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ANAS, gallerie ferroviarie, trasporto pubblico locale, logistica olimpica, opere idriche: la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) contiene numerosi stanziamenti puntuali su infrastrutture e trasporti. Questa guida raccoglie i commi minori con sintesi e testo coordinato.
Per il quadro complessivo della manovra vedi la guida alla Legge di Bilancio 2026.
Indice dei commi
- Comma 474 — Commissario straordinario Roma-Latina e finanza
- Commi 478-480 — Trasporti, idrico Peschiera Lazio e colle
- Comma 481 — Stop addizionale imbarco a Rimini, Forlì e Parma
- Comma 489 — Osservatorio opere pubbliche, esperti e congruità
- Comma 562 — Contributo straordinario ANAS e infrastrutture
- Comma 739 — PNRR connettività affidata a INVITALIA
- Comma 766 — 60 mln aggiuntivi per logistica Olimpiadi Milano-Cortina
- Comma 784 — Modifica L. 213/2023 su trasporto pubblico locale
- Comma 968 — 10 mln/anno Livenza Tagliamento Acque Friuli Veneto
- Comma 970 — Aeroporto di Pescara inserito nell’art. 82 L. 289/2002
Comma 474 — Commissario straordinario Roma-Latina e finanza
- Il comma 474 amplia le funzioni del Commissario straordinario nominato per il collegamento intermodale Roma (Tor de’ Cenci) – Latina nord (Borgo Piave).
- Tra le funzioni rientrano ora le procedure di affidamento mediante finanza di progetto avviate ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023.
- Il Commissario era stato nominato ai sensi dell’art. 1, commi 473-476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (LB 2023).
- Si chiarisce il quadro procedurale per gli affidamenti in concessione con iniziativa privata.
- L’intervento agevola la messa in opera dell’asse strategico Roma-Latina.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
474. Nelle funzioni del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del collegamento intermodale Roma (Tor dè Cenci) – Latina nord (Borgo Piave), di cui all’ articolo 1, commi da 473 a 476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , rientrano le procedure di affidamento mediante finanza di progetto avviate ai sensi dell’ articolo 193 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 .
Commi 478-480 — Trasporti, idrico Peschiera Lazio e colle
- Il comma 478 integra l’art. 8, c. 1, del D.L. 73/2025 con un nuovo comma 1-bis per la mobilità e la digitalizzazione dei trasporti: 1 milione nel 2026 e 2 milioni nel 2027.
- Il comma 479 consente la rideterminazione della durata (max +10 anni) della concessione idrica ATO 2 Lazio Centrale Roma per il sistema idrico del Peschiera.
- Il riequilibrio è subordinato al volume degli investimenti non assentiti al rilascio della concessione e formalizzato in un piano economico-finanziario.
- Il comma 480 autorizza 30 milioni annui dal 2032 al 2040 per il collegamento stradale Cisterna-Valmontone.
- Il MIT, di concerto con il MEF, deve predisporre entro il 31 marzo 2026 un cronoprogramma procedurale e finanziario.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
478. All’ articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 , dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per l’attuazione di ulteriori linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo e digitalizzazione dei sistemi di trasporto e logistica, è autorizzata l’ulteriore spesa di 1 milione di euro per l’anno 2026 e di 2 milioni di euro per l’anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede: a) quanto a complessivi 1 milione di euro per l’anno 2026: in ragione di 300.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , e, in ragione di 700.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ; b) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».
479. Al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previsti, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio) di cui all’allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, la durata della concessione del Servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale ATO 2 – Lazio Centrale Roma può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico-finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico-finanziario.
480. Al fine di consentire la realizzazione dell’intervento «Collegamento stradale Cisterna-Valmontone» e relative opere connesse è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2040. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull’opera. Il mancato rispetto del termine di adozione del decreto di cui al secondo periodo comporta la revoca delle risorse assegnate che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per gli investimenti di cui all’ articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 . Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì previsti i criteri e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
Comma 481 — Stop addizionale imbarco a Rimini, Forlì e Parma
- Dal 1° gennaio 2026 negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma non si applica l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di cui all’art. 2, comma 11, L. 350/2003.
