Il CCNL Cooperative Sociali differenzia il periodo di prova per livello: 30 giorni per livelli A-B, 60 giorni per OSS (C), 90 giorni per educatori/infermieri (D), 120 giorni coordinatori (E), 180 giorni per F1 (figure direttive). Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti senza preavviso ma con retribuzione effettiva.
Tabella riepilogativa
| Livello | Periodo prova | Profili |
|---|---|---|
| A1, A2 | 30 giorni | Ausiliari |
| B1 | 30 giorni | Operatori generici |
| C1, C2, C3 | 60 giorni | OSS |
| D1, D2, D3 | 90 giorni | Educatori, infermieri |
| E1, E2 | 120 giorni | Coordinatori |
| F1 | 180 giorni | Responsabili, psicologi, direttori |
Cos'è e come si conta la prova
Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto in cui datore e lavoratore valutano la reciproca convenienza della prosecuzione. Durante questo periodo il recesso è libero per entrambe le parti.
Si conta in giorni di calendario di effettivo servizio: ferie, malattia, infortunio sospendono il decorrere della prova (allungandola di pari giornate).
La prova deve essere scritta nel contratto di assunzione: se manca o è generica, non vale.
Recesso durante la prova
Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza dover motivare:
- Il datore comunica per iscritto (raccomandata, PEC o consegna a mano)
- Il lavoratore può dimettersi anche solo a voce (ma per tracciabilità sempre consigliata forma scritta)
- Si paga solo il periodo effettivamente lavorato
- Si maturano ratei di tredicesima, ferie e TFR in proporzione
Il datore non può recedere se le motivazioni sono discriminatorie (gravidanza, motivi sindacali, ecc.): in tal caso il licenziamento è nullo.
Prova nel D.Lgs. 104/2022 (decreto trasparenza)
Il D.Lgs. 104/2022 ha introdotto regole nuove sulla prova:
- Durata proporzionale per tempo determinato: 1 giorno di prova ogni 15 giorni di contratto, max secondo CCNL
- Cumulo: non si può ripetere la prova per stesso lavoratore e stesse mansioni
- Trasparenza: la durata deve essere indicata in modo chiaro nella lettera di assunzione
Diritti durante la prova
Anche durante la prova il lavoratore matura tutti gli istituti normativi:
- Stipendio intero secondo livello
- Ferie e ROL in ratei (1/12 per mese)
- Tredicesima in ratei
- TFR dal primo giorno
- Contributi INPS/INAIL regolari
- Diritto alla privacy e tutela contro mobbing/molestie
Conferma e prosecuzione
Se nessuna delle parti recede entro il termine, il rapporto prosegue a tempo indeterminato (o secondo durata contratto a termine) senza necessità di alcuna formalità.
La conferma esplicita non è obbligatoria: il silenzio vale come conferma. Tuttavia molte cooperative emettono una “lettera di conferma” che ha valore solo dichiarativo.
Dopo la prova il licenziamento richiede giusta causa o giustificato motivo con preavviso.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura la prova per un OSS?
Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
Maturo ferie e tredicesima durante la prova?
Si può ripetere la prova se cambio cooperativa?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Cooperative Sociali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.