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Il CCNL Farmacie Private prevede un periodo di comporto durante il quale il rapporto di lavoro è tutelato dall’interruzione per malattia o infortunio. L’INPS eroga l’indennità di malattia; il CCNL integra il trattamento fino a raggiungere una quota della retribuzione normale. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con trattamenti specifici.
Tabella riepilogativa
| Anzianità di servizio | Periodo di comporto | Integrazione datoriale |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni | 6 mesi (180 giorni di calendario) | 100% retrib. per i primi 30 gg; 75% dal 31° al 180° |
| Da 3 a 6 anni | 9 mesi (270 giorni) | 100% per i primi 60 gg; 75% dal 61° al 270° |
| Oltre 6 anni | 12 mesi (360 giorni) | 100% per i primi 90 gg; 75% dal 91° al 360° |
| Malattia oncologica / cronica grave | Comporto prolungato (accordo individuale) | Possibile proroga del comporto per accordo |
Importi e durate indicativi; verificare il testo del CCNL vigente. L’integrazione datoriale si calcola sulla differenza tra retribuzione normale e indennità INPS (40% nei primi 20 gg di malattia, 50% dal 21° al 180° per i non-operai).
Il comporto: cos'è e come si calcola
Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per la sola ragione dell’assenza per malattia o infortunio non sul lavoro (art. 2110 c.c.). Scaduto il comporto senza guarigione, il datore può legittimamente risolvere il rapporto.
Nel CCNL Farmacie Private il comporto è progressivo in base all’anzianità: da 6 mesi (anzianità breve) a 12 mesi (anzianità consolidata). Si contano i giorni di calendario di assenza per malattia nell’arco di un periodo di riferimento di 36 mesi (comporto per sommatoria): non occorre che le assenze siano consecutive.
È importante distinguere tra comporto secco (periodo unico continuativo) e comporto per sommatoria (accumulo di più periodi discontinui): il CCNL Farmacie applica il comporto per sommatoria su base triennale scorrevole.
Indennità INPS e integrazione contrattuale
Durante la malattia il lavoratore riceve:
- Indennità INPS: per i lavoratori dipendenti privati, l’INPS eroga il 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono c.d. “giorni di carenza”, non retribuiti dall’INPS salvo integrazione contrattuale)
- Integrazione datoriale: il CCNL obbliga il datore a integrare l’indennità INPS fino a raggiungere la percentuale contrattuale della retribuzione normale (100% o 75% a seconda della fascia e dell’anzianità)
I giorni di carenza (i primi 3 di ogni evento morboso) sono a carico del lavoratore secondo la legge, ma molti CCNL (incluso quello delle farmacie) prevedono l’integrazione totale anche dei giorni di carenza, almeno per un numero limitato di eventi nell’anno.
Infortunio sul lavoro e INAIL
L’infortunio sul lavoro (incidente accaduto in occasione di lavoro) e la malattia professionale (causata dall’attività lavorativa) rientrano nella tutela INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
In caso di infortunio sul lavoro:
- Dal 1° giorno: il datore paga la giornata dell’infortunio per intero
- Dal 2° al 3° giorno: il datore integra al 60% (INAIL non copre i primi 3 giorni)
- Dal 4° al 90° giorno: INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera; il CCNL integra fino al 100%
- Dal 91° giorno in poi: INAIL sale al 75%; il CCNL integra fino al 100%
Il periodo di infortunio non si computa nel comporto per malattia ordinaria: il lavoratore infortunato è tutelato per l’intero periodo di inabilità, senza rischio di superamento del comporto.
Aspettativa non retribuita e tutele aggiuntive
Superato il comporto senza guarigione, il lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita. Il datore non è obbligato a concederla (salvo accordo aziendale), ma la prassi in molte farmacie prevede la concessione per gravi patologie documentate.
Durante l’aspettativa non retribuita:
- Non maturano ferie, TFR, scatti di anzianità
- Il lavoratore può iscriversi volontariamente alla contribuzione INPS
- Il rapporto resta sospeso ma non risolto
Per le patologie oncologiche il D.Lgs. 105/2022 (che recepisce la Direttiva UE 2019/1158) ha rafforzato le tutele: diritto a riduzione o adeguamento dell’orario di lavoro per cure, con possibilità di lavoro agile se compatibile con le mansioni.
Casi pratici
Domande frequenti
Cosa succede se supero il periodo di comporto?
I giorni di carenza vengono pagati nel CCNL Farmacie?
L'infortunio viene contato nel comporto?
Chi paga durante la malattia: il datore o l'INPS?
Un farmacista collaboratore malato può essere sostituito?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Farmacie Private. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Cosa succede se supero il periodo di comporto?
Il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare per superamento del comporto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Prima del licenziamento deve comunicare formalmente il superamento e attendere che il lavoratore rientri. Il lavoratore ha diritto al TFR maturato e alle mensilità di preavviso (o alla relativa indennità sostitutiva).
I giorni di carenza vengono pagati nel CCNL Farmacie?
I primi 3 giorni di ogni evento morboso sono i 'giorni di carenza': l'INPS non li copre. Il CCNL Farmacie Private prevede di norma l'integrazione parziale o totale dei giorni di carenza per un numero limitato di eventi nell'anno (verificare il testo contrattuale vigente).
L'infortunio viene contato nel comporto?
No. Il periodo di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale (INAIL) non si computa nel periodo di comporto per malattia ordinaria. Il lavoratore infortunato è tutelato per l'intera durata dell'inabilità.
Chi paga durante la malattia: il datore o l'INPS?
Entrambi: l'INPS eroga l'indennità di malattia (50% della retribuzione media giornaliera dal 4° giorno); il datore integra fino alla percentuale prevista dal CCNL (100% o 75%) tramite il meccanismo dell'anticipazione in busta paga e del conguaglio con l'INPS.
Un farmacista collaboratore malato può essere sostituito?
Sì, il datore può assumere personale a tempo determinato in sostituzione del farmacista assente per malattia (art. 19, D.Lgs. 81/2015). La sostituzione non pregiudica il diritto del lavoratore malato al rientro alla guarigione.
Vedi anche