← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I gestori di tutte le sedi di negoziazione devono stabilire regole trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi per l’accesso degli operatori.
  • Possono accedere come membri SIM, banche italiane, imprese di investimento e banche UE, imprese di Paesi terzi autorizzate; l’accesso può essere esteso ad altri soggetti vigilati idonei.
  • Il gestore può negare l’accesso per ragioni legittime (requisiti non soddisfatti) ma deve motivare il diniego.
  • L’accesso remoto da altri Stati UE è consentito senza necessità di stabilire una sede locale.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 67 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Criteri generali di accesso degli operatori

In vigore dal 01/07/1998

1. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione stabilisce, attua e mantiene regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l’accesso in qualità di membri o partecipanti o clienti.

2. Ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione possono accedere in qualità di membri o partecipanti le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento UE, le banche UE e le imprese di paesi terzi autorizzate all’esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e

29-ter. 3. Le imprese di investimento UE, le banche UE e le imprese di paesi terzi autorizzate all’esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter, possono essere ammesse in qualità di membri o partecipanti dei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione stabiliti sul territorio della Repubblica secondo una delle seguenti modalità: a) direttamente, stabilendo una succursale; b) diventando membri remoti o avendo accesso remoto al mercato regolamentato o al sistema multilaterale di negoziazione, quando le procedure e i sistemi di negoziazione della sede in questione non richiedono una presenza fisica per la conclusione delle operazioni.

4. Possono altresì accedere ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione, tenuto conto delle regole adottate dal gestore della sede di negoziazione, i soggetti che: a) godono di sufficiente buona reputazione; b) dispongono di un livello sufficiente di capacità di negoziazione, di competenza ed esperienza; c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi; d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere, tenendo conto delle varie disposizioni finanziarie eventualmente fissate dal mercato regolamentato per garantire l’adeguato regolamento delle operazioni.

5. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione specifica, nell’ambito delle regole previste dal comma 1, i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti ai membri o partecipanti derivanti: a) dall’istituzione e dalla gestione della sede di negoziazione; b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nella sede di negoziazione; c) dagli standard professionali imposti al personale di membri o partecipanti che operano sulla sede di negoziazione; d) dalle condizioni stabilite, a norma del comma 4, per i membri o partecipanti diversi da Sim, banche italiane, imprese di investimento UE, banche UE e imprese di paesi terzi autorizzate all’esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter; e) dalle norme e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

6. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei sistemi organizzati di negoziazione si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di non compromettere l’integrità dei mercati.

7. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia sono ammessi alle negoziazioni sulle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato.

7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all’ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all’articolo 2, (( paragrafo 5, punti da 3) a 22) )) , della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 .

8. Il gestore di una sede di negoziazione comunica alla Consob lo Stato membro in cui intende predisporre dispositivi appropriati per facilitare l’accesso e la negoziazione ai membri, partecipanti o clienti remoti ivi stabiliti. La Consob trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui si intende predisporre tali dispositivi. Su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, la Consob comunica tempestivamente l’identità dei membri o dei partecipanti o dei clienti della sede di negoziazione che ha stabilito i propri dispositivi nel territorio dell’altro Stato membro.

9. Il gestore di una sede di negoziazione di un altro Stato membro può dotarsi di dispositivi appropriati, nel territorio della Repubblica, per facilitare l’accesso e la negoziazione ai suoi membri, partecipanti o clienti remoti ivi stabiliti, a condizione che la Consob ne abbia ricevuto preventiva comunicazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine della sede di negoziazione. La Consob può chiedere all’autorità competente dello Stato membro d’origine di comunicare l’identità dei membri, partecipanti o clienti delle sedi di negoziazione che hanno stabilito i propri dispositivi sul territorio della Repubblica.

10. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, stipula accordi con le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine delle sedi di negoziazione di altri Stati membri di cui al comma 9 che abbiano acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia, idonei ad assicurare il coordinamento della cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni su base transfrontaliera. Tali accordi sono stipulati dalla Consob congiuntamente con Banca d’Italia, previa informativa al Ministero dell’economia e delle finanze, qualora le sedi di negoziazione di altri Stati membri abbiano acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano nonché per l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e l’efficienza complessiva delle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze può richiedere alla Banca d’Italia le informazioni acquisite ai sensi degli accordi anzidetti.

11. La Consob stipula altresì i citati accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante di sedi di negoziazione italiane che abbiano acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario di tale Stato membro e la tutela degli investitori nello stesso.

