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Ultimo aggiornamento: 24 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Farmacie Private fissa i termini di preavviso per dimissioni e licenziamento in base al livello di inquadramento e all'anzianità. In mancanza di preavviso, è dovuta l'indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello per giustificato motivo segue le tutele del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per i neo-assunti e dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori per i lavoratori con anzianità precedente al 7 marzo 2015.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Farmacie Private

In sintesi

Il CCNL Farmacie Private fissa i termini di preavviso per dimissioni e licenziamento in base al livello di inquadramento e all’anzianità. In mancanza di preavviso, è dovuta l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso; quello per giustificato motivo segue le tutele del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per i neo-assunti e dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori per i lavoratori con anzianità precedente al 7 marzo 2015.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federfarma · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Rinnovo 2022 (con accordi integrativi successivi; vigenza prorogata)
Vigenza
In corso di rinnovo (ultimo testo consolidato 2022)
Platea
~70.000 dipendenti farmacie private

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso – CCNL Farmacie Private
Livello Anzianità fino a 3 anni Anzianità oltre 3 anni Note
Quadro / 1° livello 45 giorni di calendario 60 giorni Farmacista direttore / responsabile
2° livello 30 giorni 45 giorni Farmacista collaboratore ordinario
3° livello 20 giorni 30 giorni Addetto qualificato
4° livello 15 giorni 20 giorni Commesso di farmacia
5° – 6° livello 10 giorni 15 giorni Magazziniere, ausiliario

Termini indicativi; verificare il testo del CCNL vigente. I termini si applicano simmetricamente a dimissioni e licenziamento, salvo giusta causa (nessun preavviso).

Il preavviso: obbligo reciproco

Il preavviso è l’obbligo di comunicare con anticipo la volontà di risolvere il rapporto di lavoro. Vale tanto per il licenziamento (da parte del datore) quanto per le dimissioni (da parte del lavoratore). Il CCNL Farmacie Private fissa i termini minimi in base al livello e all’anzianità: livelli alti e anzianità maggiore comportano preavvisi più lunghi.

Durante il periodo di preavviso il rapporto prosegue normalmente: il lavoratore lavora e viene retribuito, il datore paga il normale stipendio. Entrambe le parti possono consensualmente rinunciare al preavviso (c.d. “esonero dal preavviso”).

Se il datore licenzia senza preavviso (salvo giusta causa), deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso: una somma pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso contrattuale. Se è il lavoratore a dimettersi senza rispettare il preavviso, il datore può trattenere dalla liquidazione l’importo corrispondente.

Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

Dal 2016, le dimissioni volontarie devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro (o tramite patronati e CAF abilitati), a pena di inefficacia. Il modulo telematico di dimissioni (c.d. “dimissioni online”) è disponibile sul sito cliclavoro.gov.it.

Il lavoratore ha diritto a revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla firma telematica, senza dover motivare il ripensamento. Il datore non può opporsi alla revoca entro questo termine.

Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, molestie, demansionamento illegittimo) non richiedono il rispetto del preavviso e danno diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a favore del lavoratore dimissionario.

Licenziamento: causali e tutele

Il licenziamento individuale deve essere scritto e motivato. Le causali ammesse sono:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoriamente (furto, violenza, abbandono del posto); non richiede preavviso
  • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali (notevole); richiede preavviso
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, tecniche o produttive (es. riduzione del personale, soppressione del posto); richiede preavviso e procedura obbligatoria per aziende con più di 15 dipendenti

Il licenziamento disciplinare richiede la preventiva contestazione disciplinare scritta e il rispetto del contraddittorio (art. 7 Statuto dei Lavoratori): il lavoratore ha diritto di difendersi per iscritto e/o oralmente entro 5 giorni.

Tutele contro il licenziamento illegittimo

Le tutele dipendono dalla data di assunzione e dalla dimensione dell’impresa:

  • Assunti dal 7 marzo 2015 (D.Lgs. 23/2015 – contratto a tutele crescenti): in caso di licenziamento illegittimo, il giudice dispone di norma l’indennità risarcitoria (2-24 mensilità) senza reintegra, salvo licenziamento discriminatorio o nullo (es. maternità, disabilità)
  • Assunti prima del 7 marzo 2015 (art. 18 Statuto dei Lavoratori): tutela reintegratoria forte per le aziende con più di 15 dipendenti in un comune o 60 in totale; tutela indennitaria per le aziende sotto soglia

La farmacia con meno di 15 dipendenti (situazione molto comune nel settore) rientra nella tutela obbligatoria ridotta: in caso di licenziamento illegittimo, il datore può alternativamente reintegrare o pagare un’indennità tra 2,5 e 6 mensilità.

