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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il lavoratore non è solo destinatario passivo della tutela: l’art. 20 SIC lo qualifica come soggetto attivo, gravato di obblighi propri e penalmente sanzionati dall’art. 59 SIC.
  • Il dovere cardine è prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella degli altri presenti sul luogo di lavoro, conformemente a formazione, istruzioni e mezzi forniti dal datore di lavoro.
  • Il comma 2 elenca obblighi tassativi: cooperare con datore, dirigenti e preposti; osservare le istruzioni; usare correttamente attrezzature, sostanze pericolose e dispositivi di sicurezza; usare in modo appropriato i DPI.
  • Costituiscono ulteriori obblighi: segnalare deficienze e situazioni di pericolo; non rimuovere dispositivi di sicurezza; non compiere manovre non di propria competenza; partecipare alla formazione e all’addestramento; sottoporsi alla sorveglianza sanitaria.
  • I lavoratori in appalto o subappalto e gli autonomi devono esporre tessera di riconoscimento con foto, generalità e datore di lavoro (comma 3).
  • La violazione è punita con arresto fino a un mese o ammenda (art. 59 SIC) e può determinare concorso di colpa nella ricostruzione dell’infortunio, senza tuttavia mai esonerare il datore di lavoro dalla posizione di garanzia (art. 18 SIC).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 20 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi dei lavoratori

In vigore dal 15/05/2008

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente ((,)) che devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Il lavoratore come soggetto attivo della sicurezza

L’art. 20 SIC sancisce un principio che rovescia la concezione tradizionale del rapporto di lavoro come relazione asimmetrica nella quale solo il datore è gravato di obblighi prevenzionistici: il lavoratore non è un soggetto meramente protetto, ma un protagonista del sistema di sicurezza aziendale. Il comma 1 stabilisce infatti che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Si tratta di una clausola generale che declina nel rapporto di lavoro il più ampio principio di solidarietà costituzionale (artt. 2, 32 e 41 Cost.) e che fonda la cosiddetta autoresponsabilità prevenzionistica del prestatore.

La formulazione non è retorica: la giurisprudenza penale in materia di infortuni utilizza l’art. 20 SIC per fondare la rilevanza causale dei comportamenti del lavoratore, sia in chiave di concorso di colpa, sia in chiave di interruzione del nesso causale quando la condotta del prestatore assume caratteri di abnormità, esorbitanza o imprevedibilità tali da uscire dall’area di rischio governabile dal datore di lavoro. Il bilanciamento tra posizione di garanzia datoriale (art. 18 SIC) e autoresponsabilità del lavoratore (art. 20 SIC) costituisce uno dei nodi più delicati del diritto penale del lavoro contemporaneo.

Lista obblighi (cooperazione, DPI, sorveglianza, segnalazione anomalie)

Il comma 2 dettaglia in modo tassativo gli obblighi del lavoratore. Si possono raggruppare in cinque cluster.

Cooperazione. La lett. a) impone di contribuire, insieme a datore, dirigenti e preposti, all’adempimento degli obblighi di tutela: è la versione lavoristica del dovere di leale collaborazione. La lett. b) impone l’osservanza delle disposizioni e istruzioni ricevute, sia ai fini della protezione individuale sia di quella collettiva.

Uso corretto di attrezzature, sostanze e DPI. La lett. c) richiede di utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, sostanze e miscele pericolose, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza. La lett. d) impone l’uso appropriato dei DPI: non basta riceverli, occorre indossarli secondo le istruzioni di impiego ricevute con la formazione di cui all’art. 37 SIC.

Segnalazione anomalie. La lett. e) prevede l’obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui il lavoratore venga a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza nell’ambito delle proprie competenze e dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Si tratta di un obbligo di facere positivo che esce dalla logica della mera obbedienza e impone al prestatore un dovere informativo verso l’azienda.

Divieti. La lett. f) vieta di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo (tipico esempio: disattivare un microinterruttore di sicurezza di una macchina utensile per accelerare il lavoro). La lett. g) vieta di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri.

Formazione e sorveglianza sanitaria. La lett. h) impone la partecipazione ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro (cfr. art. 37 SIC). La lett. i) impone di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o disposti dal medico competente (cfr. art. 41 SIC); il tempo dei controlli è computato nell’orario di lavoro, salvo quelli compiuti in fase preassuntiva.

Il comma 3 aggiunge un obbligo specifico per i cantieri e gli ambienti in cui operano appalti e subappalti: l’esposizione della tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. La regola vale anche per i lavoratori autonomi che operano nello stesso luogo.

Rilievo penale degli obblighi del lavoratore

Gli obblighi dell’art. 20 SIC non sono mere regole organizzative: la violazione è sanzionata penalmente dall’art. 59 SIC, che punisce il lavoratore con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione degli obblighi delle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2 e del comma 3. La sanzione, nel solco della tradizione del diritto penale del lavoro, è di natura contravvenzionale e si presta all’oblazione speciale o all’estinzione mediante prescrizione organizzativa (artt. 301 e seg. del Testo Unico, oggi integrati con la disciplina della prescrizione amministrativa di cui agli artt. 20 e seg. del D.Lgs. 758/1994).

