Testo dell'articoloVigente
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) proroga e rifinanzia gli interventi di ricostruzione: dal sisma dell’Aquila al Centro Italia 2016, dal sisma di Campobasso 2018 all’alluvione del 2023, fino alle esenzioni per Umbria e Marche. Questa guida raccoglie i commi con sintesi e testo coordinato.
Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.
Indice dei commi
- Comma 438 — Proroga alluvione Marche, Umbria, Emilia
- Comma 559 — Proroga contributi L’Aquila e Comuni del cratere
- Comma 560 — Incremento e proroga al 2027 del contributo ex D.L. 123/2019
- Comma 588 — Piattaforme informatiche Commissario sisma 2016
- Comma 595 — Esenzioni tributarie Umbria-Marche per 300.000 e
- Comma 597 — 4,55 mln per emergenze Ponte Morandi e alluvioni
- Comma 598 — 1,8 mln per assistenza popolazione Ponte Morandi
- Comma 599 — 1,7 milioni per ricostruzione D.L. 109/2018 e 90
- Comma 600 — Proroga al 2026 dei termini D.L. 32/2019 per ric
- Comma 602 — Ricostruzione sisma Campobasso 2018 – rifinanziamento Fondo
- Comma 603 — Proroga a tutto 2026 con 1,3 mln aggiuntivi
- Comma 606 — Incarichi dirigenziali Commissario ricostruzione
- Comma 607 — Alluvione 2023 – quota fino a 400 mln per ricostruzione pubblica
- Comma 608 — Nuovi poteri Commissario crisi idrica e proroga
- Comma 615 — Ricostruzione sisma Marche-Umbria 2022-2023 – 330 mln triennio
- Comma 617 — Riparto risorse Commissari e Uffici ricostruzione
- Comma 618 — Provvedimenti attuativi dei Commissari e USR per
- Commi 619-624 — Ricostruzione nazionale, PFAS, codice contratti pubblici
Comma 438 — Proroga alluvione Marche, Umbria, Emilia
- Proroga al triennio 2026-2028 degli interventi di ricostruzione post-alluvione ex art. 16 D.L. 124/2023.
- Estensione del perimetro territoriale alle regioni Marche e Umbria, oltre all’Emilia-Romagna.
- Proroga al 31 dicembre 2028 del termine per la perimetrazione degli eventi e dei danni.
- Stanziamenti per 2.300 milioni nel 2026, 1.000 milioni nel 2027 e 750 milioni nel 2028.
- Continuità del Commissario straordinario alla ricostruzione.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
438. All’ articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028» e le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni Marche, Umbria e»; b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»; c) al comma 6, primo periodo, le parole: «e di 2.200 milioni di euro per l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l’anno 2025, 2.300 milioni di euro per l’anno 2026, 1.000 milioni di euro per l’anno 2027 e 750 milioni di euro per l’anno 2028».
Comma 559 — Proroga contributi L’Aquila e Comuni del cratere
- Prorogata fino all’anno 2026 l’efficacia delle disposizioni dell’art. 2-bis, c. 38, primo e secondo periodo, del D.L. 148/2017 (conv. L. 172/2017).
- La proroga riguarda i contributi a favore del Comune dell’Aquila e dei Comuni del cratere sismico, già previsti dalla legislazione speciale post-terremoto 2009.
- Spesa autorizzata: 2,85 milioni di euro per il 2026.
- Ripartizione: 1,7 milioni di euro al Comune dell’Aquila e 1,15 milioni di euro ai Comuni del cratere.
- Misura di sostegno alla finanza locale dei territori colpiti dal sisma del 2009.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
559. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , è prorogata fino all’anno 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,85 milioni di euro per l’anno 2026, di cui 1,7 milioni di euro per il comune dell’Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.
Comma 560 — Incremento e proroga al 2027 del contributo ex D.L. 123/2019
- Modifica all’art. 9-sexies, c. 1, del D.L. 123/2019 (conv. L. 156/2019), che disciplina un contributo a favore di enti locali coinvolti in interventi specifici di ricostruzione e sviluppo.
- Sostituite le parole «nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per l’anno 2026» con «nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
- Incremento dello stanziamento da 1 a 1,5 milioni di euro annui.
- Estensione temporale dal solo 2026 al biennio 2026-2027.