12. Quando ha motivi chiari e dimostrabili di ritenere che un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione che si siano dotati di dispositivi nel territorio della Repubblica, ai sensi del comma 9, violino gli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente parte, la Consob ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine della sede di negoziazione. Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o per via dell’inadeguatezza di tali misure, la sede di negoziazione persiste nell’agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori domestici o il buon funzionamento dei mercati, la Consob, dopo avere informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire a tale sede di negoziazione di rendere accessibili i loro dispositivi ai membri o partecipanti a distanza stabiliti nel territorio della Repubblica. Le misure adottate ai sensi del presente comma, che comportano sanzioni o restrizioni delle attività di un’impresa di investimento o di un mercato regolamentato sono opportunamente giustificate e comunicate all’impresa di investimento o al mercato regolamentato interessato. (73)

Il principio di accesso non discriminatorio

L’art. 67 TUF sancisce il principio fondamentale che i gestori di tutte le sedi di negoziazione, mercati regolamentati, MTF, OTF, devono garantire l’accesso sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Questo principio è pilastro del mercato unico europeo dei servizi finanziari: gli intermediari di qualsiasi Stato UE devono poter accedere ai mercati degli altri Stati a condizioni equivalenti.

I soggetti ammissibili

Il comma 2 elenca i soggetti che possono accedere ai mercati regolamentati e agli MTF in qualità di membri o partecipanti: SIM italiane, banche italiane, imprese di investimento UE (con passaporto europeo), banche UE, imprese di Paesi terzi autorizzate all’esercizio dei servizi di negoziazione. L’elenco è tassativo per i mercati regolamentati ma può essere ampliato per gli MTF e gli OTF, che possono ammettere anche altri soggetti vigilati con requisiti di onorabilità, professionalità e risorse finanziarie adeguate.

L’accesso remoto e il passaporto europeo

Il comma 3 disciplina l’accesso remoto: gli intermediari di altri Stati UE possono operare come membri di un mercato regolamentato italiano senza dover stabilire una succursale in Italia. L’intermediario accede direttamente tramite connessione telematica dalla propria sede. Questo meccanismo, previsto da MiFID II, ha favorito l’integrazione dei mercati europei, consentendo agli intermediari di operare su più mercati dell’UE con un’unica infrastruttura tecnologica.

Motivi di diniego dell’accesso

Il gestore può rifiutare l’accesso per motivi legittimi: inadempimento dei requisiti tecnici, operatività, patrimoniali o di onorabilità previsti dal regolamento del mercato. Il diniego deve essere comunicato e motivato, e l’intermediario può ricorrere alla Consob. Non è ammesso il diniego basato su criteri soggettivi o discriminatori rispetto alla nazionalità dell’intermediario.

La comunicazione di accesso tra autorità

Quando un intermediario di un altro Stato UE accede a un mercato regolamentato italiano, la Consob ne viene informata e può, a sua volta, informare l’autorità di vigilanza dello Stato di origine dell’intermediario. Questo sistema di comunicazione preventiva consente alle autorità di monitorare le attività transfrontaliere degli intermediari.

Domande frequenti

Alfa SIM può operare come membro del mercato su una borsa tedesca senza aprire una filiale in Germania?

Sì. Grazie al passaporto europeo MiFID II e all’accesso remoto previsto dall’art. 67 TUF, Alfa SIM può accedere a un mercato regolamentato tedesco dalla propria sede italiana, senza stabilire una succursale in Germania, previa notifica all’autorità tedesca.

Un hedge fund può accedere direttamente a Euronext Milan come membro del mercato?

Dipende dalla forma giuridica e dall’autorizzazione del fondo. Normalmente i fondi non sono autorizzati come imprese di investimento e non possono essere membri diretti del mercato. Operano tramite intermediari (prime broker, SIM) che eseguono gli ordini per loro conto.

Il gestore del mercato può rifiutare l’accesso a una SIM straniera per proteggere gli operatori italiani?

No. L’art. 67 vieta espressamente criteri discriminatori basati sulla nazionalità. Un diniego motivato solo dalla volontà di proteggere gli operatori nazionali dalla concorrenza sarebbe illegittimo e potrebbe essere impugnato davanti alla Consob e alla Commissione europea.

Quali requisiti tecnici deve soddisfare un intermediario per accedere a un mercato ad alta frequenza?

Oltre ai requisiti normativi TUF, gli intermediari che svolgono negoziazione algoritmica devono soddisfare i requisiti tecnici specifici dell’art. 67-ter TUF: sistemi resilienti, soglie di negoziazione, controlli del rischio real-time. Il regolamento del mercato può prevedere requisiti tecnici aggiuntivi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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