definiranno. L’aumento di settembre 2026 assorbe, fino a concorrenza, gli eventuali anticipi su futuri aumenti già pagati dall’azienda. Fonti: Fillea-Cgil, volantino del rinnovo 2026-2028 con la tabella per livello, verbale di adeguamento dei minimi 2025 e ipotesi di accordo del 3 settembre 2026.
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Composizione della retribuzione minima
Nel CCNL Legno e Arredamento la retribuzione minima tabellare è composta da:
- Paga base: voce principale del minimo contrattuale, differenziata per categoria.
- Indennità di contingenza: voce storica cristallizzata a seguito del protocollo del luglio 1993, che ha abolito la scala mobile automatica.
- EDR: elemento distinto della retribuzione di 10,33 € al mese.
Su queste voci si stratificano: scatti di anzianità, eventuali superminimi individuali non assorbibili, premi di risultato aziendali e indennità specifiche (notturno, macchinari pericolosi, polveri).
Tredicesima mensilità e struttura annuale
Il CCNL Legno prevede la corresponsione della tredicesima mensilità (gratifica natalizia) entro il 15 dicembre di ciascun anno. L’importo è pari alla retribuzione mensile ordinaria lorda (paga base + contingenza + EDR + scatti di anzianità).
Non è prevista la quattordicesima mensilità nel CCNL nazionale; tuttavia, alcuni accordi integrativi territoriali o aziendali – in particolare nei distretti del mobile di Brianza e Pesaro – hanno introdotto una somma annuale aggiuntiva assimilabile a una quattordicesima o a un premio fisso.
Rinnovo CCNL legno industria 2026-2028: aumenti e scadenze
Il 3 settembre 2026 FederlegnoArredo, Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL hanno firmato l’ipotesi di rinnovo per il periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028. Gli aumenti certi sui minimi sono due: 95 euro al parametro 134 (AS1) con la retribuzione di settembre 2026 e 39 euro da gennaio 2027, sempre riparametrati sugli altri livelli. A gennaio 2027 e gennaio 2028, dopo il dato IPCA dell’ISTAT, le parti definiscono gli adeguamenti all’inflazione. Con la retribuzione di dicembre 2026 è prevista una una tantum di 100 euro lordi, per i lavoratori in forza in quel momento, riproporzionata sui mesi di servizio dal 1° gennaio al 31 agosto 2026.
L’aumento di settembre 2026 assorbe, fino a concorrenza, gli importi che l’azienda avesse già riconosciuto come «anticipi su futuri incrementi contrattuali»: chi li riceveva può quindi vedere un aumento in busta paga inferiore a quello della tabella.
Cosa cambia oltre ai minimi
- Passaggio automatico da AE1 ad AE2: dal 1° gennaio 2028 chi è in AE1 da almeno 24 mesi passa al livello superiore; chi ha già 48 mesi di anzianità in AE1 passa a giugno 2027.
- Maggiorazioni più alte: straordinario diurno al 30% per tutte le categorie, lavoro festivo e domenicale al 50%, lavoro notturno fuori turno al 35%, straordinario festivo notturno al 70%.
- Scatti di anzianità aumentati del 20%.
- Fondo Altea (sanità integrativa): contributo aziendale di 18 € dal 1° gennaio 2027, senza costi per il lavoratore.
- Fondo Arco (previdenza complementare): contributo al 2,40% dal 1° gennaio 2027 e al 2,60% dal 1° gennaio 2028.
- Malattie gravi: 45 giorni in più di conservazione del posto alla scadenza del comporto; congedo parentale integrato dall’azienda del 30% della retribuzione, fino al 100%, utilizzabile fino al 6° anno di vita del figlio.
Le novità sono quelle riassunte da Fillea-Cgil nel volantino del rinnovo e nel comunicato sull’ipotesi; l’ipotesi va ora approvata nelle assemblee. Per decorrenze e dettagli fa fede il testo dell’accordo.
Differenze retributive tra il CCNL industria e quello artigiano
I lavoratori delle imprese artigiane del legno applicano un CCNL diverso, stipulato tra CNA/Confartigianato e le stesse sigle sindacali. I minimi artigiani sono generalmente inferiori del 5-10% rispetto a quelli industriali, a parità di mansione, per via della diversa capacità contributiva delle imprese artigiane.
Questa differenza va tenuta presente quando si confrontano offerte di lavoro provenienti da aziende di dimensioni diverse nello stesso distretto produttivo.
Stesso CCNL: consulta anche Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento, Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Approfondimento
Indice dei contenuti
Le tabelle retributive sono il cuore economico del CCNL Legno e Arredamento: traducono in cifre l'inquadramento di ciascun lavoratore. Ma leggerle correttamente richiede di capire la logica che le governa, perché il minimo tabellare è solo una delle componenti della retribuzione e dipende a sua volta dal corretto inquadramento delle mansioni. Per questo, prima ancora dei numeri - che vanno letti sull'edizione vigente del contratto - conviene fissare i principi.
