Autore: Andrea Marton

  • Articolo 774 Codice Civile: Capacità di donare

    Articolo 774 Codice Civile: Capacità di donare

    Art. 774 c.c. – Capacità di donare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.

    Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale.

  • Art. 775 Codice Civile: Donazione fatta da persona incapace d’in

    Art. 775 Codice Civile: Donazione fatta da persona incapace d’in

    Art. 775 c.c. – Donazione fatta da persona incapace d’intendere o di volere

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

    L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.

  • Art. 776 Codice Civile: Donazione fatta dall’inabilitato

    Art. 776 Codice Civile: Donazione fatta dall’inabilitato

    Art. 776 c.c. – Donazione fatta dall’inabilitato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione fatta dall’inabilitato, anche se anteriore alla sentenza d’inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio d’inabilitazione.

    Il curatore dell’inabilitato per prodigalità può chiedere l’annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all’inizio del giudizio d’inabilitazione.

  • Art. 777 c.c.: Donazioni fatte da rappresentanti di persone inca

    Art. 777 c.c.: Donazioni fatte da rappresentanti di persone inca

    Art. 777 c.c. – Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

    Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato.

  • Articolo 778 Codice Civile: Mandato a donare

    Articolo 778 Codice Civile: Mandato a donare

    Art. 778 c.c. Mandato a donare

    In vigore

    È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione. È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso. È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

  • Articolo 779 Codice Civile: Donazione a favore del tutore o protutore

    Articolo 779 Codice Civile: Donazione a favore del tutore o protutore

    Art. 779 c.c. – Donazione a favore del tutore o protutore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo.

    Si applicano le disposizioni dell’art. 599.

  • Art. 780 Codice Civile: Abrogato

    Art. 780 Codice Civile: Abrogato

    Art. 780 c.c. [Abrogato]

    In vigore

    riconoscibile] (1) […]

  • Articolo 781 Codice Civile: [Dichiarata incostituzionale]

    Articolo 781 Codice Civile: [Dichiarata incostituzionale]

    Art. 781 c.c. – Donazione tra coniugi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l’uno all’altro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi.

  • Articolo 782 Codice Civile: Forma della donazione

    Articolo 782 Codice Civile: Forma della donazione

    Art. 782 c.c. – Forma della donazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

    L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.

    Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

    COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127 COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192 .

  • Articolo 783 Codice Civile: Donazioni di modico valore

    Articolo 783 Codice Civile: Donazioni di modico valore

    Art. 783 c.c. – Donazioni di modico valore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.

    La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

  • Articolo 784 Codice Civile: Donazione a nascituri

    Articolo 784 Codice Civile: Donazione a nascituri

    Art. 784 c.c. – Donazione a nascituri

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benchè non ancora concepiti.

    L’accettazione della donazione a favore di nascituri benchè non concepiti, è regolata dalle disposizioni degli articoli 320 e 321.

    Salvo diversa disposizione del donante, l’amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario.

  • Articolo 785 Codice Civile: Donazione in riguardo di matrimonio

    Articolo 785 Codice Civile: Donazione in riguardo di matrimonio

    Art. 785 c.c. Donazione in riguardo di matrimonio

    In vigore

    La donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio. L’annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio. La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo.