Testo dell'articoloAbrogato
Art. 163 Codice Privacy
Articolo abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003).
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
→art. 162-bis CODICE→art. 162-ter CODICE→art. 164 CODICE→art. 164-bis CODICE→GDPR art. 1 - Art. 1 GDPR - Oggetto e finalità→Cost. art. 15 - Segretezza comunicazioni→Art. 162 D.Lgs. 196/2003 – Altre fattispecie→Art. 161 D.Lgs. 196/2003 – Inosservanza dei provvedimenti del Garante→Art. 165 D.Lgs. 196/2003 – Pubblicazione del provvedimento del Garante→Art. 160-bis D.Lgs. 196/2003 – Validità, efficacia ed utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti→Art. 160 D.Lgs. 196/2003 – Particolari accertamenti→Art. 166 D.Lgs. 196/2003 – Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Articolo abrogato
L'art. 163 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 disciplinava originariamente omessa o inidonea informativa all'interessato. È stato abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in sede di adeguamento dell'ordinamento italiano al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), divenuto direttamente applicabile dal 25 maggio 2018. La materia è ora coperta dalle corrispondenti disposizioni del GDPR (in particolare artt. 5-22 per i principi e i diritti dell'interessato; artt. 24-43 per gli obblighi del titolare; artt. 44-49 per i trasferimenti extra-UE; artt. 51-59 per le autorità di controllo) e dalle disposizioni superstiti del Codice italiano riformato (articoli 2-bis e seguenti). Il riferimento operativo per la disciplina attuale è il combinato GDPR + Codice + provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali. La norma originaria conserva interesse storico-interpretativo per la ricostruzione del sistema di tutela ante-GDPR.
Domande frequenti
L'art. 163 del Codice Privacy è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dal D.Lgs. 101/2018 in sede di coordinamento con il GDPR. La materia originaria è ora disciplinata dal Reg. UE 2016/679 e dalle norme superstiti del Codice.
Dove è disciplinata oggi la materia?
Nel GDPR (Reg. UE 2016/679) e nelle disposizioni superstiti del Codice Privacy riformato (artt. 2-bis ss., 51, 113 ss., 152 ss.), integrate dai provvedimenti generali del Garante.