Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Farmacie Private fissa i termini di preavviso per dimissioni e licenziamento in base al livello di inquadramento e all’anzianità. In mancanza di preavviso, è dovuta l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello per giustificato motivo segue le tutele del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per i neo-assunti e dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per i lavoratori con anzianità precedente al 7 marzo 2015.
Tabella riepilogativa
| Livello | Anzianità fino a 3 anni | Anzianità oltre 3 anni | Note |
|---|---|---|---|
| Quadro / 1° livello | 45 giorni di calendario | 60 giorni | Farmacista direttore / responsabile |
| 2° livello | 30 giorni | 45 giorni | Farmacista collaboratore ordinario |
| 3° livello | 20 giorni | 30 giorni | Addetto qualificato |
| 4° livello | 15 giorni | 20 giorni | Commesso di farmacia |
| 5° – 6° livello | 10 giorni | 15 giorni | Magazziniere, ausiliario |
Termini indicativi; verificare il testo del CCNL vigente. I termini si applicano simmetricamente a dimissioni e licenziamento, salvo giusta causa (nessun preavviso).
Il preavviso: obbligo reciproco
Il preavviso è l’obbligo di comunicare con anticipo la volontà di risolvere il rapporto di lavoro. Vale tanto per il licenziamento (da parte del datore) quanto per le dimissioni (da parte del lavoratore). Il CCNL Farmacie Private fissa i termini minimi in base al livello e all’anzianità: livelli alti e anzianità maggiore comportano preavvisi più lunghi.
Durante il periodo di preavviso il rapporto prosegue normalmente: il lavoratore lavora e viene retribuito, il datore paga il normale stipendio. Entrambe le parti possono consensualmente rinunciare al preavviso (c.d. “esonero dal preavviso”).
Se il datore licenzia senza preavviso (salvo giusta causa), deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso: una somma pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso contrattuale. Se è il lavoratore a dimettersi senza rispettare il preavviso, il datore può trattenere dalla liquidazione l’importo corrispondente.
Dimissioni: procedura telematica obbligatoria
Dal 2016, le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro (o tramite patronati e CAF abilitati), a pena di inefficacia. Il modulo telematico di dimissioni (c.d. “dimissioni online”) è disponibile sul sito cliclavoro.gov.it.
Il lavoratore ha diritto a revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla firma telematica, senza dover motivare il ripensamento. Il datore non può opporsi alla revoca entro questo termine.
Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, molestie, demansionamento illegittimo) non richiedono il rispetto del preavviso e danno diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a favore del lavoratore dimissionario.
Licenziamento: causali e tutele
Il licenziamento individuale deve essere scritto e motivato. Le causali ammesse sono:
- Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoriamente (furto, violenza, abbandono del posto); non richiede preavviso
- Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali (notevole); richiede preavviso
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, tecniche o produttive (es. riduzione del personale, soppressione del posto); richiede preavviso e procedura obbligatoria per aziende con più di 15 dipendenti
Il licenziamento disciplinare richiede la preventiva contestazione disciplinare scritta e il rispetto del contraddittorio (art. 7 Statuto dei Lavoratori): il lavoratore ha diritto di difendersi per iscritto e/o oralmente entro 5 giorni.
Tutele contro il licenziamento illegittimo
Le tutele dipendono dalla data di assunzione e dalla dimensione dell’impresa:
- Assunti dal 7 marzo 2015 (D.Lgs. 23/2015 – contratto a tutele crescenti): in caso di licenziamento illegittimo, il giudice dispone di norma l’indennità risarcitoria (2-24 mensilità) senza reintegra, salvo licenziamento discriminatorio o nullo (es. maternità, disabilità)
- Assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 18 Statuto dei Lavoratori): tutela reintegratoria forte per le aziende con più di 15 dipendenti in un comune o 60 in totale; tutela indennitaria per le aziende sotto soglia
La farmacia con meno di 15 dipendenti (situazione molto comune nel settore) rientra nella tutela obbligatoria ridotta: in caso di licenziamento illegittimo, il datore può alternativamente reintegrare o pagare un’indennità tra 2,5 e 6 mensilità.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da una farmacia?
Il licenziamento in una piccola farmacia segue le stesse regole?
Posso essere licenziato durante la malattia?
Cosa ricevo alla fine del rapporto?
Come si impugna un licenziamento?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La gestione della cessazione del rapporto nelle farmacie private intreccia le regole comuni del lavoro subordinato con la peculiare responsabilità di un presidio sanitario aperto al pubblico. Il farmacista collaboratore e il personale di banco operano in un contesto in cui affidabilità, continuità del servizio e maneggio di sostanze e dati sensibili pesano sulla qualificazione degli inadempimenti e sulla scelta del datore di farmacia se e come recedere.