- L’esenzione è condizionata: riguarda gli scali della Regione Emilia-Romagna che nel 2024 hanno registrato meno di 700.000 viaggiatori l’anno.
- Finalità dichiarata: incrementare il flusso turistico verso gli aeroporti minori del territorio regionale.
- Ai Comuni afferenti agli scali interessati non spettano più i trasferimenti previsti dalla lettera a) dell’art. 2, comma 11, L. 350/2003.
- Il ristoro economico annuale ai Comuni interessati è posto a carico della Regione Emilia-Romagna, in coerenza con il comma 482 successivo.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
481. Al fine di incrementare il flusso turistico degli aeroporti della regione Emilia-Romagna che abbiano registrato nell’anno 2024 un numero annuo di viaggiatori inferiore a 700.000, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma, non si applica l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di cui all’ articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 . Conseguentemente, ai comuni della regione Emilia-Romagna afferenti agli scali aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.
Comma 489 — Osservatorio opere pubbliche, esperti e congruità
- Osservatorio istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del MIT, anche tramite convenzioni con università e istituti di formazione.
- Decreto MIT di concerto con MEF entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, per composizione, funzionamento e attività di monitoraggio.
- Possibile parere non vincolante di congruità sui costi di progetti di fattibilità tecnica ed economica per opere pubbliche non in contratti di programma.
- Massimo 10 esperti, compenso massimo annuo 50.000 euro lordi per singolo incarico (al lordo di contributi previdenziali e oneri fiscali a carico amministrazione).
- Spesa autorizzata: 600.000 euro annui a decorrere dal 2026.
- Pubblicazione periodica di rapporti di monitoraggio e risultanze delle verifiche di coerenza e congruità.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
489. L’Osservatorio è istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e opera anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati, nonché i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e di congruità di cui al presente comma. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì definite le modalità di sottoposizione all’Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell’Unione europea, al fine di acquisire un parere di congruità dei costi del progetto, di natura non vincolante, che può essere considerato anche ai fini della definizione delle priorità nell’accesso ai contributi. L’Osservatorio è composto da un numero massimo di dieci esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall’anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonché per l’eventuale sottoscrizione di convenzioni con università e istituti di formazione.
Comma 562 — Contributo straordinario ANAS e infrastrutture
- Modifica l’articolo 3 del DL 24 giugno 2016, n. 113 (convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160).
- Rimodula il contributo straordinario al comma 2: 2 mln (2023), 1,8 mln (2024), 1,5 mln (2025) e 1,5 mln (2026).
- Estende per la prima volta l’efficacia del contributo all’anno 2026, prima escluso dal perimetro originario.
- Aggiunge un periodo finale al comma 2: per il 2026 il contributo di cui all’ottavo periodo è pari a 500.000 euro.
- Norma a finalità di copertura per interventi infrastrutturali e di mobilità già programmati.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
562. All’ articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «È assegnato un contributo straordinario dell’importo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l’anno 2024, di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2026»; b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2026 il contributo di cui all’ottavo periodo è riconosciuto nella misura di 500.000 euro».
Comma 739 — PNRR connettività affidata a INVITALIA
- Il Dipartimento per la trasformazione digitale della PCM può affidare a INVITALIA S.p.A. l’attuazione dell’Investimento 7 della Missione 1, Componente 2 del PNRR.
- Investimento 7 = Fondo Nazionale per la Connettività: contribuisce ai traguardi M1C2-30 e M1C2-31.
- L’affidamento avviene mediante apposito atto convenzionale, in coerenza con le previsioni PNRR.
- I termini di registrazione della convenzione presso gli organi di controllo (Corte dei conti) ex art. 3, c. 2, L. 20/1994 sono ridotti di un terzo.
- Misura di accelerazione attuativa per il rispetto delle milestone PNRR M1C2-30 e M1C2-31.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
739. Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi M1C2-30 e M1C2-31 del PNRR, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione centrale titolare dell’investimento 7 «Fondo Nazionale per la connettività» della missione 1, componente 2, del PNRR, può affidare all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – INVITALIA, in coerenza con le previsioni del PNRR, l’attuazione del citato investimento mediante apposito atto convenzionale. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al presente comma, i termini di cui all’ articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , sono ridotti di un terzo.
