Autore: Andrea Marton

  • Art. 770 c.p.c.: Inventario da eseguirsi dal notaio

    Art. 770 c.p.c.: Inventario da eseguirsi dal notaio

    Art. 770 c.p.c. – Inventario da eseguirsi dal notaio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando all’inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:

    1) le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756;

    2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell’istanza e del decreto di rimozione;

    3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto o del loro indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto .

    La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all’inventario.

  • Articolo 769 Codice di Procedura Civile: Istanza

    Articolo 769 Codice di Procedura Civile: Istanza

    Art. 769 c.p.c. – Istanza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’inventario può essere chiesto al giudice di pace dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal giudice di pace.

    L’istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace.

    Il giudice di pace provvede con decreto.

    Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.

  • Articolo 768 Codice di Procedura Civile: Disposizione generale

    Articolo 768 Codice di Procedura Civile: Disposizione generale

    Art. 768 c.p.c. – Disposizione generale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.

  • Art. 767 c.p.c.: Alterazioni nello stato dei sigilli

    Art. 767 c.p.c.: Alterazioni nello stato dei sigilli

    Art. 767 c.p.c. – Alterazioni nello stato dei sigilli

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.

    Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell’inventario.

  • Art. 766 c.p.c.: Avviso alle persone interessate

    Art. 766 c.p.c.: Avviso alle persone interessate

    Art. 766 c.p.c. – Avviso alle persone interessate

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell’articolo 772, alle persone indicate nell’articolo 771.

  • Articolo 765 Codice di Procedura Civile: Ufficiale procedente

    Articolo 765 Codice di Procedura Civile: Ufficiale procedente

    Art. 765 c.p.c. – Ufficiale procedente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769.

    Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del giudice di pace.PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116 .

  • Articolo 764 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Articolo 764 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Art. 764 c.p.c. – Opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice di pace .

    Il giudice fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell’opponente.

    Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall’inventario e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.

  • Articolo 763 Codice di Procedura Civile: Provvedimento di rimozione

    Articolo 763 Codice di Procedura Civile: Provvedimento di rimozione

    Art. 763 c.p.c. – Provvedimento di rimozione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice di pace su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753 numeri 1, 2 e 4.

    Nei casi previsti nell’articolo 754 può essere ordinata anche d’ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario.

    L’istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.

  • Articolo 762 Codice di Procedura Civile: Termine

    Articolo 762 Codice di Procedura Civile: Termine

    Art. 762 c.p.c. – Termine

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.

    Se alcuno degli eredi è minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finchè non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.

  • Articolo 761 Codice di Procedura Civile: Accesso nei luoghi sigillati

    Articolo 761 Codice di Procedura Civile: Accesso nei luoghi sigillati

    Art. 761 c.p.c. – Accesso nei luoghi sigillati

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l’apposizione dei sigilli, finchè non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell’articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l’accesso per urgenti motivi.

  • Art. 760 c.p.c.: Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventa

    Art. 760 c.p.c.: Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventa

    Art. 760 c.p.c. – Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l’inventario può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.

    Esaurito l’inventario, non si fa luogo all’apposizione dei sigilli, salvo che l’inventario sia impugnato.

  • Art. 759 c.p.c.: Informazioni e nomina del custode

    Art. 759 c.p.c.: Informazioni e nomina del custode

    Art. 759 c.p.c. – Informazioni e nomina del custode

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.

    Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.