Testo dell'articoloVigente
Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
| Livello | Minimo mensile lordo |
|---|---|
| Liv. 8 (quadro) | 2.509,37 € |
| Liv. 7 | 2.318,50 € |
| Liv. 6 | 2.175,37 € |
| Liv. 5 | 2.037,96 € |
| Liv. 4 | 1.938,95 € |
| Liv. 3S | 1.894,94 € |
| Liv. 3 | 1.853,17 € |
| Liv. 2S | 1.799,17 € |
| Liv. 2 | 1.760,02 € |
| Liv. 1 | 1.469,68 € |
Importi = minimo tabellare mensile (per il livello 8 è inclusa l’indennità di funzione di 51,65 €) del CCNL tessile, abbigliamento e moda — aziende industriali, rinnovato l’11 novembre 2024 da Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) con Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL (vigenza 1/4/2024-31/3/2027, ~400.000 addetti). Aumento dei minimi di 200 € al 4° livello (TEC complessivo 232 €, +13%) in 3 tranche: dicembre 2024, gennaio 2026 (quella in tabella) e gennaio 2027. Il rinnovo prevede inoltre l’EGR elevato a 350 € lordi annui (erogazione da gennaio 2026) e 600 € di welfare aziendale in tre quote annuali (2024-2025-2026). Per il personale di vigilanza sono previste tabelle dedicate (1ª cat. 2.103,15 €, 2ª cat. 1.982,67 €).
Fonte: tabelle 1/1/2026 del rinnovo SMI 11/11/2024, verificate al centesimo su due banche dati professionali indipendenti. Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.
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Struttura della retribuzione nel tessile
La retribuzione nel CCNL Tessile-Abbigliamento è composta da: minimo tabellare (paga base + elemento distinto della retribuzione, EDR), scatti di anzianità, eventuali superminimi individuali o collettivi, indennità contrattuali (turni, disagio, lavoro notturno) e premi di risultato aziendali.
Il contratto prevede 13 mensilità: 12 mensili più la tredicesima a dicembre. A differenza di alcuni altri CCNL manifatturieri, non è prevista la quattordicesima a livello nazionale (ma accordi integrativi aziendali possono prevederla).
Il rinnovo dell’11 novembre 2024
L’11 novembre 2024 SMI e le organizzazioni sindacali Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo per il triennio 1/4/2024-31/3/2027: 200 € di aumento dei minimi al 4° livello in tre tranche (dicembre 2024, gennaio 2026, gennaio 2027), EGR portato a 350 € annui e 600 € di welfare in tre quote. L’aumento complessivo a regime vale circa il 13% del trattamento economico.
Gli importi indicati in questo articolo rispecchiano le tabelle in vigore a luglio 2026 (tranche di gennaio 2026); la prossima tranche scatterà a gennaio 2027.
Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, categorie e mansioni.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Le tabelle retributive sono la parte del CCNL che il lavoratore consulta più spesso, ma anche quella che cambia più rapidamente, perché legata ai rinnovi contrattuali. Per questo, più che inseguire un importo, conviene capire come è costruita la retribuzione nel settore tessile-abbigliamento e quali fonti consultare per avere il dato esatto e aggiornato. Il fondamento giuridico sta nell'art. 2099 del Codice civile e nell'art. 36 della Costituzione.
Il fondamento: art. 2099 c.c. e art. 36 Cost.
L'art. 2099 c.c. stabilisce che la retribuzione è determinata, in mancanza di accordo individuale, secondo le norme corporative - oggi i contratti collettivi. L'art. 36 della Costituzione aggiunge che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. I minimi tabellari del CCNL sono lo strumento con cui questo principio si traduce in cifre per ciascun livello di inquadramento.
Dove leggere i minimi aggiornati
I minimi tabellari del tessile-abbigliamento industria sono fissati, per ciascun livello, dalle tabelle retributive allegate all'ultimo accordo di rinnovo e si adeguano a ogni nuovo rinnovo contrattuale. Per gli importi esatti e attuali la fonte affidabile è il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie. Qualunque valore riportato a titolo orientativo va sempre verificato sul contratto in vigore, soprattutto nelle fasi di trattativa per il rinnovo.
La struttura della retribuzione
La retribuzione effettiva non coincide con il solo minimo tabellare. Si compone di più voci: il minimo tabellare (paga base ed eventuale elemento distinto della retribuzione), gli scatti di anzianità maturati nel tempo, gli eventuali superminimi individuali o collettivi, le indennità contrattuali legate a turni, disagio o lavoro notturno, e i premi di risultato di fonte aziendale. È la somma di queste componenti a determinare il lordo concreto, che può discostarsi sensibilmente dal minimo di partenza.
Mensilità e tredicesima
Il CCNL Tessile prevede tredici mensilità: dodici ordinarie più la tredicesima erogata a dicembre. La quattordicesima non è prevista a livello nazionale, ma può essere introdotta da accordi integrativi aziendali. Questo significa che il calcolo del lordo annuo parte dalla moltiplicazione del minimo mensile per tredici, cui si aggiungono le altre voci retributive: scatti, superminimi, indennità e premi.
Gli scatti di anzianità
Gli scatti di anzianità sono incrementi retributivi che maturano con la permanenza nel settore o nell'azienda, secondo la cadenza e il numero massimo fissati dal CCNL. Rappresentano un riconoscimento dell'esperienza accumulata e si sommano stabilmente al minimo tabellare. Anche per la loro misura occorre fare riferimento al testo contrattuale vigente, perché importi e cadenza sono oggetto di contrattazione.
I premi di risultato e la tassazione agevolata
I premi di risultato di fonte aziendale, legati a obiettivi di produttività, redditività o efficienza, possono beneficiare della tassazione sostitutiva agevolata prevista dalla normativa sui premi di produttività, entro i limiti di importo e alle condizioni stabilite dalla legge. È una leva che avvicina il lavoratore agli obiettivi dell'impresa e che, sul piano fiscale, rende più conveniente il premio rispetto a un equivalente aumento tassato ordinariamente. Le condizioni di accesso vanno verificate sulla normativa fiscale vigente.
Domande frequenti
Quante mensilità prevede il CCNL Tessile?
Tredici mensilità: dodici ordinarie più la tredicesima a dicembre. La quattordicesima non è prevista a livello nazionale, ma può essere introdotta da accordi integrativi aziendali.
Dove trovo i minimi aggiornati per il mio livello?
Sulle tabelle retributive allegate all'ultimo accordo di rinnovo del CCNL e nelle tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie. È sempre il testo del contratto vigente a fare fede; i valori orientativi vanno verificati, specie durante le trattative di rinnovo.
Cosa compone la retribuzione oltre al minimo?
Scatti di anzianità, eventuali superminimi individuali o collettivi, indennità contrattuali (turni, disagio, notturno) e premi di risultato aziendali. Il lordo effettivo è la somma di queste voci con il minimo tabellare.
Come si calcola il lordo annuo?
Si parte dal minimo mensile moltiplicato per tredici mensilità, cui si aggiungono scatti di anzianità, superminimi, indennità e premi aziendali. Per i valori esatti occorre il testo del CCNL vigente.
I premi aziendali sono tassati in modo agevolato?
I premi di risultato legati a obiettivi di produttività possono godere della tassazione sostitutiva agevolata prevista dalla normativa vigente, entro i limiti di importo e alle condizioni di legge. Le condizioni di accesso vanno verificate sulla disciplina fiscale aggiornata.