Casi pratici

Tizio – Dimissioni volontarie con preavviso
Tizio (farmacista 2° livello, 4 anni anzianità) si dimette. Il preavviso contrattuale applicabile è 45 giorni. Presenta le dimissioni tramite portale telematico e lavora i 45 giorni di preavviso. La farmacia gli paga regolarmente le ultime buste. Alla scadenza riceve la liquidazione: TFR maturato + ferie residue + ROL non goduto + ratei 13ª proporzionali ai mesi lavorati dall’ultimo pagamento.
Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Caia (commessa 4° livello, 6 anni anzianità) viene licenziata per soppressione del posto (la farmacia riduce il personale). La farmacia ha 8 dipendenti: non si applica la procedura preventiva INPS ex L. 604/1966 (sotto i 15 dipendenti). Caia riceve: lettera di licenziamento scritta con motivazione, 20 giorni di preavviso lavorato (o indennità sostitutiva), TFR + competenze finali. Può impugnare entro 60 giorni se ritiene il motivo non genuino.
Sempronio – Licenziamento disciplinare
Sempronio (magazziniere 5° livello) viene contestato per assenteismo ingiustificato reiterato (5 assenze non giustificate in 3 mesi). Riceve contestazione disciplinare scritta. Presenta le proprie difese entro 5 giorni. Il titolare, valutate le giustificazioni insufficienti, procede con licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso. Sempronio ha 60 giorni per impugnare stragiudizialmente l’atto.

Domande frequenti

Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da una farmacia?
Dipende dal livello e dall’anzianità: da 10 giorni (livelli bassi, anzianità breve) a 60 giorni (Quadro/1° livello con oltre 3 anni). Verificare il testo del CCNL vigente. In ogni caso le dimissioni devono essere presentate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro.
Il licenziamento in una piccola farmacia segue le stesse regole?
Le regole sulla motivazione e la procedura disciplinare sono uguali per tutte le aziende. Le tutele contro il licenziamento illegittimo invece variano: nelle farmacie con meno di 15 dipendenti si applica la tutela obbligatoria ridotta (indennità tra 2,5 e 6 mensilità, non reintegra di regola).
Posso essere licenziato durante la malattia?
No, durante il periodo di comporto il lavoratore è tutelato dal licenziamento per malattia. Il datore può licenziare solo al superamento del comporto. Sono consentiti altri tipi di licenziamento (es. per giusta causa grave o per motivo oggettivo indipendente dalla malattia), ma sono soggetti a impugnazione.
Cosa ricevo alla fine del rapporto?
TFR maturato, ferie residue non godute (liquidate monetariamente), ROL non goduto, ratei di tredicesima maturati dall’ultimo pagamento, indennità sostitutiva del preavviso (se non lavorato), eventuale indennità di licenziamento (per le fattispecie previste da legge o contratto).
Come si impugna un licenziamento?
Entro 60 giorni dalla ricezione della lettera, il lavoratore deve impugnare il licenziamento per iscritto (raccomandata, PEC, qualsiasi atto scritto con data certa). Entro i successivi 180 giorni deve depositare ricorso al Tribunale del Lavoro o attivare la procedura di conciliazione obbligatoria (per le tutele crescenti).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da una farmacia?

Dipende dal livello e dall'anzianità: da 10 giorni (livelli bassi, anzianità breve) a 60 giorni (Quadro/1° livello con oltre 3 anni). Verificare il testo del CCNL vigente. In ogni caso le dimissioni devono essere presentate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro.

Il licenziamento in una piccola farmacia segue le stesse regole?

Le regole sulla motivazione e la procedura disciplinare sono uguali per tutte le aziende. Le tutele contro il licenziamento illegittimo invece variano: nelle farmacie con meno di 15 dipendenti si applica la tutela obbligatoria ridotta (indennità tra 2,5 e 6 mensilità, non reintegra di regola).

Posso essere licenziato durante la malattia?

No, durante il periodo di comporto il lavoratore è tutelato dal licenziamento per malattia. Il datore può licenziare solo al superamento del comporto. Sono consentiti altri tipi di licenziamento (es. per giusta causa grave o per motivo oggettivo indipendente dalla malattia), ma sono soggetti a impugnazione.

Cosa ricevo alla fine del rapporto?

TFR maturato, ferie residue non godute (liquidate monetariamente), ROL non goduto, ratei di tredicesima maturati dall'ultimo pagamento, indennità sostitutiva del preavviso (se non lavorato), eventuale indennità di licenziamento (per le fattispecie previste da legge o contratto).

Come si impugna un licenziamento?

Entro 60 giorni dalla ricezione della lettera, il lavoratore deve impugnare il licenziamento per iscritto (raccomandata, PEC, qualsiasi atto scritto con data certa). Entro i successivi 180 giorni deve depositare ricorso al Tribunale del Lavoro o attivare la procedura di conciliazione obbligatoria (per le tutele crescenti).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.