- Misura di sostegno alla finanza locale, da inquadrare nell’ambito della legislazione speciale post-sisma e di sviluppo territoriale.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
560. All’ articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 , le parole: «nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, per l’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
Comma 588 — Piattaforme informatiche Commissario sisma 2016
- Estesa al 2026 l’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui per le piattaforme informatiche del Commissario straordinario sisma Centro Italia 2016.
- La modifica integra l’art. 1, comma 743, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, aggiungendo l’annualità 2026.
- Le risorse sono destinate a sviluppo, implementazione, manutenzione e funzionalità delle piattaforme di titolarità del Commissario.
- Le piattaforme supportano l’istruttoria dei contributi privati e pubblici di ricostruzione e l’interlocuzione con cittadini, imprese e professionisti.
- Continuità del sistema informativo essenziale per evitare interruzioni nelle procedure telematiche di ricostruzione.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
588. Al fine di assicurare lo sviluppo, l’implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all’ articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , le parole: «e di 1 milione di euro per l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1 milione di euro per l’anno 2025 e di 1 milione di euro per l’anno 2026».
Comma 595 — Esenzioni tributarie Umbria-Marche per 300.000 e
- Prorogate per il 2026 le esenzioni di cui al comma 560-bis dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2023, n. 213, nel limite complessivo di 300.000 euro.
- Le esenzioni si applicano nei territori delle Regioni Umbria e Marche.
- Entro il 30 aprile 2026 un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fissa i criteri di ristoro.
- Il decreto deve definire la ripartizione tra Umbria e Marche del minor gettito connesso alle esenzioni.
- Misura di sostegno mirato e a basso impatto finanziario, ma con valore segnaletico per il consolidamento delle agevolazioni territoriali.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
595. Le esenzioni di cui al comma 560-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , si applicano anche per l’anno 2026 nel limite complessivo di 300.000 euro. Entro il 30 aprile 2026, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all’esenzione di cui al presente comma, da ripartire tra i territori della regione Umbria e della regione Marche.
Comma 597 — 4,55 mln per emergenze Ponte Morandi e alluvioni
- Spesa complessiva autorizzata pari a 4.550.000 euro per l’anno 2026.
- 1.409.000 euro destinati alle finalità dell’art. 31 D.L. 109/2018 (Genova Ponte Morandi).
- 641.000 euro per l’art. 5-septies D.L. 186/2022 (interventi alluvione Marche).
- 1,5 milioni per l’art. 18, comma 5, D.L. 109/2018 (ulteriori misure Ponte Morandi).
- 1 milione per l’art. 30-ter D.L. 41/2021 (emergenze sostegni).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
597. È autorizzata la spesa di 4.550.000 euro per l’anno 2026, di cui: a) 1.409.000 euro per le finalità di cui all’ articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ; b) 641.000 euro per le finalità di cui all’ articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 ; c) 1,5 milioni di euro per le finalità di cui all’ articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ; d) 1 milione di euro per le finalità di cui all’ articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 .
Comma 598 — 1,8 mln per assistenza popolazione Ponte Morandi
- Autorizzata spesa di 1,8 milioni di euro per il solo 2026.
- Finalità: assistenza alla popolazione ex art. 1, c. 684, L. 207/2024 (Bilancio 2025).
- Risorse erogate tramite ordinanza del Commissario straordinario ex art. 17 D.L. 109/2018.
- Conferma continuità degli aiuti alle famiglie del Polcevera.
- Norma di mero rifinanziamento, senza modifiche sostanziali.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
598. Per le attività di assistenza alla popolazione di cui all’ articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2026. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all’ articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 .
Comma 599 — 1,7 milioni per ricostruzione D.L. 109/2018 e 90
- Autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per il 2026 per le finalità dell’art. 32, comma 3, del D.L. 28 settembre 2018, n. 109.
- Stanziati ulteriori 900.000 euro per il 2026 a favore dei Comuni dell’isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022.
- Le finalità sono le medesime dell’art. 32, comma 3, del D.L. 109/2018, ossia la prosecuzione della ricostruzione e il supporto operativo.
- Il D.L. 109/2018 era stato emanato all’indomani del crollo del Ponte Morandi a Genova e contiene una pluralità di disposizioni di ricostruzione.
- La norma garantisce continuità di sostegno per situazioni post-emergenziali ancora attive nel 2026.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
599. Per le finalità di cui all’ articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l’anno 2026. Per i comuni dell’isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all’articolo 32, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 2018 , è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l’anno 2026.
