Autore: Andrea Marton

  • Art. 775 c.p.c.: Processo verbale d’inventario

    Art. 775 c.p.c.: Processo verbale d’inventario

    Art. 775 c.p.c. – Processo verbale d’inventario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il processo verbale d’inventario contiene:

    1) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;

    2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento;

    3) l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;

    4) l’indicazione delle altre attività e passività;

    5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

    Se alcuno degli interessati contesta l’opportunità d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

  • Articolo 774 Codice di Procedura Civile: Rinvio delle operazioni

    Articolo 774 Codice di Procedura Civile: Rinvio delle operazioni

    Art. 774 c.p.c. – Rinvio delle operazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando l’inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l’ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.

  • Articolo 773 Codice di Procedura Civile: Nomina di stimatore

    Articolo 773 Codice di Procedura Civile: Nomina di stimatore

    Art. 773 c.p.c. – Nomina di stimatore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale che procede all’inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.

  • Art. 772 c.p.c.: Avviso dell’inizio dell’inventario

    Art. 772 c.p.c.: Avviso dell’inizio dell’inventario

    Art. 772 c.p.c. – Avviso dell’inizio dell’inventario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale che procede all’inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.

    L’avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all’inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l’inventario, è nominato con decreto dal giudice per rappresentarli.

  • Art. 771 c.p.c.: Persone che hanno diritto ad assistere all’inve

    Art. 771 c.p.c.: Persone che hanno diritto ad assistere all’inve

    Art. 771 c.p.c. – Persone che hanno diritto di assistere all’inventario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Hanno diritto di assistere alla formazione dell’inventario:

    1) il coniuge superstite;

    2) gli eredi legittimi presunti;

    3) l’esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;

    4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

  • Art. 770 c.p.c.: Inventario da eseguirsi dal notaio

    Art. 770 c.p.c.: Inventario da eseguirsi dal notaio

    Art. 770 c.p.c. – Inventario da eseguirsi dal notaio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Quando all’inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:

    1) le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756;

    2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell’istanza e del decreto di rimozione;

    3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto o del loro indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto .

    La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all’inventario.

  • Articolo 769 Codice di Procedura Civile: Istanza

    Articolo 769 Codice di Procedura Civile: Istanza

    Art. 769 c.p.c. – Istanza

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’inventario può essere chiesto al giudice di pace dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal giudice di pace.

    L’istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace.

    Il giudice di pace provvede con decreto.

    Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.

  • Articolo 768 Codice di Procedura Civile: Disposizione generale

    Articolo 768 Codice di Procedura Civile: Disposizione generale

    Art. 768 c.p.c. – Disposizione generale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.

  • Art. 767 c.p.c.: Alterazioni nello stato dei sigilli

    Art. 767 c.p.c.: Alterazioni nello stato dei sigilli

    Art. 767 c.p.c. – Alterazioni nello stato dei sigilli

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.

    Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell’inventario.

  • Art. 766 c.p.c.: Avviso alle persone interessate

    Art. 766 c.p.c.: Avviso alle persone interessate

    Art. 766 c.p.c. – Avviso alle persone interessate

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell’articolo 772, alle persone indicate nell’articolo 771.

  • Articolo 765 Codice di Procedura Civile: Ufficiale procedente

    Articolo 765 Codice di Procedura Civile: Ufficiale procedente

    Art. 765 c.p.c. – Ufficiale procedente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769.

    Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del giudice di pace.PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116 .

  • Articolo 764 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Articolo 764 Codice di Procedura Civile: Opposizione

    Art. 764 c.p.c. – Opposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice di pace .

    Il giudice fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell’opponente.

    Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall’inventario e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.