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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) contiene, accanto alle misure principali su lavoro e previdenza, una serie di commi attuativi e di dettaglio: limiti di spesa degli esoneri contributivi, proroghe di ammortizzatori, fondi per i lavori usuranti. Questa guida li raccoglie tutti, con sintesi e testo coordinato di ciascun comma.

Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.

Comma 146 — Decorrenza contratti nuove disposizioni

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

146. Le disposizioni di cui al comma 145 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.

Comma 153 — Esonero contributivo giovani, donne, ZES unica

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

153. Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l’anno 2026, di 400 milioni di euro per l’anno 2027 e di 271 milioni di euro per l’anno 2028. Le risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per una durata massima di ventiquattro mesi, per l’assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.

Commi 155-157 — Valutazione spesa lavoro, proroga misure

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

155. Per le finalità di cui al comma 154, nell’ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, elabora un progetto di valutazione. Il progetto di cui al presente comma è realizzato anche con il contributo dell’INPS, dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL).

156. All’articolo 1, comma 343, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , dopo le parole: «31 dicembre 2025» sono inserite le seguenti: «e a decorrere dall’anno 2026».

157. All’ articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contraenti possono altresì cedere la propria quota di prodotto ad altre parti del contratto».

Comma 159 — Assegno inclusione, regole D.L. 92/2025 per nucl

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

159. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10-ter del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113 , si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell’assegno di inclusione, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

Commi 161-163 — APE sociale 2026 e taglio fondo povertà

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

161. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva, di cui all’ articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , è ridotto di 267,16 milioni di euro per l’anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l’anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l’anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l’anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l’anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l’anno 2031, di 75 milioni di euro per l’anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l’anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034.

162. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a ) a d) del medesimo comma 179 al compimento dell’età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2026. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 170 milioni di euro per l’anno 2026, di 320 milioni di euro per l’anno 2027, di 315 milioni di euro per l’anno 2028, di 270 milioni di euro per l’anno 2029, di 121 milioni di euro per l’anno 2030 e di 28 milioni di euro per l’anno 2031.

163. Il beneficio di cui al comma 162 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Comma 165 — 100 milioni piani di recupero occupazionale

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

165. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’ articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 . Per l’anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può destinare le risorse stanziate, ai sensi del primo periodo, anche alle finalità di cui all’ articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 . Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l’INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

Commi 166-169 — Ammortizzatori sociali e aree di crisi industriale

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

166. È prorogato, per l’anno 2026, l’esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall’ articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113 , per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 6,5 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l’anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .

167. Il trattamento di sostegno al reddito di cui all’ articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 , è prorogato per l’anno 2026, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .

168. L’integrazione salariale di cui all’ articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 , è prorogata per l’anno 2026, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All’onere derivante dal primo periodo, pari a 19 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .

169. All’ articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Comma 170 — 20 milioni call center, Fondo telecomunicazioni

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

170. In considerazione della parziale operatività finanziaria del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2023 , ai sensi dell’ articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , sono stanziate ulteriori risorse per un importo di 20 milioni di euro per l’anno 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 . Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center di cui all’ articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , e sono autorizzate secondo i criteri previsti nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 45 del 16 gennaio 2025 . Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, l’INPS assicura il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Comma 171 — CIGS imprese strategiche fino al 31/12/2026

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

171. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell’impresa interessata. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2026. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 63,3 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .

Commi 172-175 — CIGS cessazione attività e nuove garanzie occupazionali

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

172. Per l’anno 2026 sono prorogate le misure di cui all’articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 . Ai sensi del primo periodo, per l’anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .

173. All’articolo 1, comma 193, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le parole: «nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

174. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 173, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .

175. All’ articolo 4-ter, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28 , le parole: «21,9 milioni di euro per l’anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «24,1 milioni di euro per l’anno 2027» e le parole: «3,5 milioni di euro per l’anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «12,2 milioni di euro per l’anno 2028». II Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , è ridotto di 3,15 milioni di euro per l’anno 2027, di 11,15 milioni di euro per l’anno 2028 e di 2 milioni di euro per l’anno 2030 ed è aumentato di 3,1 milioni di euro per l’anno 2029.

Comma 186 — Esonero dall’aumento dei requisiti pensionistici

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

186. Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’ articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 187 del presente articolo, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’ articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , l’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185.

Commi 188-190 — Lavori usuranti, eccezioni adeguamento re

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

188. L’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 185 non si applica al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all’ articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma 199.

189. All’ articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 , le parole: «2023 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2025 e 2027».

190. La disposizione di cui al comma 186 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell’indennità di cui all’ articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 .

Comma 193 — Fondo lavori usuranti incremento 2027-2031

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

193. Per effetto di quanto stabilito dal comma 189 il Fondo di cui all’ articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 , è incrementato di 4 milioni di euro per l’anno 2027, di 11 milioni di euro per l’anno 2028, di 15 milioni di euro per l’anno 2029, di 16 milioni di euro per l’anno 2030 e di 17 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all’ articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 .

Comma 210 — Esonero contributivo per assunzione di madri con

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

210. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, nei termini di cui al comma 211, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Comma 211 — Durata esonero contributivo per tipo di contratto

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

211. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero di cui al comma 210 spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di diciotto mesi dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione.

Comma 212 — Esclusioni e cumulabilità esonero contributivo

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

212. L’esonero di cui ai commi da 210 a 213 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero di cui ai commi da 210 a 213 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 .

Comma 213 — Limiti di spesa e monitoraggio esonero contributivo

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

213. L’esonero contributivo di cui ai commi da 210 a 212 è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l’anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l’anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l’anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l’anno 2031, di 27 milioni di euro per l’anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l’anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se dall’attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero contributivo di cui ai commi da 210 al presente comma.

Comma 215 — Esonero 100% trasformazione contratti, fino 3.00

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

215. Al fine di incentivare l’applicazione del criterio di priorità di cui al comma 214, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di cui al medesimo comma 214 la trasformazione ivi prevista, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Comma 217 — Limiti ed esclusioni all’esonero contributivo de

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

217. L’esonero di cui ai commi da 214 a 218 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero di cui ai commi da 214 a 218 è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’ articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 .

Comma 218 — Limite di spesa per l’esonero contributivo madri

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

218. L’esonero contributivo di cui ai commi da 215 a 217 è riconosciuto nel limite di spesa di 3,3 milioni di euro per l’anno 2026, di 11,6 milioni di euro per l’anno 2027, di 17,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 18,1 milioni di euro per l’anno 2029, di 18,5 milioni di euro per l’anno 2030, di 19 milioni di euro per l’anno 2031, di 19,4 milioni di euro per l’anno 2032, di 19,8 milioni di euro per l’anno 2033, di 20,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 20,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se dall’attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero contributivo di cui ai commi da 214 al presente comma.

Comma 256 — Welfare e previdenza complementare Authority

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

256. Le misure relative ai benefici di natura assistenziale e sociale, ivi incluse quelle in materia di previdenza complementare, anche in assenza di trattamento di fine rapporto (TFR), in materia di welfare integrativo stabilite, esclusivamente per il personale dipendente, nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi, possono applicarsi anche al presidente e ai componenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell’Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sulla base di specifica delibera adottata a tal fine dai singoli collegi o organi di vertice comunque denominati.

Comma 257 — Copertura oneri commi 256 senza incremento contr

Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)

257. Agli oneri relativi all’attuazione del comma 256 le autorità di cui al comma 256 provvedono attraverso corrispondenti risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare, in ogni caso, l’ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime, ove previsti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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