Comma 600 — Proroga al 2026 dei termini D.L. 32/2019 per ric
- Prorogati al 31 dicembre 2026 i termini di cui all’art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32.
- Fino al 31 dicembre 2026 continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 14-bis e 18 del medesimo decreto.
- Autorizzata la spesa di 2,82 milioni di euro per il 2026 ripartita su tre voci.
- 1,82 milioni per gli oneri ex art. 14-bis del D.L. 32/2019 (struttura commissariale).
- 736.500 euro per il Commissario straordinario città metropolitana di Catania (art. 18) e 263.500 euro per il Commissario straordinario provincia di Campobasso (art. 18).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
600. I termini di cui all’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , sono prorogati al 31 dicembre 2026. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019 . A tale fine è autorizzata la spesa di 2,82 milioni di euro per l’anno 2026, di cui: a) 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019 ; b) 736.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019 ; c) 263.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, dal medesimo articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019 .
Comma 602 — Ricostruzione sisma Campobasso 2018 – rifinanziamento Fondo
- Rifinanziamento di 800.000 euro per il 2026 del Fondo già previsto dall’art. 8, comma 1, del D.L. 32/2019.
- Copertura degli oneri delle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario ex art. 7, comma 2-bis, D.L. 32/2019.
- Ambito territoriale: comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici dal 16 agosto 2018.
- La misura non istituisce un nuovo fondo ma incrementa la dotazione di una contabilità speciale già operativa.
- Strumento di finanza locale derivata: i comuni beneficiari restano enti attuatori, non titolari diretti del fondo.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
602. Per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni di cui all’ articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , sottoscritte dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, il Fondo di cui all’articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge è rifinanziato di 800.000 euro per l’anno 2026.
Comma 603 — Proroga a tutto 2026 con 1,3 mln aggiuntivi
- Proroga della durata della misura dal 31/12/2025 al 31/12/2026.
- Autorizzazione di spesa aggiuntiva di 1,3 milioni di euro per il 2026.
- Confermata la dotazione originaria di 1,7 milioni per il 2025.
- Intervento di mera modifica testuale del c. 692, art. 1, L. 207/2024.
- Continuità di misura assistenziale già in essere.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
603. Al comma 692 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»; b) le parole: «è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l’anno 2025 e di 1,3 milioni di euro per l’anno 2026».
Comma 606 — Incarichi dirigenziali Commissario ricostruzione
- Inserito un nuovo comma 4-bis.1 nell’art. 20-ter del D.L. 61/2023, convertito in L. 100/2023.
- Il Commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione 2023 può conferire fino a 2 incarichi dirigenziali non generali ulteriori.
- Resta fermo il limite complessivo numerico del comma 4 e il tetto delle risorse 2026 della struttura.
- Le modalità di conferimento sono quelle già previste dalla lettera a) del comma 4-bis del medesimo art. 20-ter.
- Norma di organizzazione amministrativa, senza nuovi oneri aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
606. All’ articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-bis.1. Fermi restando i limiti complessivi massimi numerici di cui al comma 4, secondo periodo, e il limite delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2026 per il funzionamento della struttura di supporto, il Commissario straordinario, ove ve ne sia l’esigenza allo scopo di assicurare l’espletamento delle funzioni fondamentali attribuite alla medesima struttura di supporto, è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti alla lettera b) del comma 4-bis, nel limite massimo di due unità, con le modalità di cui alla lettera a) del medesimo comma».
Comma 607 — Alluvione 2023 – quota fino a 400 mln per ricostruzione pubblica
- Inserito il nuovo comma 6-bis.1 nell’art. 20-sexies del D.L. 61/2023, conv. in L. 100/2023.
- Il Commissario straordinario alluvione 2023 può destinare risorse della contabilità speciale a ricostruzione pubblica, entro 400 milioni di euro.
- Presupposto: ricognizione di cui al comma 1, lettera f-ter), già effettuata.
- Indirizzi adottati entro il 30 aprile 2026 d’intesa con Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
- Obbligo di monitoraggio trimestrale e pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
607. All’ articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: «6-bis.1. Il Commissario straordinario, all’esito della ricognizione di cui al comma 1, lettera f-ter), può destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all’articolo 20-quinquies per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di euro 400 milioni, all’attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica, individuati in conformità ad appositi indirizzi coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, che il Commissario straordinario adotta entro il 30 aprile 2026 d’intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la Cabina di coordinamento di cui all’articolo 20-quater. Il Commissario straordinario assicura, con cadenza trimestrale, il monitoraggio delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata di cui al presente articolo, dandone anche comunicazione nel proprio sito internet istituzionale».
