← Torna a Antiriciclaggio - D.Lgs. 231/2007
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Comma 1: il soggetto obbligato che falsifica o utilizza dati AML falsi rischia reclusione sei mesi-tre anni più multa.
  • Comma 2: chi conserva dati falsi o usa mezzi fraudolenti sulla conservazione documentale incorre nella medesima pena detentiva e pecuniaria.
  • Comma 3: il cliente che fornisce dati falsi al soggetto obbligato sull’adeguata verifica e titolare effettivo risponde penalmente con dolo generico.
  • Comma 4: la violazione del divieto di tipping off ex artt. 39 e 41 punita con arresto sei mesi-un anno e ammenda fino trentamila euro.
  • Cartabia 2018: l’abusiva detenzione e uso indebito carte di credito traslocato dall’ex comma 9 al nuovo art. 493-ter codice penale.
  • Specialità: principio di specialità ex art. 9 legge 689/1981 risolve concorso apparente fra sanzioni penali art. 55 e amministrative artt. 56-65.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 55 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Fattispecie incriminatrici(1)

In vigore dal 29/12/2007

1. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell’adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione. 2. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro. 5. […] (2) 6. Per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato. […] (3) 7. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 6 nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Sanzioni penali). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenu- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 56 84 te nel Titolo II, Capo I, concernenti l’obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all’articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. 5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all’articolo 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro. 6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 è raddoppiata. 7. Qualora i soggetti di cui all’articolo 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall’articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4. 8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, è punito con l’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 9. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. 9 -bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 9 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonchè del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 27, comma 1, lett. r), DLgs. 13.8.2010 n. 141, pubblicato in G.U. 4.9.2010 n. 207, S.O. n. 212, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, pubblicato in G.U. 2.10.2012 n. 230, in vigore dal 17.10.2012. – l’art. 6, comma 1, DLgs. 29.10.2016 n. 202, pubblicata in G.U. 9.11.2016 n. 262. – il DLgs. 15.1.2016 n.8 (2) Comma abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. s), DLgs. 1.3.2018 n. 21, pubblicato in G.U. 22.3.2018 n. 68. Testo precedente: “Chiunque al fine di trarne profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi.“. (3) Periodo abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. s), DLgs. 1.3.2018 n. 21, pubblicato in G.U. 22.3.2018 n. 68. Testo precedente: “In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 5 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonchè del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.“. CAPO II – Sanzioni amministrative

Inquadramento generale: la tutela penale del sistema preventivo AML

L’art. 55 del D.Lgs. 231/2007, nella versione integralmente riscritta dall’art. 5 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 di recepimento della IV Direttiva AML (UE 2015/849), raccoglie le fattispecie incriminatrici a presidio del sistema antiriciclaggio. Il legislatore ha compiuto una scelta di politica criminale precisa: trasformare in reato quelle condotte che, alterando alla radice la qualità dei dati raccolti nell’ambito dell’adeguata verifica e della conservazione documentale, minano l’efficacia stessa del sistema preventivo costruito dal decreto. La logica è chiara. Le sanzioni amministrative degli artt. 56 e seguenti colpiscono le violazioni meramente omissive o negligenti degli obblighi AML; la sanzione penale dell’art. 55 colpisce invece le condotte attivamente fraudolente, dove la volontà di ingannare il sistema preventivo si manifesta attraverso la falsificazione, l’utilizzo di dati falsi o l’occultamento doloso del titolare effettivo.

Il bene giuridico tutelato è duplice: da un lato la trasparenza e affidabilità del sistema antiriciclaggio come strumento di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; dall’altro, in via mediata, l'ordine economico e l’integrità del mercato finanziario, beni di rilevanza costituzionale e sovranazionale. La norma si colloca a monte rispetto ai reati di riciclaggio veri e propri (artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale): mira a colpire chi predispone gli strumenti per ostacolare la successiva tracciabilità dei flussi finanziari illeciti.

Comma 1: falsificazione dei dati AML da parte del soggetto obbligato

La fattispecie del comma 1 è un reato proprio: soggetto attivo può essere soltanto chi è tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ex artt. 17 e seguenti del decreto, cioè il professionista, l’intermediario finanziario, il prestatore di servizi di gioco e tutti gli altri soggetti obbligati elencati all’art. 3. La condotta tipica si articola in due varianti alternative: la falsificazione dei dati e delle informazioni relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione; oppure l’utilizzo, in occasione dell’adempimento di tali obblighi, di dati e informazioni falsi sulle medesime aree informative.

