Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Farmacie Private

In sintesi

Il CCNL Farmacie Private fissa i termini di preavviso per dimissioni e licenziamento in base al livello di inquadramento e all’anzianità. In mancanza di preavviso, è dovuta l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello per giustificato motivo segue le tutele del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per i neo-assunti e dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per i lavoratori con anzianità precedente al 7 marzo 2015.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
Vigenza
In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
Platea
~70.000 dipendenti farmacie private

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso – CCNL Farmacie Private
Livello Anzianità fino a 3 anni Anzianità oltre 3 anni Note
Quadro / 1° livello 45 giorni di calendario 60 giorni Farmacista direttore / responsabile
2° livello 30 giorni 45 giorni Farmacista collaboratore ordinario
3° livello 20 giorni 30 giorni Addetto qualificato
4° livello 15 giorni 20 giorni Commesso di farmacia
5° – 6° livello 10 giorni 15 giorni Magazziniere, ausiliario

Termini indicativi; verificare il testo del CCNL vigente. I termini si applicano simmetricamente a dimissioni e licenziamento, salvo giusta causa (nessun preavviso).

Il preavviso: obbligo reciproco

Il preavviso è l’obbligo di comunicare con anticipo la volontà di risolvere il rapporto di lavoro. Vale tanto per il licenziamento (da parte del datore) quanto per le dimissioni (da parte del lavoratore). Il CCNL Farmacie Private fissa i termini minimi in base al livello e all’anzianità: livelli alti e anzianità maggiore comportano preavvisi più lunghi.

Durante il periodo di preavviso il rapporto prosegue normalmente: il lavoratore lavora e viene retribuito, il datore paga il normale stipendio. Entrambe le parti possono consensualmente rinunciare al preavviso (c.d. “esonero dal preavviso”).

Se il datore licenzia senza preavviso (salvo giusta causa), deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso: una somma pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso contrattuale. Se è il lavoratore a dimettersi senza rispettare il preavviso, il datore può trattenere dalla liquidazione l’importo corrispondente.

Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

Dal 2016, le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro (o tramite patronati e CAF abilitati), a pena di inefficacia. Il modulo telematico di dimissioni (c.d. “dimissioni online”) è disponibile sul sito cliclavoro.gov.it.

Il lavoratore ha diritto a revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla firma telematica, senza dover motivare il ripensamento. Il datore non può opporsi alla revoca entro questo termine.

Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, molestie, demansionamento illegittimo) non richiedono il rispetto del preavviso e danno diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a favore del lavoratore dimissionario.

Licenziamento: causali e tutele

Il licenziamento individuale deve essere scritto e motivato. Le causali ammesse sono:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoriamente (furto, violenza, abbandono del posto); non richiede preavviso
  • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali (notevole); richiede preavviso
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, tecniche o produttive (es. riduzione del personale, soppressione del posto); richiede preavviso e procedura obbligatoria per aziende con più di 15 dipendenti

Il licenziamento disciplinare richiede la preventiva contestazione disciplinare scritta e il rispetto del contraddittorio (art. 7 Statuto dei Lavoratori): il lavoratore ha diritto di difendersi per iscritto e/o oralmente entro 5 giorni.

Tutele contro il licenziamento illegittimo

Le tutele dipendono dalla data di assunzione e dalla dimensione dell’impresa:

  • Assunti dal 7 marzo 2015 (D.Lgs. 23/2015 – contratto a tutele crescenti): in caso di licenziamento illegittimo, il giudice dispone di norma l’indennità risarcitoria (2-24 mensilità) senza reintegra, salvo licenziamento discriminatorio o nullo (es. maternità, disabilità)
  • Assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 18 Statuto dei Lavoratori): tutela reintegratoria forte per le aziende con più di 15 dipendenti in un comune o 60 in totale; tutela indennitaria per le aziende sotto soglia

La farmacia con meno di 15 dipendenti (situazione molto comune nel settore) rientra nella tutela obbligatoria ridotta: in caso di licenziamento illegittimo, il datore può alternativamente reintegrare o pagare un’indennità tra 2,5 e 6 mensilità.