Comma 608 — Nuovi poteri Commissario crisi idrica e proroga
- Modifica strutturale del DL 39/2023 (conv. L. 68/2023) sulla crisi idrica e la siccità.
- Nuovo comma 5-bis art. 1: 41 milioni di euro per interventi urgenti del Commissario straordinario, da individuare entro il 31 gennaio 2026.
- Proroga al 31 dicembre 2027 del termine dell’art. 3, comma 1, secondo periodo, del DL 39/2023.
- Abrogazione delle lettere b), c), d), f) e g) del comma 3 dell’articolo 3 (semplificazione delle funzioni).
- Nuove funzioni h-quater, h-quinquies, h-sexies: bilancio idrico, scenari climatici, supporto progettuale.
- Risorse non utilizzate entro il 31/12/2026 revocate e versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
608. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. In coerenza con le iniziative formulate nelle relazioni di cui al comma 11, per la realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento del Commissario straordinario di cui all’articolo 3, da adottare entro il 31 gennaio 2026, è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per l’anno 2026, da trasferire alla contabilità speciale di cui all’articolo 3, comma 2. Il Commissario straordinario provvede, in via d’urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi. In caso di mancato utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2026, le risorse sono revocate e versate tempestivamente dal medesimo Commissario all’entrata del bilancio dello Stato»; b) all’articolo 3: 1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»; 2) al comma 3: 2.1) le lettere b), c), d), f) e g) sono abrogate; 2.2) dopo la lettera h-ter) sono aggiunte le seguenti: «h-quater) coordina l’attività delle Autorità di bacino distrettuali nella definizione e nell’aggiornamento periodico del bilancio idrico, volto ad assicurare l’equilibrio tra le risorse disponibili o attivabili e i fabbisogni per i diversi usi per le finalità di cui al comma 3-bis dell’articolo 1; h-quinquies) promuove e coordina l’elaborazione di scenari climatici decennali e trentennali, a supporto della definizione di misure strutturali e non strutturali di adattamento alla scarsità idrica; h-sexies) coadiuva gli enti istituzionalmente competenti nell’attività di progettazione inerente alla realizzazione di opere per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni».
Comma 615 — Ricostruzione sisma Marche-Umbria 2022-2023 – 330 mln triennio
- Spesa autorizzata: 20 mln euro 2026, 90 mln 2027, 220 mln 2028 (totale 330 mln nel triennio).
- Destinazione: ricostruzione privata sisma Marche 9 novembre 2022 e Umbria 9 marzo 2023.
- Riferimento normativo: articolo 1, comma 677, della legge 207/2024 (Bilancio 2025).
- Commissario straordinario ex articolo 2, comma 2, del D.L. 3/2023 conv. in L. 21/2023, disciplina criteri e modalità.
- Contributi fino al 100% delle spese, previa verifica nesso di causalità con gli eventi calamitosi.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
615. Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui all’ articolo 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026, 90 milioni di euro per l’anno 2027 e 220 milioni di euro per l’anno 2028. Il Commissario straordinario di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 , provvede alla disciplina dei criteri per la concessione e l’erogazione dei contributi di ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi dell’ articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 .
Comma 617 — Riparto risorse Commissari e Uffici ricostruzione
- Riparto delle risorse stanziate dal comma 616 tra Commissari straordinari e Uffici speciali per la ricostruzione.
- Provvedimento di riparto adottato dal Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- Termine di adozione: due mesi dalla data di entrata in vigore della legge 199/2025.
- Importi complessivi indicati nell’allegato VI alla Legge di Bilancio 2026.
- Monitoraggio almeno annuale sulla spesa effettiva, con esiti trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
617. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede al riparto delle risorse stanziate ai sensi del comma 616 tra i citati Commissari straordinari e Uffici speciali nel limite degli importi complessivi di cui all’allegato VI. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua un monitoraggio almeno annuale finalizzato alla verifica della spesa sostenuta da ciascun Commissario o Ufficio speciale per la ricostruzione, i cui esiti sono trasmessi per informativa al Ministero dell’economia e delle finanze.
