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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il dipendente Sanita SSN ha diritto a 3 giorni mensili o 2h/giorno della L. 104/1992 per assistenza familiare con disabilita grave. Congedo straordinario L. 151/2001 art. 42 c.5 di max 2 anni al 100% (max €52.000/anno). Permessi RSU 40h/anno. Sciopero garantito per servizi essenziali con regole speciali (autoregolamentazione Garante).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Sanita Pubblica (SSN)

In sintesi

Il dipendente Sanita SSN ha diritto a 3 giorni mensili o 2h/giorno della L. 104/1992 per assistenza familiare con disabilita grave. Congedo straordinario L. 151/2001 art. 42 c.5 di max 2 anni al 100% (max €52.000/anno). Permessi RSU 40h/anno. Sciopero garantito per servizi essenziali con regole speciali (autoregolamentazione Garante).

Dati contrattuali

Parti firmatarie
ARAN · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL · FIALS · NurSind · Nursing Up
Ultimo rinnovo
2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) + nuovo accordo 18 novembre 2024
Vigenza
Parte normativa fino 31 dicembre 2024. Negoziato 2025-2027 in apertura
Platea
~600.000 dipendenti SSN del comparto Sanita: infermieri, OSS, ostetriche, tecnici sanitari, fisioterapisti, ausiliari, amministrativi ospedalieri

Tabella riepilogativa

Permessi e congedi
Tipo Durata Retribuzione
L.104 – 3gg mese 3 gg/mese 100%
L.104 – 2h/giorno 2h se orario ≥6h 100%
Congedo straord. L.151/2001 Max 2 anni biennale 100% fino €52.000/anno
RSU 40h/anno 100%
Sciopero servizi essenziali Limitato Decurtato

Legge 104 nel SSN

Il dipendente Sanita SSN che assiste familiare con disabilita grave (art. 3 c.3 L. 104/1992) ha diritto a 3 giorni mensili o 2h al giorno (1h se orario <6h).

Specificita Sanita: la fruizione e’ concordata con il coordinatore per non compromettere la copertura del reparto. Frequente concentrazione in giornate specifiche (es. visite mediche, terapie del familiare).

Congedo straordinario 2 anni

Congedo straordinario L. 151/2001 art. 42 c.5: max 2 anni biennale al 100% (max €52.000/anno).

Beneficiari in ordine: coniuge convivente, genitori, figli conviventi, fratelli/sorelle. Posto coperto da supplente.

Diritto di sciopero nei servizi essenziali

Il diritto di sciopero nel SSN e’ regolato dalla L. 146/1990 sui servizi pubblici essenziali. Il personale Sanita deve garantire:

  • Servizi essenziali: Pronto Soccorso, Sale operatorie urgenze, Terapie intensive, Dialisi, parto, oncologia
  • Contingenti minimi: 50-100% per i servizi essenziali, 30-50% per altri reparti
  • Preavviso obbligatorio: 10gg per organizzare turnazioni e informare il pubblico
  • Comandato: il personale designato per servizi essenziali non puo aderire allo sciopero

Garante L. 146/1990 vigila sulle regole. Trattenuta retribuzione delle ore di sciopero.

Casi pratici

Tizia – Infermiera con figlio disabile
Tizia infermiera, figlio 14 anni con disabilita grave. Usa 3gg L. 104 al mese per terapie. Concentra in 3 giornate consecutive concordate con caposala (1° lunedi del mese).
Caia – Congedo straordinario per padre Alzheimer
Caia OSS, padre Alzheimer convivente. Congedo straordinario 14 mesi al 100% (€2.260/mese). Posto coperto da supplente OSS. Rientra dopo 14 mesi senza perdere anzianita.
Sempronio – Sciopero del 21 gennaio
Sempronio, infermiere chirurgia, aderisce sciopero CGIL del 21 gennaio. Trattenuta retribuzione 8h × €19 = €152. Reparto comandato per garantire urgenze. Sempronio era in turno mattina non comandato.

Domande frequenti

Permessi L. 104 nel SSN?
3 giorni mensili o 2h al giorno (1h se orario sotto 6h). Spettano per coniuge, figli, genitori, parenti entro II grado conviventi (III grado se necessita).
Posso scioperare se sono infermiere?
Si, ma con limitazioni della L. 146/1990 sui servizi essenziali. Devi garantire contingenti minimi per PS, terapie intensive, sale operatorie urgenze, dialisi, parto. Preavviso 10gg obbligatorio.
Cos'e' il personale comandato?
Personale designato dall’azienda per garantire i servizi essenziali durante lo sciopero. Non puo aderire allo sciopero per quelle ore. Designazione preventiva e comunicata 5gg prima.
Congedo straordinario nel SSN?
Si, fino a 2 anni nella vita lavorativa al 100% (max €52.000/anno) per assistere familiare disabile convivente. Beneficiari: coniuge, genitori, figli, fratelli/sorelle in ordine.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanita Pubblica (SSN). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Permessi L. 104 nel SSN?

3 giorni mensili o 2h al giorno (1h se orario sotto 6h). Spettano per coniuge, figli, genitori, parenti entro II grado conviventi (III grado se necessita).

Posso scioperare se sono infermiere?

Si, ma con limitazioni della L. 146/1990 sui servizi essenziali. Devi garantire contingenti minimi per PS, terapie intensive, sale operatorie urgenze, dialisi, parto. Preavviso 10gg obbligatorio.

Cos'e' il personale comandato?

Personale designato dall'azienda per garantire i servizi essenziali durante lo sciopero. Non puo aderire allo sciopero per quelle ore. Designazione preventiva e comunicata 5gg prima.

Congedo straordinario nel SSN?

Si, fino a 2 anni nella vita lavorativa al 100% (max €52.000/anno) per assistere familiare disabile convivente. Beneficiari: coniuge, genitori, figli, fratelli/sorelle in ordine.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.