Casi pratici

Tizio – Dimissioni volontarie con preavviso
Tizio (farmacista 2° livello, 4 anni anzianità) si dimette. Il preavviso contrattuale applicabile è 45 giorni. Presenta le dimissioni tramite portale telematico e lavora i 45 giorni di preavviso. La farmacia gli paga regolarmente le ultime buste. Alla scadenza riceve la liquidazione: TFR maturato + ferie residue + ROL non goduto + ratei 13ª proporzionali ai mesi lavorati dall’ultimo pagamento.
Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Caia (commessa 4° livello, 6 anni anzianità) viene licenziata per soppressione del posto (la farmacia riduce il personale). La farmacia ha 8 dipendenti: non si applica la procedura preventiva INPS ex L. 604/1966 (sotto i 15 dipendenti). Caia riceve: lettera di licenziamento scritta con motivazione, 20 giorni di preavviso lavorato (o indennità sostitutiva), TFR + competenze finali. Può impugnare entro 60 giorni se ritiene il motivo non genuino.
Sempronio – Licenziamento disciplinare
Sempronio (magazziniere 5° livello) viene contestato per assenteismo ingiustificato reiterato (5 assenze non giustificate in 3 mesi). Riceve contestazione disciplinare scritta. Presenta le proprie difese entro 5 giorni. Il titolare, valutate le giustificazioni insufficienti, procede con licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso. Sempronio ha 60 giorni per impugnare stragiudizialmente l’atto.

Domande frequenti

Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da una farmacia?
Dipende dal livello e dall’anzianità: da 10 giorni (livelli bassi, anzianità breve) a 60 giorni (Quadro/1° livello con oltre 3 anni). Verificare il testo del CCNL vigente. In ogni caso le dimissioni devono essere presentate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro.
Il licenziamento in una piccola farmacia segue le stesse regole?
Le regole sulla motivazione e la procedura disciplinare sono uguali per tutte le aziende. Le tutele contro il licenziamento illegittimo invece variano: nelle farmacie con meno di 15 dipendenti si applica la tutela obbligatoria ridotta (indennità tra 2,5 e 6 mensilità, non reintegra di regola).
Posso essere licenziato durante la malattia?
No, durante il periodo di comporto il lavoratore è tutelato dal licenziamento per malattia. Il datore può licenziare solo al superamento del comporto. Sono consentiti altri tipi di licenziamento (es. per giusta causa grave o per motivo oggettivo indipendente dalla malattia), ma sono soggetti a impugnazione.
Cosa ricevo alla fine del rapporto?
TFR maturato, ferie residue non godute (liquidate monetariamente), ROL non goduto, ratei di tredicesima maturati dall’ultimo pagamento, indennità sostitutiva del preavviso (se non lavorato), eventuale indennità di licenziamento (per le fattispecie previste da legge o contratto).
Come si impugna un licenziamento?
Entro 60 giorni dalla ricezione della lettera, il lavoratore deve impugnare il licenziamento per iscritto (raccomandata, PEC, qualsiasi atto scritto con data certa). Entro i successivi 180 giorni deve depositare ricorso al Tribunale del Lavoro o attivare la procedura di conciliazione obbligatoria (per le tutele crescenti).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Ferie, permessi e festività nel CCNL Farmacie Private, Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Farmacie Private, Scatti di anzianità e tredicesima nel CCNL Farmacie Private, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Farmacie Private e Periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali nel CCNL Farmacie Private.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • La cessazione del rapporto nelle farmacie private segue le regole generali del codice civile sul recesso, con preavviso a carico della parte che recede salvo giusta causa.
  • Le dimissioni del dipendente di farmacia richiedono la procedura telematica obbligatoria (D.Lgs. 151/2015), revocabile entro sette giorni.
  • Il licenziamento deve poggiare su giustificato motivo o giusta causa e, se disciplinare, rispettare il contraddittorio dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
  • La durata del preavviso e l'indennità sostitutiva sono parametrate a anzianità e livello secondo le tabelle del CCNL vigente.
  • Il TFR matura e si liquida secondo l'art. 2120 c.c., a prescindere dalla causa di cessazione.
  • Il rapporto con il pubblico e la responsabilità professionale del farmacista incidono sulla valutazione della gravità degli illeciti.
Indice dei contenuti

La gestione della cessazione del rapporto nelle farmacie private intreccia le regole comuni del lavoro subordinato con la peculiare responsabilità di un presidio sanitario aperto al pubblico. Il farmacista collaboratore e il personale di banco operano in un contesto in cui affidabilità, continuità del servizio e maneggio di sostanze e dati sensibili pesano sulla qualificazione degli inadempimenti e sulla scelta del datore di farmacia se e come recedere.