Comma 618 — Provvedimenti attuativi dei Commissari e USR per
- Demanda ai Commissari straordinari e agli USR la disciplina attuativa dell’incremento di cui al comma 616.
- Provvedimenti definiscono: criteri di concessione, modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell’incremento.
- Devono prevedere criteri di monitoraggio della spesa e ipotesi di revoca.
- Finalità: rispetto del limite di spesa annuale ex comma 616 e del costo complessivo dell’intervento.
- Strumento di delegazione amministrativa coerente con l’autonomia degli enti commissariali.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
618. I Commissari straordinari e gli Uffici speciali di cui al comma 616, con propri provvedimenti, definiscono i criteri per la concessione della misura, le modalità di calcolo, autorizzazione ed erogazione dell’incremento, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa annuale di cui al comma 616 e del limite del costo complessivo dell’intervento.
Commi 619-624 — Ricostruzione nazionale, PFAS, codice contratti pubblici
- Comma 619: modifiche all’art. 1 della L. 207/2024 per il rifinanziamento dei fondi della ricostruzione di rilievo nazionale ex L. 40/2025, gestiti dal Dipartimento Casa Italia.
- Comma 620: riscrittura sistematica della L. 18 marzo 2025, n. 40 (legge quadro sulla ricostruzione di rilievo nazionale).
- Comma 621: modifica all’art. 1, comma 255, L. 147/2013 in materia di beni storico-artistici.
- Comma 622: proroga di sei mesi dei termini PFAS (somma di 4 PFAS) ex D.Lgs. 18/2023 sulle acque destinate al consumo umano.
- Comma 623: regime transitorio specifico per le molecole ADV-N2/N3/N4/N5 e ADV-M3/M4 fino alla decorrenza dei nuovi termini.
- Comma 624: modifica all’art. 126, comma 2, codice contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) per uso ribassi d’asta su varianti, in attuazione PNRR M1C1-97 ter.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
619. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 644, dopo le parole: «finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all’ articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40 ,»; b) il comma 645 è sostituito dal seguente: «645. Le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di ricostruzione, ove nominata, da adottare su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa nonché dell’esigenza di assicurare, attraverso il rifinanziamento dei fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, di cui all’ articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40 , una quota annuale di risorse per il finanziamento degli stati di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all’articolo 2 della medesima legge 18 marzo 2025, n. 40 ».
620. Alla legge 18 marzo 2025, n. 40 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 6, lettera d), numero 1), le parole: «e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1» sono soppresse; b) all’articolo 6, comma 1, al terzo periodo, le parole: «come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come rifinanziato anche ai sensi dell’ articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 » e, al quarto periodo, le parole: «si provvede con successivi provvedimenti legislativi» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede anche ai sensi dell’ articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 »; c) all’articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «sono definiti con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell’ articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all’articolo 6, comma 1, della presente legge»; d) all’articolo 9, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono individuati i soggetti privati legittimati a richiedere i contributi pubblici per la ricostruzione»; e) all’articolo 10, comma 1, le parole: «Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all’articolo 9, comma 1, può essere previsto con disposizione di legge» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto di cui all’articolo 9, comma 1, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell’ articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all’articolo 6, comma 1, della presente legge, può essere previsto»; f) all’articolo 13, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all’articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera b), della presente legge e nel rispetto di quanto disposto dall’ articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell’ articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all’articolo 6, comma 1, della presente legge, si provvede all’individuazione delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 1 della presente legge nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2»; g) all’articolo 14, comma 3, penultimo periodo, le parole: «, come finanziato ai sensi dell’articolo 13, comma 1» sono soppresse.
621. All’ articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , le parole da: «di interesse storico-artistico» a: «del medesimo articolo 12,» sono soppresse.
622. I termini di cui all’ articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 , sono posticipati di sei mesi limitatamente al parametro «somma di 4 PFAS».
623. Nelle more della decorrenza dei termini di cui al comma 622, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all’allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo n. 18 del 2023 non concorrono al rispetto del valore di parametro della «somma di PFAS».
624. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione del traguardo M1C1-97 ter del medesimo Piano, all’ articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , dopo le parole: «indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce ‘imprevistì,» sono inserite le seguenti: «nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d’asta,». Resta ferma la disciplina del Fondo di cui all’ articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 .