L’elemento soggettivo è il dolo generico: basta la coscienza e volontà di falsificare i dati o di utilizzarli falsi nell’adempimento degli obblighi AML, senza che sia necessario uno specifico fine di profitto o di agevolazione del riciclaggio. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro. La cornice edittale è significativa: il massimo edittale di tre anni consente, in concreto, l’applicazione di misure cautelari personali e impedisce l’archiviazione automatica per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. nei casi non bagatellari.

Comma 2: falsità o frode nella conservazione documentale

Il comma 2 estende la tutela penale al momento successivo dell'obbligo di conservazione (artt. 31-34 del decreto). Soggetto attivo è il medesimo soggetto obbligato, ma la condotta riguarda l’acquisizione o la conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere, ovvero l’utilizzo di mezzi fraudolenti volti a pregiudicare la corretta conservazione. La norma punisce quindi non solo la falsità documentale statica, ma anche l’attività dinamica di occultamento o manipolazione del fascicolo AML. Si pensi al professionista che, in fase ispettiva, sostituisca documenti, alteri date di acquisizione o utilizzi sistemi informatici manipolati per generare un fascicolo apparentemente conforme. La pena è identica a quella del comma 1.

Nelle ispezioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, l’incrocio fra evidenze documentali e ricostruzioni operative può far emergere la manipolazione tardiva del fascicolo, integrando la condotta del comma 2 in concorso o in alternativa con quella del comma 1.

Comma 3: dati falsi forniti dal cliente al soggetto obbligato

Il comma 3 sposta il fuoco della punibilità sul lato del cliente. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi è obbligato a fornire i dati necessari all’adeguata verifica e fornisce dati falsi o informazioni non veritiere è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro. La clausola di sussidiarietà espressa («salvo che il fatto costituisca più grave reato») consente l’assorbimento nelle ipotesi in cui la falsa dichiarazione integri anche reati più gravi quali la sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) o il riciclaggio stesso.

La rilevanza pratica del comma 3 è enorme. È la norma che fonda la responsabilità penale del cliente che, in sede di apertura di un rapporto bancario o di conferimento di un incarico professionale, dichiari falsamente di essere il titolare effettivo, indichi prestanome o ometta la catena di controllo societario. La condotta omissiva pura, cioè il semplice silenzio, può non integrare la fattispecie se non accompagnata da una dichiarazione attivamente falsa; la giurisprudenza di merito ha tuttavia ritenuto integrata la falsità anche nei moduli precompilati firmati dal cliente che attestino circostanze non veritiere.

Comma 4: violazione del divieto di tipping off

Il comma 4 punisce con l'arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da 5.000 a 30.000 euro chi viola il divieto di comunicazione previsto dagli artt. 39 c. 1 e 41 c. 3 del decreto. Si tratta del cosiddetto tipping off: il divieto di rivelare al cliente, o a terzi, l’avvenuta segnalazione di operazione sospetta (SOS) all’UIF. La ratio è evidente: la rivelazione vanificherebbe l’effetto investigativo della segnalazione, mettendo in fuga i soggetti coinvolti o consentendo la dispersione delle prove. La fattispecie è di tipo contravvenzionale, ammette l’oblazione speciale ex art. 162-bis c.p. e si presta a essere estinta mediante adempimento delle prescrizioni dell’organo di vigilanza ai sensi degli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 758/1994 nei casi in cui sia prevista tale procedura.

Carte di credito: dalla previgente disciplina all’art. 493-ter c.p.

Il previgente comma 9 dell’art. 55 puniva chiunque, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizzasse, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero falsificasse, alterasse, possedesse, cedesse o acquisisse esemplari di provenienza illecita. La pena era la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a 1.550 euro. Si trattava di un’eredità dell’art. 12 del D.L. 143/1991 convertito in legge 197/1991, originaria sede della normativa antiriciclaggio italiana.

La riforma Cartabia, attuata con il D.Lgs. 1° marzo 2018 n. 21 (in vigore dal 6 aprile 2018), ha realizzato l’operazione di «riserva di codice»: il comma 9 è stato abrogato e la fattispecie è stata trasferita nel codice penale come art. 493-ter c.p. («Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti»). La cornice edittale è rimasta sostanzialmente invariata e non vi sono problemi di continuità normativa, trattandosi di mera traslazione codicistica.

Rapporto con riciclaggio e autoriciclaggio

L’art. 55 si pone in rapporto strutturale con le fattispecie codicistiche di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Le condotte del comma 1 e del comma 2 dell’art. 55 sono tipicamente strumentali ad agevolare il riciclaggio o l’autoriciclaggio: chi falsifica i dati AML lo fa, nella maggior parte dei casi, per nascondere l’origine illecita dei fondi o per consentire a sé o ad altri di reimpiegarli senza tracciabilità. Quando ciò avviene, si pone un problema di concorso di reati: la dottrina prevalente e la giurisprudenza di merito riconoscono il concorso materiale fra l’art. 55 e i delitti di riciclaggio, trattandosi di condotte cronologicamente e ontologicamente distinte.

La Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 13178 del 26 marzo 2015, ha definito i confini dell’autoriciclaggio rispetto al post factum non punibile. Nel rapporto fra art. 55 e art. 648-ter.1, la falsificazione dei dati AML può costituire una delle modalità con cui si realizza l’idoneità a ostacolare la tracciabilità della provenienza delittuosa. Si applica poi l’aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione mafiosa) quando le condotte siano commesse per agevolare un’associazione di stampo mafioso.

Responsabilità della persona giuridica ex D.Lgs. 231/2001

Un profilo che genera frequenti equivoci interpretativi riguarda la responsabilità amministrativa degli enti. L’art. 25-octies del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede come reati presupposto della responsabilità dell’ente le fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis), impiego (art. 648-ter) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1). L’art. 55 del D.Lgs. 231/2007 NON è reato presupposto diretto della responsabilità amministrativa dell’ente: la falsificazione dei dati AML, di per sé sola, non genera responsabilità della società di servizi professionali o dell’intermediario finanziario sul terreno del 231/2001. La responsabilità dell’ente sorge solo se la condotta dell’art. 55 si traduce, a valle, nella commissione di uno dei reati presupposto codicistici dell’art. 25-octies, e ricorrano gli altri presupposti applicativi (interesse o vantaggio dell’ente, soggetto apicale o sottoposto, mancata adozione o efficace attuazione del modello organizzativo).

Questa distinzione è cruciale nella costruzione dei modelli organizzativi 231: pur non essendo l’art. 55 reato presupposto, le procedure di adeguata verifica e di conservazione devono essere disegnate in modo da prevenire la commissione di reati codicistici presupposto del 231/2001.

Iter processuale, oblazione e prescrizione

Le fattispecie dei commi 1, 2 e 3 sono delitti di competenza del Tribunale ordinario in composizione monocratica (art. 33-ter c.p.p.), trattandosi di reati puniti con la reclusione nel massimo non superiore a quattro anni. La citazione diretta a giudizio è la regola, salvo richiesta di rito alternativo. Sono pacificamente ammessi il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e il rito abbreviato. Il comma 4, di natura contravvenzionale, ammette l'oblazione speciale ex art. 162-bis c.p. ricorrendone i presupposti.

Sul piano della prescrizione, la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) e la legge 134/2021 hanno ridefinito la disciplina dell’improcedibilità nei gradi di impugnazione. Per i delitti dei commi 1, 2 e 3, il termine ordinario di prescrizione è di sei anni dalla consumazione (art. 157 c.p.); per il comma 4, contravvenzionale, il termine è di quattro anni.

Casistica pratica: Tizio, Caio e Sempronio

Tre scenari ricorrenti chiariscono la portata applicativa dell’art. 55. Caso 1 (omessa dichiarazione del titolare effettivo). Tizio, amministratore unico di Alfa S.r.l., apre un rapporto bancario presso la Banca Beta dichiarando di essere lui stesso titolare effettivo, mentre in realtà il 60 per cento delle quote è intestato fiduciariamente a Caio che opera per conto di un soggetto extracomunitario non dichiarato. Tizio risponde del comma 3 dell’art. 55 (fornitura di dati falsi al soggetto obbligato sul titolare effettivo); l’addetto della Banca Beta non risponde dell’art. 55 c. 1 se ha agito in buona fede sulla base delle dichiarazioni del cliente. Se invece il funzionario di Banca Beta era consapevole della catena reale e ha comunque accettato i dati, può rispondere a titolo di concorso o, autonomamente, del comma 1.

Caso 2 (uso di carta di credito clonata). Caio, in possesso di una carta di credito alterata di provenienza illecita, la utilizza in un esercizio commerciale per acquistare beni di valore. La condotta, dal 6 aprile 2018, rientra integralmente nell’art. 493-ter del codice penale (e non più nell’ex comma 9 dell’art. 55). Pena: reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 a 1.550 euro. Se la condotta è inserita in un più ampio disegno di riciclaggio dei proventi di furto o frode informatica, può concorrere con l’art. 648-bis c.p.

Caso 3 (falsa identificazione del cliente in apertura conto). Sempronio, dottore commercialista iscritto all’Ordine, in occasione dell’adempimento dell’adeguata verifica per un nuovo cliente Delta Holding, raccoglie consapevolmente un documento di identità che presenta evidenti segni di alterazione e archivia il fascicolo come conforme. Sempronio risponde del comma 1 dell’art. 55 (utilizzo di dati e informazioni falsi nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica), con dolo generico desumibile dalla macroscopica evidenza dell’alterazione. La condotta concreta integra anche una violazione dell’art. 17 del decreto, ma il rapporto con la sanzione amministrativa è regolato dal principio di specialità penale.

