← Torna a T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 62 definisce i «luoghi di lavoro» ai fini del Titolo II del D.Lgs. 81/2008: spazi interni all’azienda destinati ad ospitare posti di lavoro e ogni pertinenza accessibile al lavoratore nell’ambito dell’attività.
  • La nozione include sia i locali principali sia le aree accessorie (depositi, spogliatoi, corridoi) comunque accessibili durante lo svolgimento del lavoro.
  • Le disposizioni del Titolo II non si applicano a mezzi di trasporto, cantieri temporanei o mobili, industrie estrattive, pescherecci e terreni agricoli o forestali.
  • La definizione circoscritta consente di individuare l’ambito oggettivo di applicazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti dall’allegato IV.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 62 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

In vigore dal 15/05/2008

((

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. ))

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci. (( d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.))

Ambito definitorio e funzione normativa
L’articolo 62 apre il Titolo II del D.Lgs. 81/2008, dedicato ai luoghi di lavoro, con una disposizione definitoria che assume importanza pratica immediata: delimitare il campo di applicazione dei requisiti strutturali, impiantistici e igienico-sanitari contenuti nell’allegato IV e degli obblighi imposti dal successivo art. 64 SIC. La formula legislativa è volutamente ampia: rientrano nella nozione tutti i luoghi «destinati ad ospitare posti di lavoro» ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché «ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro». Ne consegue che non rileva la destinazione principale del locale, ma la funzione concreta che esso svolge nell’economia dell’organizzazione produttiva. Un corridoio che collega due reparti, uno spogliatoio, un locale archivio accessibile ai dipendenti sono tutti «luoghi di lavoro» ai fini del Titolo II, anche se non costituiscono il luogo in cui la prestazione lavorativa in senso stretto viene eseguita.
Le esclusioni e la loro ratio
Il comma 2 traccia i confini negativi della definizione, escludendo quattro categorie di ambienti produttivi che soggiacciono a discipline speciali: i mezzi di trasporto (soggetti alla normativa di settore in materia di sicurezza stradale, navale e aerea), i cantieri temporanei o mobili (disciplinati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, artt. 88 e ss. SIC), le industrie estrattive (Titolo V) e i pescherecci (normativa marittima). Con il correttivo del 2009 è stata aggiunta la lettera d-bis, che esclude anche i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. L’esclusione risponde alla specificità di questi ambienti di lavoro, caratterizzati da variabilità spaziale e temporale incompatibile con i requisiti fissi dell’allegato IV. Tali ambienti trovano tutela in discipline settoriali specifiche che tengono conto delle particolari condizioni del lavoro agricolo e forestale.
Implicazioni operative per datori di lavoro e RSPP
Nell’ottica della valutazione dei rischi (art. 17 SIC) e della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), l’identificazione puntuale dei luoghi di lavoro è il passaggio preliminare indispensabile. Il RSPP è chiamato a mappare tutti gli spazi dell’azienda, inclusi quelli apparentemente secondari, verificando per ciascuno la qualifica di «luogo di lavoro» ai sensi dell’art. 62. Alfa S.r.l., manifatturiera con più stabilimenti, dovrà quindi includere nel DVR non solo le linee produttive, ma anche il magazzino, il reparto spedizioni, il locale mensa, gli spogliatoi e le aree esterne di transito dei carrelli elevatori, poiché tutti sono accessibili ai lavoratori nell’ambito delle loro mansioni. Una corretta mappatura ha effetti diretti sulle verifiche periodiche da condurre in base all’allegato IV e sulle misure preventive da adottare a norma dell’art. 64 SIC. Sottovalutare l’estensione della nozione espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall’art. 68 SIC.
Rapporto con la giurisprudenza di legittimità
La giurisprudenza ha progressivamente esteso la nozione di luogo di lavoro oltre il perimetro fisico dell’azienda, valorizzando il criterio dell’accessibilità nell’ambito del lavoro. In quest'ottica sono stati considerati luoghi di lavoro anche spazi all’aperto di pertinenza aziendale, cortili interni e aree di carico-scarico. La ratio è quella di garantire la tutela del lavoratore ovunque l’attività lavorativa si svolga all’interno della sfera di controllo del datore di lavoro, coerentemente con la filosofia dell’art. 2087 c.c. che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del prestatore.

Domande frequenti

Un locale archivio accessibile solo saltuariamente rientra nella definizione di luogo di lavoro?

Sì. Ai sensi dell’art. 62 D.Lgs. 81/2008 è sufficiente che il locale sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. La frequenza di accesso non rileva: il locale archivio deve quindi rispettare i requisiti dell’allegato IV (illuminazione, vie di esodo, ecc.).

Un cantiere allestito temporaneamente all’interno di uno stabilimento è un «luogo di lavoro» ai sensi dell’art. 62?

No. I cantieri temporanei o mobili sono espressamente esclusi dal comma 2, lettera b), e sono soggetti alla disciplina del Titolo IV (artt. 88 e ss. SIC). Per il cantiere vale quindi la normativa specifica sui coordinatori per la sicurezza, il PSC e il POS.

L’area di parcheggio aziendale riservata ai dipendenti è un luogo di lavoro?

Dipende: se l’area è di pertinenza dell’azienda e i lavoratori vi accedono nell’ambito del proprio lavoro (ad esempio per caricare/scaricare materiali o per raggiungere l’ingresso), va considerata luogo di lavoro. Se il parcheggio è meramente a disposizione dei dipendenti senza connessione funzionale con l’attività lavorativa, la qualifica è dubbia e occorre valutare caso per caso.

Le esclusioni di cui al comma 2 significano che in quei luoghi non valgono le norme di sicurezza?

No. L’esclusione riguarda solo il Titolo II (luoghi di lavoro). Cantieri, industrie estrattive, pescherecci e terreni agricoli sono soggetti a discipline specifiche del D.Lgs. 81/2008 e ad altri provvedimenti settoriali. Il Titolo I (obblighi generali) si applica comunque a tutti.

Cosa succede se il datore di lavoro omette di considerare un’area come luogo di lavoro nel DVR?

L’omissione costituisce un’incompletezza del DVR, sanzionata ai sensi delle disposizioni penali del decreto. Inoltre, in caso di infortunio in quell’area, la mancata valutazione del rischio aggrava la posizione del datore di lavoro sia sul piano penale sia su quello civile ex art. 2087 c.c.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.