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Commento
Funzione e contesto della disposizione
L'art. 2-decies del D.Lgs. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, disciplina specificamente la materia di inutilizzabilità dei dati nell'ambito del coordinamento dell'ordinamento italiano con il GDPR. La norma costituisce parte del nucleo di disposizioni integrative che operano nei settori in cui il Regolamento UE consente intervento nazionale.
Operatività e prassi applicativa
L'applicazione concreta della disposizione richiede sempre il coordinamento con: a) le corrispondenti norme del GDPR (in particolare artt. 5-22 sui principi e diritti); b) le altre disposizioni integrative del Codice (artt. 2-bis e seguenti); c) i provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali; d) le normative settoriali eventualmente rilevanti (Codice dell'Amministrazione Digitale, normative di settore, regole deontologiche).
Sanzioni e tutela
La violazione delle disposizioni è soggetta al regime sanzionatorio dell'art. 83 GDPR e dell'art. 166 del Codice, oltre alle eventuali sanzioni penali nei casi qualificati (art. 167). L'interessato può presentare reclamo al Garante (art. 77 GDPR) e impugnare il provvedimento davanti al Tribunale civile ex art. 152 del Codice.
Massime giurisprudenziali
Corte Cost., sent. n. 271/2005
Perché è importante: Riservatezza come diritto inviolabile
Prassi e linee guida
Disciplina generale · Codice in materia di protezione dei dati
Garante Privacy
Hub del Garante per la protezione dei dati personali: disciplina del D.Lgs. 196/2003 coordinato con il GDPR.
Leggi il documento su www.garanteprivacy.itDomande frequenti
Quando è stato introdotto l'art. 2-decies?
Dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in sede di adeguamento dell'ordinamento italiano al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Quale rapporto ha con il GDPR?
Costituisce disposizione integrativa nazionale che opera nei settori in cui il GDPR consente intervento agli Stati membri. Si applica congiuntamente alle corrispondenti norme del Reg. UE 2016/679.
Quali sono le sanzioni in caso di violazione?
Sanzioni amministrative ex art. 83 GDPR e art. 166 del Codice fino al 4% del fatturato annuo globale, oltre a eventuali sanzioni penali ex art. 167 nei casi qualificati.
Vedi anche