Autore: Andrea Marton

  • Articolo 782 Codice di Procedura Civile: Vigilanza del pretore

    Articolo 782 Codice di Procedura Civile: Vigilanza del pretore

    Art. 782 c.p.c. – Vigilanza del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

    Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.

  • Art. 781 c.p.c.: Notificazione del decreto di nomina

    Art. 781 c.p.c.: Notificazione del decreto di nomina

    Art. 781 c.p.c. – Notificazione del decreto di nomina

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto.

  • Art. 780 c.p.c.: Domanda dell’erede contro l’eredità

    Art. 780 c.p.c.: Domanda dell’erede contro l’eredità

    Art. 780 c.p.c. – Domanda dell’erede contro l’eredità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le domande dell’erede con beneficio d’inventario contro l’eredità sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza dell’eredità.

  • Art. 779 c.p.c.: Istanza di liquidazione proposta dai creditori

    Art. 779 c.p.c.: Istanza di liquidazione proposta dai creditori

    Art. 779 c.p.c. – Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’istanza dei creditori e legatari prevista nell’art. 509 del Codice civile si propone con ricorso.

    Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione dell’erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.

    PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51 . Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

    L’istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell’erede dal beneficio d’inventario.

    Se l’erede contesta l’esistenza delle condizioni previste nell’articolo 509 del codice civile il giudice provvede all’istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.

  • Art. 778 c.p.c.: Reclami contro lo stato di graduazione

    Art. 778 c.p.c.: Reclami contro lo stato di graduazione

    Art. 778 c.p.c. – Reclami contro lo stato di graduazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell’articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell’aperta successione.

    Il valore della causa è determinato da quello dell’attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell’articolo 15 per gli immobili.

    I reclami si propongono con citazione da notificarsi all’erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.

  • Art. 777 c.p.c.: Applicabilità delle norme agli altri casi di in

    Art. 777 c.p.c.: Applicabilità delle norme agli altri casi di in

    Art. 777 c.p.c. – Applicabilità delle norme agli altri casi d’inventario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni contenute in questa sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l’inventario dei beni dei minori.

  • Art. 776 c.p.c.: Consegna delle cose mobili inventariate

    Art. 776 c.p.c.: Consegna delle cose mobili inventariate

    Art. 776 c.p.c. – Consegna delle cose mobili inventariate

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre.

  • Art. 775 c.p.c.: Processo verbale d’inventario

    Art. 775 c.p.c.: Processo verbale d’inventario

    Art. 775 c.p.c. – Processo verbale d’inventario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il processo verbale d’inventario contiene:

    1) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;

    2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento;

    3) l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;

    4) l’indicazione delle altre attività e passività;

    5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

    Se alcuno degli interessati contesta l’opportunità d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

  • Articolo 774 Codice di Procedura Civile: Rinvio delle operazioni

    Articolo 774 Codice di Procedura Civile: Rinvio delle operazioni

    Art. 774 c.p.c. – Rinvio delle operazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando l’inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l’ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.

  • Articolo 773 Codice di Procedura Civile: Nomina di stimatore

    Articolo 773 Codice di Procedura Civile: Nomina di stimatore

    Art. 773 c.p.c. – Nomina di stimatore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale che procede all’inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.

  • Art. 772 c.p.c.: Avviso dell’inizio dell’inventario

    Art. 772 c.p.c.: Avviso dell’inizio dell’inventario

    Art. 772 c.p.c. – Avviso dell’inizio dell’inventario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale che procede all’inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.

    L’avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all’inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l’inventario, è nominato con decreto dal giudice per rappresentarli.

  • Art. 771 c.p.c.: Persone che hanno diritto ad assistere all’inve

    Art. 771 c.p.c.: Persone che hanno diritto ad assistere all’inve

    Art. 771 c.p.c. – Persone che hanno diritto di assistere all’inventario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Hanno diritto di assistere alla formazione dell’inventario:

    1) il coniuge superstite;

    2) gli eredi legittimi presunti;

    3) l’esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;

    4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.