In sintesi
- L'art. 73 GDPR disciplina il presidente dell'EDPB.
- Eletto dai membri del Comitato (par. 1).
- Mandato: 5 anni, rinnovabile una volta (par. 2).
- Compiti: convocazione, ordine del giorno, conduzione, voto (art. 74).
- Rappresentanza esterna: Commissione, Parlamento, Garanti terzi.
- Vice-presidenti (due) per continuità e supporto.
Testo dell'articoloVigente
Articolo 73 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Presidente.
Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
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Commento
Il ruolo del presidente
L'art. 73 GDPR disciplina il presidente dell'EDPB. È figura di leadership istituzionale: coordina le attività, presiede le riunioni, rappresenta il Comitato. Il par. 1 prevede che il presidente sia eletto dai membri del Comitato per un mandato di 5 anni, rinnovabile una volta. La regola assicura continuità e stabilità della leadership, fondamentale per gestire un organo collegiale con 27+ membri.
Elezione del presidente (par. 1)
L'elezione del presidente avviene per voto dei membri (presidenti delle Autorità nazionali + EDPS). La procedura è formalizzata nel regolamento interno. La scelta cade su figura autorevole con esperienza di governance privacy. Storicamente, i presidenti EDPB sono stati anche figure di riferimento nel diritto europeo della protezione dei dati.
Mandato del presidente (par. 2)
Il par. 2 fissa il mandato: 5 anni, rinnovabile una volta. La durata lunga consente continuità di progetti e relazioni internazionali. Il rinnovo limitato evita perpetuazione e consente turnover. La transizione tra presidenti è gestita per assicurare continuità delle attività.
Compiti del presidente
I compiti del presidente sono dettagliati all'art. 74: convocazione delle riunioni, gestione dell'ordine del giorno, conduzione delle discussioni, voto. Inoltre, il presidente rappresenta il Comitato verso l'esterno e gestisce le relazioni con Commissione, Parlamento, Consiglio. È figura di alta visibilità istituzionale.
Rappresentanza esterna
La rappresentanza esterna è funzione critica: il presidente è interlocutore unico per istituzioni UE, Garanti terzi, organizzazioni internazionali. Partecipa a conferenze, audizioni, eventi pubblici. Costruisce la reputazione e il peso dell'EDPB nel panorama internazionale. La scelta del presidente è dunque strategica.
Continuità con i vice-presidenti
I vice-presidenti (due, eletti contestualmente) supportano il presidente e sostituiscono in caso di assenza o impedimento. La continuità è garantita anche in caso di transizione. La struttura collegiale rispecchia il modello dell'EDPB: leadership rappresentativa, decisioni collegiali.
Regola pratica e checklist operativa
Compliance art. 73: per le Autorità: scelta strategica del presidente, partecipazione attiva. Per operatori: il presidente è figura di interlocuzione istituzionale, attenzione alle sue dichiarazioni.
Accountability e documentazione
Tutti gli adempimenti relativi a questa disposizione devono essere documentati ai fini del principio di accountability di cui all'art. 5, par. 2 GDPR: integrazione nel registro dei trattamenti (art. 30), valutazione del rischio in DPIA quando applicabile (art. 35), formazione del personale autorizzato al trattamento (art. 29), audit periodici e tracciamento delle decisioni. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 83 GDPR e la responsabilità civile dell'art. 82 presuppongono la dimostrazione, da parte del titolare, di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate. La consulenza del DPO, ove designato, è strumento prezioso per la corretta declinazione operativa.
Coordinamento con il Codice Privacy italiano
L'applicazione di questa disposizione in Italia avviene in coordinamento con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR. Il Codice integra il Regolamento europeo nelle materie specifiche lasciate alla discrezionalità degli Stati membri: lavoro (art. 88 D.Lgs. 196/2003), sanità (artt. 75 ss.), ricerca scientifica e statistica (artt. 99-110), giornalismo (art. 137), archivi (artt. 99-103), trattamento di categorie particolari (art. 2-septies), dati di condanne penali (art. 2-octies), limitazioni (art. 2-undecies). I provvedimenti generali e le regole deontologiche approvati dal Garante per la protezione dei dati personali hanno valore precettivo e devono essere considerati. La giurisprudenza della Cassazione e del Tribunale di Roma (competente per ricorsi ex art. 152 D.Lgs. 196/2003) ha consolidato la prassi interpretativa nazionale, coerente con la giurisprudenza CGUE. Per il consulente privacy, l'approccio sistematico richiede integrazione di GDPR, Codice Privacy e provvedimenti del Garante in un framework unitario di compliance.
Casi pratici
Caso 1: Tizio: candidatura presidente
Tizio, Presidente di Garante nazionale, è candidato a presidente EDPB. Voto dei membri, elezione, mandato 5 anni.
Caso 2: Caio: rappresentanza esterna
Caio, presidente EDPB, partecipa a audizione Parlamento UE su AI. Voce unitaria del Comitato verso istituzioni.
Caso 3: Sempronio: vice-presidente
Sempronio, vice-presidente EDPB, sostituisce il presidente in audizione. Continuità della leadership.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 73 è la leadership. Presidente forte e indipendente da pressioni rafforza l'autorevolezza dell'EDPB. Mandato lungo consente progetti strategici.
Domande frequenti
Come è eletto il presidente?
Dai membri del Comitato (presidenti Autorità nazionali + EDPS). Procedura formalizzata nel regolamento interno (par. 1).
Quanto dura il mandato?
5 anni, rinnovabile una volta (par. 2). Continuità con rotazione.
Quali compiti?
Convocazione riunioni, gestione ordine del giorno, conduzione discussioni, voto. Rappresentanza esterna verso istituzioni e partner. Dettagli art. 74.
Esistono vice-presidenti?
Sì, due, eletti contestualmente. Supportano e sostituiscono il presidente in caso di assenza.
Il presidente decide?
No, le decisioni sono collegiali dell'EDPB. Il presidente coordina, presiede, rappresenta, ma il voto è dei membri.
Vedi anche