Rapporto con le sanzioni amministrative (artt. 56-65) e principio di specialità

Il rapporto fra le sanzioni penali dell’art. 55 e le sanzioni amministrative degli artt. 56-65 del decreto è regolato dal principio di specialità ex art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale. Nei rapporti fra art. 55 e art. 56 (sanzioni amministrative in materia di adeguata verifica), prevale la fattispecie penale quando ricorrano gli elementi specializzanti dell’art. 55: la condotta attivamente fraudolenta di falsificazione o utilizzo di dati falsi, anziché la mera omissione o negligenza nell’adempimento. La sanzione amministrativa si applica quindi residualmente, nei casi in cui la condotta resti al di sotto della soglia di rilevanza penale.

L'art. 19 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 disciplina il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni mediante adempimento delle prescrizioni dell’organo di vigilanza: applicabile al comma 4 dell’art. 55 ma non ai delitti dei commi 1, 2 e 3.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare MEF Dipartimento del Tesoro prot. DT 56499 del 17 giugno 2022

Coordinamento operativo fra le fattispecie incriminatrici di cui all'art. 55 (rilevanza penale: falsificazione dati, omessa acquisizione informazioni del titolare effettivo, indebito utilizzo) e il sistema sanzionatorio amministrativo. La circolare ricorda il principio di specialita ex art. 9 L. 689/1981 in caso di concorso fra illecito penale e amministrativo.

Leggi il documento su www.dt.mef.gov.it

Domande frequenti

Cosa rischia il commercialista che non identifica il titolare effettivo del cliente?

Dipende dal contenuto della condotta. Se il commercialista omette in modo negligente l’adeguata verifica, risponde solo della sanzione amministrativa ex art. 56 del decreto. Se invece falsifica i dati o utilizza consapevolmente informazioni false sul titolare effettivo nell’adempimento degli obblighi AML, risponde del reato del comma 1 dell’art. 55, punito con reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 30.000 euro. La linea di confine è il dolo generico: la consapevolezza e volontà di accettare dati che si sanno o si sospettano falsi integra la fattispecie penale.

La falsa segnalazione di operazione sospetta è sempre punibile penalmente?

Occorre distinguere. La condotta del soggetto obbligato che, nel compilare la SOS all’UIF, indichi consapevolmente dati falsi sul cliente, sul titolare effettivo o sull’operazione, può integrare il comma 1 dell’art. 55 (utilizzo di dati falsi nell’adempimento degli obblighi AML, di cui la SOS è parte integrante) e, secondo i casi, anche reati codicistici quali il falso ideologico in atto pubblico se la segnalazione assume tale natura. La mera SOS infondata o sovrabbondante, invece, non è penalmente rilevante: la legge incoraggia la collaborazione attiva e tutela il segnalante in buona fede con la clausola di esonero da responsabilità.

Cosa è cambiato con la riforma Cartabia per le carte di credito clonate?

Il D.Lgs. 1° marzo 2018 n. 21, attuativo della delega di «riserva di codice», ha abrogato il comma 9 dell’art. 55 e trasferito la fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e altri strumenti di pagamento nel nuovo art. 493-ter del codice penale. La cornice edittale è rimasta sostanzialmente identica (reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 a 1.550 euro). Non vi è soluzione di continuità normativa: le condotte commesse prima del 6 aprile 2018 sotto la vigenza dell’ex comma 9 continuano a essere processabili in base alla legge più favorevole, ma le cornici sono equivalenti.

L’art. 55 è reato presupposto della responsabilità della società ex D.Lgs. 231/2001?

No. L’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 prevede come reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente la ricettazione, il riciclaggio, l’impiego di denaro di provenienza illecita e l’autoriciclaggio (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale), ma non l’art. 55 del D.Lgs. 231/2007. Tuttavia, le procedure interne di adeguata verifica e di conservazione documentale devono essere presidiate dal modello organizzativo 231 dell’intermediario o dello studio strutturato, perché condotte qualificate dall’art. 55 possono costituire l’antecedente fattuale di reati codicistici che invece sono presupposto del 231/2001.

Cosa rischia il cliente che fornisce un documento di identità falso al professionista in fase di adeguata verifica?

Il cliente risponde del comma 3 dell’art. 55, che punisce con reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 10.000 a 30.000 euro chi, essendo obbligato a fornire i dati per l’adeguata verifica, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere. La clausola di sussidiarietà espressa (salvo che il fatto costituisca più grave reato) consente l’assorbimento in fattispecie codicistiche più gravi quali la sostituzione di persona ex art. 494 c.p. o la falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico ex art. 483 c.p., quando la falsa dichiarazione sia confluita in un atto pubblico fidefacente.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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