Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Vedi anche
→GDPR art. 40 - Codici di condotta→GDPR art. 41 - Monitoraggio dei codici di condotta approvati→Art. 11 D.Lgs. 196/2003 – Modalità del trattamento e requisiti dei dati→Art. 13 D.Lgs. 196/2003 – Informativa→Art. 10 D.Lgs. 196/2003 – Riscontro all’interessato→Art. 14 D.Lgs. 196/2003 – Definizione di profili e della personalità dell’interessato→Art. 9 D.Lgs. 196/2003 – Modalità di esercizio→Art. 15 D.Lgs. 196/2003 – Danni cagionati per effetto del trattamento→Art. 8 D.Lgs. 196/2003 – Esercizio dei diritti→Art. 16 D.Lgs. 196/2003 – Cessazione del trattamento→Art. 7 D.Lgs. 196/2003 – Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti→Art. 17 D.Lgs. 196/2003 – Trattamento che presenta rischi specifici
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Cosa disciplinava l’art. 12 del Codice Privacy
Nella versione originaria del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), l’art. 12 era dedicato ai codici di deontologia e di buona condotta. La norma affidava al Garante per la protezione dei dati personali il compito di promuoverne l’adozione da parte delle categorie interessate, per i settori in cui il trattamento dei dati presentava criticità peculiari. Una volta sottoscritti, i codici venivano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e riportati nell’Allegato A al Codice, e il rispetto delle loro prescrizioni costituiva una vera e propria condizione di liceità del trattamento.
Su questa base furono adottati, fra gli altri, il codice deontologico per l’attività giornalistica, quelli per i trattamenti a fini storici, statistici e di ricerca scientifica, per i sistemi di informazione creditizia e per le investigazioni difensive.
Perché è stato abrogato
Con l’entrata in applicazione diretta del GDPR (25 maggio 2018) il modello dei "codici di deontologia" nazionali è risultato non più coerente con l’architettura europea. Il D.Lgs. 101/2018 ha quindi abrogato l’art. 12 e riorganizzato la materia su due binari distinti, accompagnando il passaggio con una norma transitoria (art. 20 del D.Lgs. 101/2018) che ha fatto salva l’efficacia dei codici preesistenti fino alla loro verifica di conformità al Regolamento.
La disciplina vigente: due strumenti da non confondere
1) Regole deontologiche - art. 2-quater del Codice
Il D.Lgs. 101/2018 ha introdotto nel Codice l’art. 2-quater, che affida al Garante la promozione delle regole deontologiche per specifici trattamenti (giornalismo, finalità statistiche e di ricerca scientifica, scopi archivistici nel pubblico interesse). A differenza dei codici di condotta del GDPR, qui il rispetto delle regole è condizione essenziale per la liceità del trattamento. Il Garante ha verificato i vecchi codici deontologici e li ha trasfusi in regole deontologiche con i provvedimenti del 19 dicembre 2018 (tra cui i nn. 513, 514 e 515/2018 in materia di archivi storici e di finalità statistiche e di ricerca scientifica), poi pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
2) Codici di condotta - artt. 40-41 GDPR
Il codice di condotta (art. 40 GDPR) è invece uno strumento volontario di autoregolazione di una categoria, approvato dall’autorità di controllo; l’adesione aiuta a dimostrare la conformità (accountability). È affiancato da un organismo di monitoraggio accreditato (art. 41 GDPR) che ne verifica il rispetto. La differenza con le regole deontologiche è sostanziale: il codice di condotta è facoltativo, le regole deontologiche sono vincolanti per i settori cui si applicano.
In pratica, per chi tratta dati oggi
L’art. 12 del D.Lgs. 196/2003 non è più in vigore, ma conserva valore storico-interpretativo per ricostruire il sistema di tutela dei dati personali ante-GDPR.
Domande frequenti
L’art. 12 del Codice Privacy è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dal D.Lgs. 101/2018 in sede di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). I codici di deontologia che disciplinava sono stati sostituiti da regole deontologiche (art. 2-quater del Codice) e codici di condotta (artt. 40-41 GDPR).
Che differenza c’è tra regole deontologiche e codici di condotta?
Le regole deontologiche (art. 2-quater del Codice) sono vincolanti e il loro rispetto è condizione di liceità del trattamento per settori come giornalismo e ricerca. I codici di condotta (artt. 40-41 GDPR) sono invece strumenti volontari di autoregolazione approvati dall’autorità di controllo.
Che fine hanno fatto i vecchi codici deontologici adottati con l’art. 12?
Sono stati verificati per la conformità al GDPR e trasfusi in regole deontologiche. Il Garante li ha approvati con i provvedimenti del 19 dicembre 2018 (tra cui i nn. 513-515/2018), pubblicati in Gazzetta Ufficiale.