Autore: Andrea Marton

  • Art. 768 bis Codice Civile: Nozione

    Art. 768 bis Codice Civile: Nozione

    Art. 768-bis c.c. – Nozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

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    È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

  • Art. 768 ter Codice Civile: Forma

    Art. 768 ter Codice Civile: Forma

    Art. 768-ter c.c. – Forma

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

  • Articolo 768-quater Codice Civile: Partecipazione

    Articolo 768-quater Codice Civile: Partecipazione

    Art. 768-quater c.c. – Partecipazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

    Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

    I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

    Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

  • Articolo 768-quinquies Codice Civile: Vizi del consenso

    Articolo 768-quinquies Codice Civile: Vizi del consenso

    Art. 768-quinquies c.c. – Vizi del consenso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.

    L’azione si prescrive nel termine di un anno.

  • Articolo 768-sexies Codice Civile: Rapporti con i terzi

    Articolo 768-sexies Codice Civile: Rapporti con i terzi

    Art. 768-sexies c.c. – Rapporti con i terzi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    All’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.

    L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’articolo 768-quinquies.

  • Articolo 768-septies Codice Civile: Scioglimento

    Articolo 768-septies Codice Civile: Scioglimento

    Art. 768-septies c.c. – Scioglimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:

    1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

    2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

  • Articolo 768-octies Codice Civile: Controversie

    Articolo 768-octies Codice Civile: Controversie

    Art. 768-octies c.c. – Controversie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 .

  • Art. 769 Codice Civile: Definizione

    Art. 769 Codice Civile: Definizione

    Art. 769 c.c. – Definizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

    Spiegazione

    La donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a suo favore di un proprio diritto o assumendo verso di essa un’obbligazione. È un atto a titolo gratuito, fondato sull’intento di beneficiare l’altra parte senza corrispettivo.

    Come funziona e quando si applica

    Richiede di regola l’atto pubblico notarile con due testimoni a pena di nullità (art. 782), salvo la donazione di modico valore di beni mobili (art. 783). Va distinta dalle liberalità indirette e dagli atti a titolo oneroso. Lo «spirito di liberalità» (animus donandi) è l’elemento causale tipico.

    Esempio pratico

    Donare a un figlio una somma di denaro o un immobile richiede l’atto notarile; regalare un oggetto di modico valore, invece, è valido con la semplice consegna.

    Domande frequenti

    La donazione richiede il notaio?

    Sì, di regola serve l’atto pubblico con due testimoni a pena di nullità; fa eccezione la donazione di modico valore di beni mobili, valida con la consegna.

    Cosa significa «spirito di liberalità»?

    L’intenzione di arricchire un’altra persona senza ricevere nulla in cambio: è l’elemento che caratterizza la donazione.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    La donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a suo favore di un proprio diritto o assumendo verso di essa un’obbligazione. È un atto a titolo gratuito, fondato sull’intento di beneficiare l’altra parte senza corrispettivo.

    Come funziona e quando si applica

    Richiede di regola l’atto pubblico notarile con due testimoni a pena di nullità (art. 782), salvo la donazione di modico valore di beni mobili (art. 783). Va distinta dalle liberalità indirette e dagli atti a titolo oneroso. Lo «spirito di liberalità» (animus donandi) è l’elemento causale tipico.

    Esempio pratico

    Donare a un figlio una somma di denaro o un immobile richiede l’atto notarile; regalare un oggetto di modico valore, invece, è valido con la semplice consegna.

    Domande frequenti

    La donazione richiede il notaio?

    Sì, di regola serve l’atto pubblico con due testimoni a pena di nullità; fa eccezione la donazione di modico valore di beni mobili, valida con la consegna.

    Cosa significa «spirito di liberalità»?

    L’intenzione di arricchire un’altra persona senza ricevere nulla in cambio: è l’elemento che caratterizza la donazione.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 770 Codice Civile: Donazione rimuneratoria

    Articolo 770 Codice Civile: Donazione rimuneratoria

    Art. 770 c.c. – Donazione rimuneratoria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione.

    Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

    Spiegazione

    La donazione rimuneratoria è quella fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.

    Come funziona e quando si applica

    La donazione rimuneratoria resta una donazione (con le sue forme), ma con un regime in parte particolare (ad esempio non è soggetta a revoca per ingratitudine o sopravvenienza di figli, art. 805). Le liberalità d’uso, invece, non sono donazioni e non richiedono l’atto notarile.

    Esempio pratico

    Regalare un orologio di valore al professionista che ci ha aiutato gratuitamente, per riconoscenza, è una donazione rimuneratoria; la piccola mancia o il regalo d’uso, invece, non è donazione.

    Domande frequenti

    Cos’è una donazione rimuneratoria?

    Una donazione fatta per riconoscenza, per i meriti del beneficiario o per speciale rimunerazione.

    Il regalo d’uso è una donazione?

    No: la liberalità conforme agli usi, fatta in occasione di servizi o ricorrenze, non è una vera donazione.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 771 Codice Civile: Donazione di beni futuri

    Articolo 771 Codice Civile: Donazione di beni futuri

    Art. 771 c.c. – Donazione di beni futuri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante.

    Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

    Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

  • Articolo 772 Codice Civile: Donazione di prestazioni periodiche

    Articolo 772 Codice Civile: Donazione di prestazioni periodiche

    Art. 772 c.c. – Donazione di prestazioni periodiche

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall’atto una diversa volontà.

  • Articolo 773 Codice Civile: Donazione a più donatari

    Articolo 773 Codice Civile: Donazione a più donatari

    Art. 773 c.c. – Donazione a più donatari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s’intende fatta per parti uguali, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

    È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.