In sintesi
L'art. 82 della L. 392/1978 è una norma di diritto intertemporale processuale che stabilisce il principio del tempus regit actum per i giudizi locatizi già pendenti alla data di entrata in vigore della legge: a tali giudizi continuano ad applicarsi le leggi precedenti in ogni loro aspetto ed effetto. La disposizione è concisa ma fondamentale: impedisce l'applicazione retroattiva delle nuove norme processuali ai procedimenti già instaurati, garantendo la certezza delle situazioni processuali in corso. Chi aveva già promosso un'azione di sfratto, di risoluzione o di accertamento del canone secondo la legislazione previgente poteva continuare il giudizio secondo quelle regole, senza dover riprendere daccapo l'intero procedimento secondo le nuove norme. La norma riflette il principio generale secondo cui le leggi processuali si applicano ai giudizi futuri, non a quelli già avviati, con la specificità che in materia locatizia le due dimensioni — sostanziale e processuale — erano intimamente intrecciate.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 82 L. 392/1978 — Giudizi in corso alla data di entrata in vigore
L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Ai giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 82 Cod. Amb. — acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile
- Art. 82 D.Lgs. 159/2011 — Oggetto
- Art. 82 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 82 D.Lgs. 42/2004 — Azione di restituzione a favore dell'Italia
- Art. 82 CAD — Articolo abrogato
- Art. 82 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a ministri di
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 82 tutela la certezza del processo già avviato: chi aveva intrapreso un giudizio sulla base delle norme previgenti aveva diritto a concluderlo secondo quelle stesse regole, senza dover ricominciare applicando la nuova disciplina. L'entrata in vigore di una nuova legge non può, di regola, stravolgere i giudizi pendenti che sono stati instaurati in buona fede sulla base della normativa allora vigente. La soluzione adottata — applicazione integrale della legge previgente — è la più garantista, perché evita soluzioni ibride di difficile gestione.
Analisi e struttura
Il testo è di estrema sinteticità: «continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti». Il riferimento è a tutte le leggi regolatrici del rapporto locatizio e del relativo processo: la legislazione delle proroghe forzose, le norme sullo sfratto, le disposizioni sulla competenza, la procedura di convalida. L'espressione «ad ogni effetto» sottolinea l'integralità del rinvio alla normativa previgente, senza eccezioni.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i giudizi in materia locatizia che erano già pendenti alla data di entrata in vigore della L. 392/1978. Non rileva la fase processuale già raggiunta: anche un giudizio in grado di appello o di cassazione poteva rientrare nell'ambito della norma. I giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge sono invece soggetti alla nuova disciplina, anche se riguardano contratti stipulati prima di essa.
Confronto e norme correlate
L'art. 82 si pone in rapporto di complementarità con le norme transitorie sostanziali degli artt. 58-71, che regolano il diritto applicabile ai contratti in corso. Mentre le norme sostanziali transitorie determinano la disciplina del rapporto contrattuale, l'art. 82 risolve la questione del diritto processuale applicabile ai giudizi già avviati. La norma ha esaurito la sua funzione con la definitiva conclusione di tutti i giudizi pendenti all'entrata in vigore della legge, rimanendo di interesse puramente storico.
Problemi applicativi
La principale questione interpretativa ha riguardato la definizione di «giudizio in corso»: bastava che la citazione fosse stata notificata, o occorreva che il processo fosse già iscritto a ruolo? La giurisprudenza ha adottato il criterio della notifica della citazione o del deposito del ricorso come momento determinante per individuare il giudizio «in corso». Questioni ulteriori si sono poste per i giudizi definiti in primo grado prima dell'entrata in vigore ma ancora appellabili: in questi casi si è ritenuto che il giudizio fosse ancora «in corso» finché non fosse decorso il termine di impugnazione.
Casi pratici
Caso 1: Sfratto avviato prima della L. 392/1978: continua con la legge precedente
Caso 2: Giudizio di accertamento del canone pendente in appello
Caso 3: Giudizio instaurato dopo la legge su contratto precedente: nuove norme
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 82 L. 392/1978 per i giudizi già in corso?
Stabilisce che ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della L. 392/1978 continuano ad applicarsi le leggi precedenti in ogni loro effetto. È il principio di ultrattività della legge processuale precedente, che garantisce la certezza e la continuità dei procedimenti già avviati.
Si applica la nuova legge se il contratto è vecchio ma il giudizio è nuovo?
No, per il diritto processuale si applica la legge vigente al momento dell'instaurazione del giudizio. Se il giudizio è stato avviato dopo l'entrata in vigore della L. 392/1978, si applicano le nuove norme degli artt. 43-57, anche se il contratto risale al regime previgente.
Cosa si intende per 'giudizio in corso' ai fini dell'art. 82?
La giurisprudenza ha adottato il criterio della notifica dell'atto introduttivo (citazione o ricorso): il giudizio si considera 'in corso' dal momento in cui l'atto è stato notificato alla controparte, indipendentemente dalla fase processuale già raggiunta.
L'art. 82 è ancora applicabile oggi?
No. La norma ha esaurito i suoi effetti con la conclusione definitiva di tutti i giudizi pendenti all'entrata in vigore della L. 392/1978. Ha oggi solo rilevanza storica per la comprensione del contenzioso locatizio del periodo 1978-1985 circa.
Vedi anche