Comma 766 — 60 mln aggiuntivi per logistica Olimpiadi Milano-Cortina
- Incremento di 60 milioni di euro per il 2026 delle risorse già previste per la logistica delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina.
- Le risorse di base sono quelle dell’art. 5, c. 3, D.L. 30 giugno 2025, n. 96, convertito dalla L. 8 agosto 2025, n. 119.
- Entrata in vigore anticipata: stesso giorno della pubblicazione della LB 2026 in G.U. (deroga al regime ordinario 1° gennaio).
- Finalità: esigenze logistiche legate allo svolgimento delle competizioni olimpiche e paralimpiche.
- Misura una tantum, esaurita entro l’anno 2026, coerente con il calendario dei Giochi (febbraio-marzo 2026).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
766. Le risorse di cui all’ articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 , destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, sono incrementate, per l’anno 2026, per un importo massimo di 60 milioni di euro. La disposizione di cui al primo periodo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Comma 784 — Modifica L. 213/2023 su trasporto pubblico locale
- Modificato il comma 282 della L. 213/2023: il decreto interministeriale per il riparto delle risorse è sostituito dal D.P.C.M. di cui all’art. 1, c. 402, della L. 207/2024.
- Sostituito il comma 284 della L. 213/2023: autorizzazione di spesa di 50 mln per il 2027 e 50 mln per il 2028, in concorso con le finalità dell’art. 1, c. 403, L. 207/2024.
- Obiettivo: semplificare la governance del trasporto pubblico locale e regionale evitando un doppio binario di decreti.
- Eliminato il termine dei 120 giorni per l’adozione del decreto interministeriale, che diventa obsoleto.
- Coerenza con il quadro unitario del D.P.C.M. art. 1, c. 402, L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
784. All’ articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 282, le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’ articolo 1, comma 402, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ,»; b) il comma 284 è sostituito dal seguente: «284. Per le finalità di cui ai commi 282 e 283, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 50 milioni di euro per l’anno 2028. Tali risorse contribuiscono alle medesime finalità di cui all’ articolo 1, comma 403, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ».
Comma 968 — 10 mln/anno Livenza Tagliamento Acque Friuli Veneto
- Spesa autorizzata di 10 milioni di euro annui per il 2026 e il 2027 in favore di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., gestore del servizio idrico integrato.
- Finalità: riduzione degli impatti antropici sui corsi d’acqua di Friuli Venezia Giulia e Veneto e potenziamento delle reti fognarie e di depurazione.
- Copertura tramite riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 177, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), nei limiti delle risorse non assegnate.
- Assegnazione delle risorse con delibera del CIPESS, previa approvazione di elenco interventi e cronoprogrammi.
- Coinvolgimento di due Regioni a diversa autonomia (Friuli VG è a statuto speciale) e di un gestore privato del SII.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
968. Per sostenere gli interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d’acqua nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, mediante la realizzazione di opere e infrastrutture di collettamento, fognatura e depurazione, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del gestore del servizio idrico «Livenza Tagliamento Acque S.p.A.». Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’ articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , nei limiti delle risorse disponibili non ancora assegnate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse sono assegnate al medesimo ente gestore con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), previa approvazione dell’elenco degli interventi e dei relativi cronoprogrammi.
Comma 970 — Aeroporto di Pescara inserito nell’art. 82 L. 289/2002
- Modifica all’art. 82, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
- Dopo la parola «Brindisi» viene inserita la parola «Pescara».
- L’aeroporto di Pescara entra nell’elenco degli scali destinatari di specifiche misure di sostegno e regolazione.
- Norma puntuale, propedeutica all’applicazione del successivo comma 971 sugli oneri di servizio pubblico.
- Riconoscimento di rilevanza nazionale per lo scalo abruzzese.
Testo coordinato (art. 1, L. 199/2025)
970. All’ articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , dopo la parola: «Brindisi,» è inserita la seguente: «Pescara,».