Il rilievo penale è il vero spartiacque tra l’art. 20 SIC e l’art. 2104 c.c.: il dovere di diligenza del lavoratore secondo il codice civile è presidiato da sanzioni disciplinari e risarcitorie; l’art. 20 SIC aggiunge una tutela penale che riflette la rilevanza pubblicistica del bene giuridico tutelato (salute e integrità fisica). Ne deriva che la violazione degli obblighi prevenzionistici del lavoratore può essere accertata in autonomia dall’organo di vigilanza (ASL, INL) e non richiede un previo procedimento disciplinare.

Concorso di colpa e principio di autoresponsabilità

L’art. 20 SIC è uno dei fondamenti normativi del principio di autoresponsabilità del lavoratore. La giurisprudenza penale richiama costantemente la regola secondo cui il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia che impone di prevenire anche le condotte imprudenti, distratte o imperite del lavoratore, purché esse rientrino nell’area di rischio governabile attraverso misure organizzative, formative e di vigilanza (art. 2087 c.c. e art. 18 SIC). Tuttavia, quando la condotta del lavoratore si pone fuori dalle mansioni assegnate, contrasta con la formazione ricevuta e con le procedure aziendali in vigore, ed è caratterizzata da elementi di abnormità, può interrompere il nesso causale e mandare assolto il datore di lavoro.

In sede civile e di INAIL, la violazione dei doveri dell’art. 20 SIC può determinare un concorso di colpa che riduce il risarcimento del danno differenziale, ma non incide sull’erogazione delle prestazioni indennitarie obbligatorie da parte dell’Istituto: il principio del rischio professionale, infatti, garantisce comunque la copertura assicurativa, salvo il caso del cosiddetto rischio elettivo, cioè di una scelta del lavoratore volutamente avulsa dalle finalità lavorative.

Rifiuto del lavoratore: limiti

Una questione frequente nella prassi riguarda i limiti del rifiuto del lavoratore di adempiere agli obblighi dell’art. 20 SIC. La regola generale è che il rifiuto non è ammesso se non in presenza di un grave e imminente pericolo per la sicurezza che non sia stato adeguatamente fronteggiato dal datore (art. 44 SIC, eccezione di inadempimento di sicurezza); negli altri casi, il rifiuto integra inadempimento contrattuale (art. 1460 c.c.) e violazione penale.

In particolare: il lavoratore non può rifiutare l’uso del DPI fornito dal datore se non a fronte di un’incompatibilità documentata (es. dermatite da contatto certificata dal medico competente); non può rifiutare la sorveglianza sanitaria obbligatoria di cui all’art. 41 SIC, salvo motivi di legittima opposizione che vanno comunicati al datore e al medico; non può rifiutare la formazione di cui all’art. 37 SIC, che è obbligatoria e svolta in orario di lavoro. Il rifiuto immotivato espone a sanzione disciplinare (fino al licenziamento per giusta causa nei casi più gravi) e a sanzione penale ex art. 59 SIC.

Diverso è il caso in cui il lavoratore eserciti il legittimo diritto di allontanamento previsto dall’art. 44 SIC, comma 1: in presenza di pericolo grave, immediato e inevitabile, può lasciare il posto di lavoro o l’area pericolosa senza subire pregiudizio, purché ne dia immediata informazione al datore o al preposto.

Casi pratici (Tizio, Caio)

Caso 1. Tizio, operaio addetto a una pressa, disattiva il dispositivo a doppio comando (microinterruttore di sicurezza) per accelerare il ciclo produttivo. Subisce un grave infortunio alla mano. L’ASL contesta a Tizio la violazione dell’art. 20, comma 2, lett. f) SIC e dell’art. 59 SIC (rimozione del dispositivo di sicurezza); contemporaneamente, indaga il datore di lavoro per l’art. 71 SIC (idoneità delle attrezzature) e per la posizione di garanzia ex art. 18 SIC. In sede di processo, emerge che il datore aveva formato Tizio sull’uso corretto della pressa (art. 37 SIC) e aveva istituito un controllo sistematico tramite preposto: la condotta abnorme di Tizio viene ritenuta idonea a interrompere il nesso causale, con assoluzione del datore e condanna di Tizio.

Caso 2. Caio, addetto a un cantiere edile in subappalto per Alfa S.r.l., non espone la tessera di riconoscimento prevista dall’art. 20, comma 3 SIC. Durante un sopralluogo dell’INL, viene contestata sia a Caio sia ad Alfa S.r.l. la violazione: a Caio in via diretta come lavoratore, ad Alfa S.r.l. come datore di lavoro per omessa vigilanza (art. 18 SIC). Caio definisce in via amministrativa con prescrizione e pagamento dell’ammenda; Alfa S.r.l. paga la sanzione amministrativa e introduce una procedura di consegna e verifica giornaliera dei badge.

