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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 182-novies L. Fall. – Accordi di ristrutturazione agevolati
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
La percentuale di cui all’articolo 182-bis, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore: a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all’articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b); b) non abbia presentato il ricorso previsto dall’articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall’articolo 182-bis, sesto comma.
Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.