Il recesso e la funzione del preavviso

Il recesso dal rapporto a tempo indeterminato si fonda sugli artt. 2118 e 2119 c.c.: la prima norma disciplina il recesso ordinario con obbligo di preavviso, la seconda il recesso per giusta causa che lo esclude quando si verifica un fatto che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Nelle farmacie il preavviso assolve una funzione organizzativa concreta, perché la sostituzione di un farmacista abilitato non è immediata e impatta sulla copertura dei turni e sull'apertura dell'esercizio. La durata si legge nelle tabelle del CCNL vigente per livello e anzianità; la parte che non rispetta il termine deve l'indennità sostitutiva corrispondente.

Le dimissioni e la procedura telematica

Le dimissioni volontarie sono soggette alla procedura telematica obbligatoria introdotta dal D.Lgs. 151/2015: senza la trasmissione del modulo tramite i canali abilitati la volontà di recedere non produce effetti. Il lavoratore conserva la facoltà di revoca entro sette giorni dalla data di trasmissione, meccanismo che tutela contro dimissioni estorte o impulsive. Per il personale di farmacia, spesso in rapporto fiduciario diretto con il titolare, questo passaggio formale è essenziale per distinguere una libera scelta da un allontanamento di fatto.

Il licenziamento disciplinare e le garanzie procedurali

Quando la cessazione è iniziativa datoriale per ragioni legate alla condotta, opera il potere disciplinare nei limiti dell'art. 2106 c.c. e dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Il datore deve contestare per iscritto e in modo specifico l'addebito, lasciare almeno cinque giorni per le difese e non può applicare la sanzione prima della scadenza di tale termine. Il licenziamento per giusta causa rappresenta la sanzione espulsiva massima e va riservato agli illeciti che ledono irreparabilmente il vincolo fiduciario, valutati anche alla luce della delicatezza dei compiti svolti in farmacia.

Giustificato motivo oggettivo e soggettivo

Il licenziamento può fondarsi su giustificato motivo soggettivo, legato a un inadempimento meno grave della giusta causa, oppure su giustificato motivo oggettivo, connesso a ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro. Nelle farmacie le riorganizzazioni, l'eventuale soppressione di posizioni o la riduzione degli orari di apertura possono integrare il presupposto oggettivo, sempre nel rispetto degli obblighi di repechage e di buona fede.

TFR e trattamenti di fine rapporto

Alla cessazione, qualunque ne sia la causa, spetta il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 c.c.: la quota annua si ottiene dividendo la retribuzione utile per 13,5 e il fondo accantonato si rivaluta nel tempo secondo l'indice di legge. Vanno regolate inoltre le competenze residue, le ferie e i permessi non goduti e gli eventuali ratei di mensilità aggiuntive, secondo le previsioni del CCNL vigente.

Indicazioni operative per le farmacie

Una gestione corretta della cessazione passa dalla forma scritta degli atti, dal rispetto rigoroso dei termini procedurali e dalla coerenza tra fatto contestato e sanzione applicata. Conservare la documentazione, motivare adeguatamente i provvedimenti ed evitare automatismi sproporzionati alla sola anzianità riduce il rischio di contenzioso e tutela tanto il titolare quanto il collaboratore in un settore dove la reputazione professionale è parte integrante del rapporto.

Domande frequenti

Le dimissioni di un dipendente di farmacia devono essere telematiche?

Si. Salvo le ipotesi esonerate dalla legge, le dimissioni volontarie vanno trasmesse con la procedura telematica prevista dal D.Lgs. 151/2015; senza tale invio non producono effetto. Il lavoratore puo revocarle entro sette giorni.

Quanto dura il preavviso di licenziamento o dimissioni?

La durata dipende da livello e anzianita ed e fissata dalle tabelle del CCNL vigente. La parte che non rispetta il termine deve l'indennita sostitutiva del preavviso.

Quando il licenziamento e per giusta causa?

Quando si verifica un fatto cosi grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.). In tal caso non e dovuto il preavviso, ma vanno comunque rispettate le garanzie dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

Il datore deve concedere un termine a difesa prima di sanzionare?

Si. L'art. 7 dello Statuto impone la contestazione scritta e specifica e almeno cinque giorni per le giustificazioni; la sanzione non puo essere applicata prima della scadenza del termine.

Spetta il TFR anche in caso di licenziamento?

Si. Il TFR matura e si liquida secondo l'art. 2120 c.c. a prescindere dalla causa di cessazione, salvo gli effetti previsti dalla legge in casi specifici.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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