Il recesso e la funzione del preavviso
Il recesso dal rapporto a tempo indeterminato si fonda sugli artt. 2118 e 2119 c.c.: la prima norma disciplina il recesso ordinario con obbligo di preavviso, la seconda il recesso per giusta causa che lo esclude quando si verifica un fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Nelle farmacie il preavviso assolve una funzione organizzativa concreta, perché la sostituzione di un farmacista abilitato non è immediata e impatta sulla copertura dei turni e sull'apertura dell'esercizio. La durata si legge nelle tabelle del CCNL vigente per livello e anzianità; la parte che non rispetta il termine deve l'indennità sostitutiva corrispondente.
Le dimissioni e la procedura telematica
Le dimissioni volontarie sono soggette alla procedura telematica obbligatoria introdotta dal D.Lgs. 151/2015: senza la trasmissione del modulo tramite i canali abilitati la volontà di recedere non produce effetti. Il lavoratore conserva la facoltà di revoca entro sette giorni dalla data di trasmissione, meccanismo che tutela contro dimissioni estorte o impulsive. Per il personale di farmacia, spesso in rapporto fiduciario diretto con il titolare, questo passaggio formale è essenziale per distinguere una libera scelta da un allontanamento di fatto.
Il licenziamento disciplinare e le garanzie procedurali
Quando la cessazione è iniziativa datoriale per ragioni legate alla condotta, opera il potere disciplinare nei limiti dell'art. 2106 c.c. e dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Il datore deve contestare per iscritto e in modo specifico l'addebito, lasciare almeno cinque giorni per le difese e non può applicare la sanzione prima della scadenza di tale termine. Il licenziamento per giusta causa rappresenta la sanzione espulsiva massima e va riservato agli illeciti che ledono irreparabilmente il vincolo fiduciario, valutati anche alla luce della delicatezza dei compiti svolti in farmacia.
Giustificato motivo oggettivo e soggettivo
Il licenziamento può fondarsi su giustificato motivo soggettivo, legato a un inadempimento meno grave della giusta causa, oppure su giustificato motivo oggettivo, connesso a ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro. Nelle farmacie le riorganizzazioni, l'eventuale soppressione di posizioni o la riduzione degli orari di apertura possono integrare il presupposto oggettivo, sempre nel rispetto degli obblighi di repechage e di buona fede.
TFR e trattamenti di fine rapporto
Alla cessazione, qualunque ne sia la causa, spetta il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 c.c.: la quota annua si ottiene dividendo la retribuzione utile per 13,5 e il fondo accantonato si rivaluta nel tempo secondo l'indice di legge. Vanno regolate inoltre le competenze residue, le ferie e i permessi non goduti e gli eventuali ratei di mensilità aggiuntive, secondo le previsioni del CCNL vigente.
Indicazioni operative per le farmacie
Una gestione corretta della cessazione passa dalla forma scritta degli atti, dal rispetto rigoroso dei termini procedurali e dalla coerenza tra fatto contestato e sanzione applicata. Conservare la documentazione, motivare adeguatamente i provvedimenti ed evitare automatismi sproporzionati alla sola anzianità riduce il rischio di contenzioso e tutela tanto il titolare quanto il collaboratore in un settore dove la reputazione professionale è parte integrante del rapporto.
Domande frequenti
Le dimissioni di un dipendente di farmacia devono essere telematiche?
Si. Salvo le ipotesi esonerate dalla legge, le dimissioni volontarie vanno trasmesse con la procedura telematica prevista dal D.Lgs. 151/2015; senza tale invio non producono effetto. Il lavoratore puo revocarle entro sette giorni.
Quanto dura il preavviso di licenziamento o dimissioni?
La durata dipende da livello e anzianita ed e fissata dalle tabelle del CCNL vigente. La parte che non rispetta il termine deve l'indennita sostitutiva del preavviso.
Quando il licenziamento e per giusta causa?
Quando si verifica un fatto cosi grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.). In tal caso non e dovuto il preavviso, ma vanno comunque rispettate le garanzie dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
Il datore deve concedere un termine a difesa prima di sanzionare?
Si. L'art. 7 dello Statuto impone la contestazione scritta e specifica e almeno cinque giorni per le giustificazioni; la sanzione non puo essere applicata prima della scadenza del termine.
Spetta il TFR anche in caso di licenziamento?
Si. Il TFR matura e si liquida secondo l'art. 2120 c.c. a prescindere dalla causa di cessazione, salvo gli effetti previsti dalla legge in casi specifici.