Come è strutturata la retribuzione
La retribuzione del settore legno e arredamento non coincide con il solo minimo tabellare. Si compone, secondo la struttura del CCNL, del minimo per livello, degli eventuali scatti di anzianità, di indennità legate a particolari condizioni di lavoro e delle mensilità aggiuntive. Il minimo tabellare rappresenta la base oraria o mensile garantita per il livello di appartenenza; gli altri elementi si aggiungono secondo le regole contrattuali. Le cifre esatte sono nelle tabelle dell'edizione vigente del contratto.
Il legame tra inquadramento e minimo
Il minimo applicabile dipende dal livello, e il livello dipende dalle mansioni effettivamente svolte. L'art. 2103 c.c. impone che il lavoratore sia adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello di inquadramento: se le mansioni effettive sono superiori a quelle riconosciute, può maturare il diritto al livello e al minimo superiore. È un controllo da fare a monte: un inquadramento errato si riflette su tutta la retribuzione e sugli istituti che da essa derivano.
Scatti di anzianità e dinamica retributiva
La permanenza nel rapporto produce, secondo il CCNL, scatti di anzianità che incrementano la retribuzione a intervalli prefissati e fino a un numero massimo. Si tratta di una componente che premia la fedeltà e l'esperienza, distinta dagli aumenti dei minimi disposti dai rinnovi contrattuali. Numero, cadenza e importo degli scatti sono definiti dalle tabelle del contratto vigente.
Tredicesima, quattordicesima e mensilità aggiuntive
Il CCNL Legno e Arredamento prevede mensilità aggiuntive che integrano la retribuzione annua. La loro misura e le modalità di erogazione (in unica soluzione o ripartite) sono fissate dal contratto. Maturano in proporzione al servizio prestato e rientrano nella retribuzione utile per il calcolo di diversi istituti.
L'incidenza sul TFR
La retribuzione tabellare e i suoi accessori incidono sul trattamento di fine rapporto. L'art. 2120 c.c. stabilisce che la quota annua di TFR è pari alla retribuzione utile dovuta per l'anno divisa per 13,5; il fondo accantonato si rivaluta annualmente con un tasso fisso dell'1,5% più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Un inquadramento o una retribuzione errati si ripercuotono quindi anche sul TFR.
Come leggere e verificare le tabelle
Per usare correttamente le tabelle occorre identificare il proprio livello, individuare il minimo corrispondente nell'edizione vigente del contratto e confrontarlo con quanto percepito in busta paga, considerando anche scatti e mensilità aggiuntive. In caso di scostamento, il primo passo è verificare la coerenza tra mansioni svolte e livello attribuito. Gli importi non vanno mai dati per scontati: ogni rinnovo aggiorna i minimi, e solo la tabella vigente fa fede.
Domande frequenti
Quali sono i minimi del CCNL legno industria da settembre 2026?
Dal 1° settembre 2026 i minimi mensili lordi vanno da 1.824,08 € (AE1) a 3.227,40 € (AD3). Alcuni valori: AE2 2.065,36 €, AE3 2.161,48 €, AE4 e AS1 2.257,04 €, AC1 e AS2 2.333,39 €, AC2, AC3 e AS4 2.526,29 €. Comprendono paga base, contingenza ed EDR.
Quanto aumenta lo stipendio con il rinnovo del CCNL legno 2026?
Gli aumenti certi sono 134 € al livello AS1 (parametro 134): 95 € da settembre 2026 e 39 € da gennaio 2027, riparametrati sugli altri livelli (da 100 € complessivi per AE1 a 210 € per AD3). A gennaio 2027 e gennaio 2028 si aggiungono gli adeguamenti all'inflazione IPCA.
Quando arriva l'una tantum del CCNL legno?
Con la retribuzione di dicembre 2026: 100 € lordi ai lavoratori in forza in quel momento, riproporzionati sui mesi di servizio dal 1° gennaio al 31 agosto 2026.
Quanto prende un AE2 nel CCNL legno industria?
Il minimo dell'AE2 (2° livello, parametro 119) è di 2.065,36 € lordi al mese da settembre 2026 e sale a 2.099,99 € da gennaio 2027. Il netto dipende da contributi, IRPEF e addizionali.
Dopo quanto tempo si passa da AE1 ad AE2?
Con il rinnovo 2026-2028 il passaggio diventa automatico: dal 1° gennaio 2028 chi è in AE1 da almeno 24 mesi passa ad AE2; chi ha già 48 mesi di anzianità in AE1 passa a giugno 2027.
Il minimo tabellare è tutta la mia retribuzione?
No. Il minimo (paga base, contingenza ed EDR) è la base garantita per il livello. Si aggiungono scatti di anzianità, superminimi, premi aziendali, maggiorazioni e indennità.
Quali fondi integrativi prevede il CCNL legno industria?
La sanità integrativa è il fondo Altea: dal 1° gennaio 2027 il contributo aziendale è di 18 €. La previdenza complementare è il fondo Arco: il contributo sale al 2,40% dal 1° gennaio 2027 e al 2,60% dal 1° gennaio 2028.
Cosa succede se svolgo mansioni superiori al mio livello?
L'art. 2103 c.c. tutela la corrispondenza tra mansioni e inquadramento. Lo svolgimento stabile di mansioni superiori può far maturare il diritto al livello e al minimo retributivo superiore, secondo le condizioni di legge e di contratto.