- Tratta sanzioni in materia di rifiuti — disposizioni residuali nella disciplina sanzionatoria della Parte Quarta
- Distingue tra illecito amministrativo, contravvenzionale e delitto
- Si coordina con i delitti ambientali del codice penale (artt. 452-bis ss.)
- Rileva ai fini della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001
- Prevede strumenti di estinzione e prescrizioni d'ufficio (l. 68/2015)
Testo dell'articoloVigente
Art. 261 Bis Cod. Amb. — (Sanzioni)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all’esercizio di cui presente titolo, è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all’articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all’esercizio, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all’articolo 237-duodecies, comma 5, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il proprietario ed il gestore che nell’effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto all’articolo 237-octies, comma 10, sono puniti con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all’articolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti, è punito con l’arresto fino a nove mesi e con l’ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all’articolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all’Allegato 1, paragrafo D, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all’articolo 237-duodecies, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell’esercizio dell’attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all’articolo 237-undecies, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui all’Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da diecimila euro a quarantamila euro.
9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all’articolo 237-octies, comma 8, e all’articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro.
10. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all’esercizio, in assenza della verifica di cui all’articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all’articolo 237-octies, comma 8, e all’articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.
11. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell’esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all’articolo 237-quinquies, comma 3, all’articolo 237-septies, comma 1, e all’articolo 237-octies, comma 1, è punito con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell’esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui all’articolo 237-septies, comma 6, e all’articolo 237-nonies, non rispetta le prescrizioni imposte dall’autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell’esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di cui all’articolo 237-undecies, comma 6, non rispetta le prescrizioni imposte dall’autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nell’esercizio di un impianto di incenerimento o coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, o quelle imposte dall’autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 non si applicano nel caso in cui l’installazione è soggetta alle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.
Commento
La risposta sanzionatoria della Parte Quarta del Codice dell'Ambiente è stratificata: alcune condotte costituiscono illecito amministrativo, altre configurano contravvenzioni o delitti veri e propri. La disposizione in esame si inserisce in questo sistema graduato e va coordinata con le fattispecie del codice penale in materia di delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.) introdotte dalla l. 68/2015.
Struttura della fattispecie
La disposizione sulle sanzioni in materia di rifiuti — disposizioni residuali presenta una struttura tipica dell'illecito ambientale: condotta materiale, soggetto attivo, oggetto materiale (rifiuto) ed elemento soggettivo. sanzioni di chiusura per violazioni della disciplina rifiuti. La natura giuridica dell'illecito — amministrativa, contravvenzionale o delittuosa — determina conseguenze rilevanti sul regime probatorio, sulla prescrizione, sull'applicabilità dell'oblazione e sull'eventuale coinvolgimento del giudice penale o di quello amministrativo nelle successive fasi di controllo.
Elemento soggettivo e oblazione
In linea generale, per le contravvenzioni ambientali l'elemento soggettivo è alternativamente il dolo o la colpa, salvo che la norma richieda specificamente il dolo. La parte VI-bis del codice, introdotta dalla l. 68/2015, ha disciplinato la procedura di estinzione delle contravvenzioni mediante prescrizioni dell'organo di vigilanza (artt. 318-bis ss.), istituto che la Cassazione ha valorizzato come strumento deflattivo e di ripristino.
Rapporti con i delitti contro l'ambiente
La l. 68/2015 ha introdotto nel codice penale i delitti di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.) e il delitto di traffico organizzato di rifiuti (oggi art. 452-quaterdecies c.p., già art. 260 d.lgs. 152/2006). Le fattispecie del Codice dell'Ambiente costituiscono oggi la base contravvenzionale del sistema, mentre i delitti del codice penale intervengono per le condotte di maggiore offensività.
Responsabilità degli enti
Molti reati ambientali, inclusi quelli della parte rifiuti, sono presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 (art. 25-undecies). L'ente che svolge attività di gestione rifiuti deve quindi adottare modelli organizzativi adeguati che includano procedure di tracciabilità, controllo dei trasportatori e gestione documentale (registri e formulari).
Profili processuali e giurisdizione
La giurisdizione, per le contravvenzioni e i delitti, è quella penale ordinaria; per gli illeciti amministrativi, il giudice ordinario competente è il giudice di pace o il tribunale, secondo i casi. La Cassazione ha più volte affermato il principio della specialità tra illecito amministrativo e penale, dando rilievo all'oggetto giuridico tutelato e all'elemento materiale della condotta. Il sequestro preventivo, ex artt. 321 c.p.p., è strumento frequente nei procedimenti per reati ambientali, anche su aree e impianti. Va inoltre considerato il ruolo dell'Avvocatura dello Stato nel contenzioso che coinvolge il MASE o altre amministrazioni statali, in particolare per i Siti di Interesse Nazionale e per le azioni di danno ambientale ex Parte Sesta del codice.
Domande frequenti
Che natura giuridica ha l'illecito previsto dall'articolo 261-bis?
Dipende dalla fattispecie concreta: il Codice dell'Ambiente alterna illeciti amministrativi, contravvenzioni e — per il rinvio al codice penale — delitti veri e propri. La natura giuridica determina conseguenze su prescrizione, oblazione, competenza e responsabilità degli enti.
Quale rapporto sussiste con i delitti contro l'ambiente del codice penale?
La l. 68/2015 ha introdotto nel codice penale i delitti di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.). Le fattispecie del Codice dell'Ambiente operano come base contravvenzionale del sistema, mentre il codice penale interviene per le condotte di maggiore gravità.
L'illecito può comportare la responsabilità della società ex d.lgs. 231/2001?
Sì. I principali reati ambientali sono presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001. Le società che operano nel settore devono adottare modelli organizzativi adeguati con procedure specifiche di prevenzione del rischio ambientale.
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