Caso 3. Tizio rifiuta di sottoporsi alla visita periodica disposta dal medico competente ex art. 41 SIC, sostenendo di non avere disturbi. Il medico competente esprime giudizio di non idoneità temporanea fino all’effettuazione della visita; il datore, in attesa, lo adibisce a mansioni compatibili. Successivamente, in sede ispettiva, viene contestata a Tizio la violazione dell’art. 20, comma 2, lett. i) SIC e dell’art. 59 SIC. Tizio paga l’ammenda in via di oblazione e si sottopone alla visita, recuperando l’idoneità.

Rapporto con la formazione (art. 37 SIC)

Gli obblighi dell’art. 20 SIC non vivono in autonomia: la loro stessa esigibilità presuppone che il lavoratore sia stato adeguatamente formato e informato dal datore di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 SIC. Il comma 1 dell’art. 20 lo dice esplicitamente: l’obbligo di prendersi cura della propria sicurezza vale conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti. Ne deriva un principio chiave: il datore di lavoro non può invocare l’art. 20 SIC contro il lavoratore se non ha previamente adempiuto ai propri obblighi di formazione, addestramento e informazione (e il datore ha l’onere della prova in materia, ex art. 2087 c.c. e giurisprudenza consolidata).

In concreto: prima di contestare al lavoratore il mancato uso di un DPI, occorre verificare che il DPI sia stato fornito, che il lavoratore sia stato addestrato al suo uso e che l’istruzione operativa sia stata effettivamente comunicata. La formazione di cui all’art. 37 SIC è quindi tanto un dovere del datore quanto un presupposto operativo della responsabilità del lavoratore: senza formazione, l’art. 20 SIC perde mordente sanzionatorio e la responsabilità ricade interamente in capo al datore di lavoro nella sua veste di garante (art. 18 SIC). Per la nozione di lavoratore rilevante ai fini di questi obblighi, si veda l’art. 2 SIC, lett. a).

Domande frequenti

Il lavoratore può rifiutarsi di usare un DPI fornito dal datore di lavoro?

No, salvo che documenti una specifica incompatibilità clinica (per esempio una dermatite da contatto certificata dal medico competente ex art. 41 SIC) o che il DPI risulti palesemente inidoneo. In ogni altro caso il rifiuto integra violazione dell’art. 20, comma 2, lett. d) SIC e dell’art. 59 SIC, con arresto fino a un mese o ammenda, e può fondare sanzione disciplinare fino al licenziamento per giusta causa nei casi più gravi (Cass. civile, sezione lavoro, orientamento costante).

Cosa succede se il lavoratore non segnala un guasto e poi si fa male?

L’omessa segnalazione viola l’art. 20, comma 2, lett. e) SIC ed è sanzionata penalmente dall’art. 59 SIC. Sul piano civile, può configurare concorso di colpa nella determinazione dell’infortunio, riducendo il danno differenziale risarcibile dal datore di lavoro; non incide però sulle prestazioni INAIL, che restano dovute in forza del principio del rischio professionale, salvo l’ipotesi del rischio elettivo. Resta ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro (art. 18 SIC), che deve dimostrare di avere adottato sistemi di vigilanza e controllo idonei.

La sorveglianza sanitaria si può rifiutare?

No. L’art. 20, comma 2, lett. i) SIC impone al lavoratore di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o disposti dal medico competente (cfr. art. 41 SIC). Il tempo dedicato alla visita è computato nell’orario di lavoro, salvo quello speso in fase preassuntiva. Il rifiuto comporta sanzione penale ex art. 59 SIC e, in pratica, il medico competente esprimerà giudizio di non idoneità temporanea fino all’effettuazione della visita, con conseguente adibizione a mansioni compatibili o sospensione dalla prestazione.

Se il lavoratore disattiva un dispositivo di sicurezza, il datore è esonerato da responsabilità?

Non automaticamente. La rimozione o modifica non autorizzata dei dispositivi di sicurezza viola l’art. 20, comma 2, lett. f) SIC. Il datore di lavoro può andare esente da responsabilità solo se la condotta del lavoratore è abnorme, esorbitante rispetto alle mansioni assegnate, in contrasto con la formazione (art. 37 SIC) e con le procedure aziendali, e dunque idonea a interrompere il nesso causale. Se invece la disattivazione era prassi tollerata o non adeguatamente vigilata, la posizione di garanzia ex art. 18 SIC mantiene piena rilevanza.

L’obbligo di esporre la tessera di riconoscimento in cantiere vale anche per il lavoratore autonomo?

Sì. L’art. 20, comma 3 SIC estende l’obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento, con fotografia, generalità e indicazione del datore di lavoro, anche ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro: in questo caso provvedono per proprio conto. L’inosservanza è sanzionata in via amministrativa; per i lavoratori dipendenti la sanzione è prevista direttamente dall’art. 59 SIC.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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