- Articolo 241-bis: aree militari soggette a bonifica
- Principio chi inquina paga in chiave riparatoria (art. 191 TFUE)
- Analisi di rischio sito-specifica e soglie CSC/CSR
- Procedimento integrato con la conferenza di servizi
- Distinzione tra responsabile della contaminazione e proprietario incolpevole
- Riferimenti operativi a ISPRA, ARPA, MASE e SNPA
Testo dell'articoloVigente
Art. 241 Bis Cod. Amb. — Aree Militari
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Ai fini dell’individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell’istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all’interno delle aree militari.
2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito specifica che deve tenere conto dell’effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici ambientali.
3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, colonna a), dell’Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto.
4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella Tabella l dell’Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono definite dall’Istituto Superiore di Sanità sulla base delle informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.
4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l’estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.
4-ter. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell’area del poligono, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente e della salute.
4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al comma 4-ter alla regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell’ARPA e dei comuni competenti per territorio.
4-quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell’ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all’ articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132 . Il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette all’Osservatorio le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma
4-bis. Le forme di collaborazione tra gli Osservatori ambientali regionali e il Ministero della difesa sono disciplinate da appositi protocolli.
4-sexies. Con le modalità previste dall’articolo 184, comma 5-bis, sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte sesta, titolo II, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.
4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.
4-octies. Ferme restando le competenze di cui all’ articolo 9 del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010 , l’ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA … .
4-novies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 .
5. Per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si può avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali dell’Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con propria determinazione le relative modalità di attuazione.
Commento
La disposizione si colloca nel Titolo V della Parte IV del codice, dedicato alla bonifica dei siti contaminati. Sul punto specifico, aree militari soggette a bonifica: regime speciale di bonifica per i siti del demanio militare, con competenza del Ministero della difesa e procedure dedicate. La disciplina italiana sulle bonifiche ha conosciuto un'evoluzione significativa, a partire dall'art. 17 del d.lgs. 22/1997 (decreto Ronchi), passando per il d.m. 471/1999, fino all'attuale impianto del codice, che ha introdotto il modello dell'analisi di rischio sito-specifica in linea con la prassi internazionale.
Architettura del procedimento
Il procedimento di bonifica si articola in fasi sequenziali: notifica della contaminazione (art. 242), messa in sicurezza di emergenza, piano di caratterizzazione, analisi di rischio sanitario e ambientale, progetto operativo di bonifica, esecuzione degli interventi, certificazione di avvenuta bonifica. Le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) dell'Allegato 5 al Titolo V sono valori di screening; il superamento attiva l'analisi di rischio sito-specifica per individuare le concentrazioni soglia di rischio (CSR), che costituiscono gli obiettivi vincolanti dell'intervento.
Soggetti obbligati e principio chi inquina paga
L'obbligo di bonifica grava in primo luogo sul responsabile della contaminazione, individuato secondo il principio europeo chi inquina paga (art. 191 TFUE). La giurisprudenza amministrativa, anche in dialogo con la Corte di giustizia UE, ha chiarito la natura strettamente personale dell'obbligo di bonifica in capo al responsabile. Il proprietario non responsabile resta tenuto, ai sensi dell'art. 245, alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza, ma non alla bonifica; puo pero attivarsi volontariamente, con diritto di rivalsa verso il responsabile, anche avvalendosi dell'onere reale sull'area ai sensi dell'art. 253.
Conferenza di servizi e ruolo degli enti tecnici
L'istruttoria si svolge in conferenza di servizi presso la Regione (o presso il MASE per i Siti di Interesse Nazionale di cui all'art. 252), con la partecipazione obbligatoria di ISPRA, ARPA, ASL, Comune e Provincia. Il ruolo tecnico degli enti del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e centrale: esprimono pareri vincolanti sul piano di caratterizzazione, sull'analisi di rischio e sul progetto operativo. La giurisprudenza ha valorizzato il rispetto del contraddittorio nei procedimenti complessi.
Strumenti di tutela e contenzioso
I provvedimenti adottati nei procedimenti di bonifica sono impugnabili davanti al giudice amministrativo. Le scelte tecniche sono di regola insindacabili nel merito, salvo profili di manifesta illogicita o errore tecnico. Sul versante penale, possono rilevare i reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.) introdotti dalla l. 68/2015. Sul versante civilistico, opera la disciplina del danno ambientale ai sensi della Parte VI del codice. Tipicamente, in caso di insolvenza del responsabile, l'onere economico finale rischia di gravare sull'ente pubblico, salvo il successivo recupero coattivo.
Connessioni sistemiche
La disposizione si coordina con gli artt. 242 ss. (procedimento), 245 (soggetti non responsabili), 250 (interventi sostitutivi), 252 (SIN), 253 (oneri reali), con la Parte VI sul danno ambientale e con la disciplina urbanistico-edilizia per gli interventi su aree contaminate. Rileva inoltre il coordinamento con la disciplina sulla valutazione di impatto ambientale (Parte II) e con il sistema dei reati ambientali del Titolo VI-bis del codice penale.
Domande frequenti
Chi e tenuto a bonificare un sito contaminato?
L'obbligo grava sul responsabile della contaminazione, in attuazione del principio chi inquina paga. Il proprietario non responsabile e tenuto solo alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza ex art. 245, ma puo intervenire volontariamente con diritto di rivalsa.
Cosa sono CSC e CSR?
Le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) sono valori tabellari di screening, fissati nell'Allegato 5 al Titolo V. Le CSR (concentrazioni soglia di rischio) sono valori sito-specifici determinati dall'analisi di rischio sanitario e ambientale: costituiscono gli obiettivi vincolanti della bonifica.
Cos'e un SIN e chi e competente?
I Siti di Interesse Nazionale (SIN) sono aree di contaminazione particolarmente grave o estesa, individuati con decreto del MASE. La competenza istruttoria e in capo al MASE, con il supporto tecnico di ISPRA, ARPA e ASL nella conferenza di servizi.
Vedi anche