Autore: Andrea Marton

  • Articolo 763 Codice di Procedura Civile: Provvedimento di rimozione

    Articolo 763 Codice di Procedura Civile: Provvedimento di rimozione

    Art. 763 c.p.c. – Provvedimento di rimozione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice di pace su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753 numeri 1, 2 e 4.

    Nei casi previsti nell’articolo 754 può essere ordinata anche d’ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario.

    L’istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.

  • Articolo 762 Codice di Procedura Civile: Termine

    Articolo 762 Codice di Procedura Civile: Termine

    Art. 762 c.p.c. – Termine

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.

    Se alcuno degli eredi è minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finchè non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.

  • Articolo 761 Codice di Procedura Civile: Accesso nei luoghi sigillati

    Articolo 761 Codice di Procedura Civile: Accesso nei luoghi sigillati

    Art. 761 c.p.c. – Accesso nei luoghi sigillati

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il giudice e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l’apposizione dei sigilli, finchè non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell’articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l’accesso per urgenti motivi.

  • Art. 760 c.p.c.: Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventa

    Art. 760 c.p.c.: Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventa

    Art. 760 c.p.c. – Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l’inventario può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.

    Esaurito l’inventario, non si fa luogo all’apposizione dei sigilli, salvo che l’inventario sia impugnato.

  • Art. 759 c.p.c.: Informazioni e nomina del custode

    Art. 759 c.p.c.: Informazioni e nomina del custode

    Art. 759 c.p.c. – Informazioni e nomina del custode

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.

    Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.

  • Art. 758 c.p.c.: Cose su cui non si possono apporre sigilli e co

    Art. 758 c.p.c.: Cose su cui non si possono apporre sigilli e co

    Art. 758 c.p.c. – Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all’uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.

    Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.

  • Art. 757 c.p.c.: Conservazione di testamenti e di carte

    Art. 757 c.p.c.: Conservazione di testamenti e di carte

    Art. 757 c.p.c. – Conservazione di testamenti e di carte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel procedere all’apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il pretore provvede alla conservazione di essi.

    Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto in presenza delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori.

  • Articolo 756 Codice di Procedura Civile: Custodia delle chiavi

    Articolo 756 Codice di Procedura Civile: Custodia delle chiavi

    Art. 756 c.p.c. – Custodia delle chiavi

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finchè non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.

  • Articolo 755 Codice di Procedura Civile: Poteri del pretore

    Articolo 755 Codice di Procedura Civile: Poteri del pretore

    Art. 755 c.p.c. – Poteri del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se le porte sono chiuse, o s’incontrano ostacoli all’apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l’apposizione, il giudice può ordinare l’apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.

  • Articolo 754 Codice di Procedura Civile: Apposizione d’ufficio

    Articolo 754 Codice di Procedura Civile: Apposizione d’ufficio

    Art. 754 c.p.c. – Apposizione d’ufficio

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’apposizione dei sigilli è disposta d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:

    1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo;

    2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;

    3) se il defunto è stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.

    La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.

    Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.

  • Art. 753 c.p.c.: Persone che possono chiedere l’apposizione

    Art. 753 c.p.c.: Persone che possono chiedere l’apposizione

    Art. 753 c.p.c. – Persone che possono chiedere l’apposizione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Possono chiedere l’apposizione dei sigilli:

    1) l’esecutore testamentario;

    2) coloro che possono avere diritto alla successione;

    3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;

    4) i creditori.

    L’istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale .

  • Articolo 752 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Articolo 752 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Art. 752 c.p.c. – Giudice competente

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    All’apposizione dei sigilli procede il tribunale.

    Nei comuni in cui non ha sede il tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso d’urgenza, dal conciliatore. Il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale.