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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 231 L. Fall. – Coadiutori del curatore
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell’amministrazione del fallimento.
Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→CCII art. 1 - Articolo 1 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza→Rev. legale art. 1 - Articolo 1 Revisione Legale→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Cost. art. 41 - Libertà economica→Art. 230 L. Fall. – Omessa consegna o deposito di cose del fallimento→Art. 232 L. Fall. – Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito→Art. 229 L. Fall. – Accettazione di retribuzione non dovuta→Art. 233 L. Fall. – Mercato di voto→Art. 228 L. Fall. – Interesse privato del curatore negli atti del fallimento→Art. 234 L. Fall. – Esercizio abusivo di attività commerciale→Art. 227 L. Fall. – Reati dell’institore→Art. 235 L. Fall. – Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.