Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 13 DPR 602/1973 — Termine formazione invio ruoli (abrogato)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 26/02/1999 n. 46, art. 37]
Stesso numero, altri codici
- Articolo 13 L. 184/1983: Convocazione dei genitori irreperibili
- Art. 13 Reg. (UE) 2024/1689 — Trasparenza e fornitura di informazioni ai deployer
- Art. 13 Cod. Amb. — Redazione del rapporto ambientale
- Art. 13 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata
- Art. 13 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione
- Art. 13 D.Lgs. 42/2004 — Dichiarazione dell'interesse culturale
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
Ratio della norma
La fissazione di termini per la formazione e l'invio dei ruoli rispondeva all'esigenza di garantire la tempestività della riscossione e la certezza nei rapporti tra uffici finanziari, intendenze e concessionari. Nel sistema pre-1999, il percorso dal credito tributario alla notifica della cartella era lungo e articolato: ogni passaggio doveva avvenire entro termini definiti per evitare ritardi nell'attività di riscossione.
Analisi e struttura
L'art. 13 è stato abrogato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha riformato complessivamente il sistema della riscossione a mezzo ruolo. La riforma ha soppresso il passaggio attraverso l'intendenza di finanza e ha semplificato il circuito tra ufficio tributario e concessionario, con la previsione di modalità telematiche di trasmissione. I termini per la formazione e la consegna del ruolo sono ora disciplinati dall'art. 24 del medesimo DPR 602/1973 (rimasto in vigore) e dai decreti ministeriali attuativi.
Quando si applica
La norma non è più applicabile, essendo stata abrogata nel 1999. Ha rilievo storico per la comprensione del sistema di riscossione pre-riforma. Per contenziosi relativi a ruoli formati e inviati prima del 1999, la norma abrogata può avere ancora interesse interpretativo.
Confronto e norme correlate
L'abrogazione dell'art. 13 è parte del più ampio processo di riforma avviato con il D.Lgs. 46/1999, che ha anche abrogato l'art. 23 (esecutorietà dei ruoli) e l'art. 18 (ripartizione delle imposte in rate). Il sistema attuale di formazione e consegna del ruolo è disciplinato dall'art. 24 DPR 602/1973 e dai relativi decreti ministeriali. La telematizzazione del processo ha eliminato la necessità di termini fissi per la trasmissione fisica dei documenti.
Problemi applicativi
L'abrogazione dell'art. 13 ha eliminato un possibile strumento difensivo del contribuente basato sull'eccezione di tardiva formazione o trasmissione del ruolo. Nel sistema attuale, la tutela del contribuente contro le iscrizioni tardive è affidata ai termini di decadenza per la notifica della cartella ex art. 25, comma 1 DPR 602/1973, che sono perentori e determinano la nullità della pretesa se non rispettati.
Casi pratici
Caso 1: Sistema pre-1999: percorso del ruolo dall'ufficio all'esattore
Caso 2: Riforma 1999: telematizzazione della formazione del ruolo
Caso 3: Difesa attuale basata sui termini di notifica della cartella
Domande frequenti
Perché l'art. 13 DPR 602/1973 è stato abrogato?
Il D.Lgs. 46/1999 ha riformato il sistema di riscossione eliminando il passaggio attraverso l'intendenza di finanza e telematizzando la trasmissione dei ruoli. I termini fissi dell'art. 13 per la formazione e l'invio del ruolo all'intendenza sono diventati inutili nel nuovo sistema.
Oggi esistono termini per la formazione del ruolo?
Sì, ma sono fissati dai decreti ministeriali attuativi dell'art. 24 DPR 602/1973, non dall'art. 13. Il riferimento pratico per i termini che il contribuente può far valere è invece l'art. 25, che fissa i termini di decadenza per la notifica della cartella a pena di estinzione del credito.
Ho ancora uno strumento difensivo basato sui tempi di formazione del ruolo?
Non direttamente. L'eccezione di tardiva formazione del ruolo ex art. 13 non è più esperibile. Il tuo principale strumento difensivo sui tempi è l'eccezione di decadenza per tardiva notifica della cartella ex art. 25, comma 1 DPR 602/1973.
I termini dell'art. 13 valevano anche per i ruoli straordinari?
Nel sistema pre-1999, i ruoli straordinari erano soggetti a termini accelerati rispetto agli ordinari, proprio per garantire la tutela della riscossione in situazioni di urgenza. Con l'abrogazione dell'art. 13, la distinzione temporale tra ruoli ordinari e straordinari è stata assorbita nella disciplina generale dell'art. 24.