Autore: Andrea Marton

  • Articolo 334 Codice di Procedura Penale: Referto

    Articolo 334 Codice di Procedura Penale: Referto

    Art. 334 c.p.p. – R e f e r t o

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    R e f e r t o

    1. Chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

    2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

    3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

  • Art. 334-bis c.p.p.: Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’am

    Art. 334-bis c.p.p.: Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’am

    Art. 334-bis c.p.p. – Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’ambito dell’attività di investigazione difensiva

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all’articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte

  • Art. 335 c.p.p.: Registro delle notizie di reato

    Art. 335 c.p.p.: Registro delle notizie di reato

    Art. 335 c.p.p. – Registro delle notizie di reato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Registro delle notizie di reato

    1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.

    Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

    1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

    1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.

    1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

    2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

    3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai respettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

    3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

    3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.

  • Articolo 336 Codice di Procedura Penale: Querela

    Articolo 336 Codice di Procedura Penale: Querela

    Art. 336 c.p.p. – Querela

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Querela

    1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

  • Articolo 337 Codice di Procedura Penale: Formalità della querela

    Articolo 337 Codice di Procedura Penale: Formalità della querela

    Art. 337 c.p.p. – Formalità della querela

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Formalità della querela

    1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

    2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.

    3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.

    4. L’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero.

  • Art. 338 c.p.p.: Curatore speciale per la querela

    Art. 338 c.p.p.: Curatore speciale per la querela

    Art. 338 c.p.p. – Curatore speciale per la querela

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Curatore speciale per la querela

    1. Nel caso previsto dall’articolo 121 del codice penale, il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.

    2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.

    3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l’educazione, la custodia o l’assistenza dei minorenni.

    4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell’interesse della persona offesa.

    5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.

  • Articolo 339 Codice di Procedura Penale: Rinuncia alla querela

    Articolo 339 Codice di Procedura Penale: Rinuncia alla querela

    Art. 339 c.p.p. – Rinuncia alla querela

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria (57) o a un notaio, i quali, accertata l’identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.

    2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.

    3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all’azione civile (74) per le restituzioni e per il risarcimento del danno.

  • Articolo 340 Codice di Procedura Penale: Remissione della querela

    Articolo 340 Codice di Procedura Penale: Remissione della querela

    Art. 340 c.p.p. – Remissione della querela

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Remissione della querela

    1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.

    2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.

    3. Il curatore speciale previsto dall’articolo 155 comma 4 del codice penale è nominato a norma dell’articolo 338.

    4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto

  • Articolo 341 Codice di Procedura Penale: Istanza di procedimento

    Articolo 341 Codice di Procedura Penale: Istanza di procedimento

    Art. 341 c.p.p. – Istanza di procedimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Istanza di procedimento

    1. L’istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa con le forme della querela.

  • Articolo 342 Codice di Procedura Penale: Richiesta di procedimento

    Articolo 342 Codice di Procedura Penale: Richiesta di procedimento

    Art. 342 c.p.p. – Richiesta di procedimento

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Richiesta di procedimento

    1. La richiesta di procedimento è presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall’autorità competente.

  • Articolo 343 Codice di Procedura Penale: Autorizzazione a procedere

    Articolo 343 Codice di Procedura Penale: Autorizzazione a procedere

    Art. 343 c.p.p. – Autorizzazione a procedere

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Autorizzazione a procedere

    1. Qualora sia prevista l’autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell’articolo 344.

    2. Fino a quando non sia stata concessa l’autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l’autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all’interrogatorio solo se l’interessato lo richiede.

    3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell’articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, quando l’autorizzazione a procedere o l’autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346 .

    4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.

    5. L’autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.

  • Art. 344 c.p.p.: Richiesta di autorizzazione a procedere

    Art. 344 c.p.p.: Richiesta di autorizzazione a procedere

    Art. 344 c.p.p. – Richiesta di autorizzazione a procedere

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Richiesta di autorizzazione a procedere

    1. Il pubblico ministero chiede l’autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l’autorizzazione.

    2. Se la persona per la quale è necessaria l’autorizzazione è stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede l’autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida.

    3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l’autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede all’assunzione delle prove richieste dalle parti.

    4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria l’autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere separatamente contro gli imputati per i quali l’autorizzazione non è necessaria.