Autore: Andrea Marton

  • Art. 757 Codice Civile: Diritto dell’erede sulla propria quota

    Art. 757 Codice Civile: Diritto dell’erede sulla propria quota

    Art. 757 c.c. – Diritto dell’erede sulla propria quota

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

  • Articolo 758 Codice Civile: Garanzie tra coeredi

    Articolo 758 Codice Civile: Garanzie tra coeredi

    Art. 758 c.c. – Garanzia tra coeredi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.

    La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa.

  • Articolo 759 Codice Civile: Evizione subita da un coerede

    Articolo 759 Codice Civile: Evizione subita da un coerede

    Art. 759 c.c. – Evizione subita da un coerede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall’articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione.

    Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita tra l’erede che ha sofferto l’evizione e tutti gli eredi solventi.

  • Articolo 760 Codice Civile: Inesigibilità di crediti

    Articolo 760 Codice Civile: Inesigibilità di crediti

    Art. 760 c.c. – Inesigibilità di crediti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non è dovuta garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l’insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.

    La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.

  • Articolo 761 Codice Civile: Annullamento per violenza o dolo

    Articolo 761 Codice Civile: Annullamento per violenza o dolo

    Art. 761 c.c. – Annullamento per violenza o dolo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza o di dolo.

    L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto.

  • Articolo 762 Codice Civile: Omissione di beni ereditari

    Articolo 762 Codice Civile: Omissione di beni ereditari

    Art. 762 c.c. – Omissione di beni ereditari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’omissione di uno o più beni dell’eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

  • Articolo 763 Codice Civile: Rescissione per lesione

    Articolo 763 Codice Civile: Rescissione per lesione

    Art. 763 c.c. – Rescissione per lesione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

    La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad esso spettante.

    L’azione si prescrive in due anni dalla divisione.

  • Articolo 764 Codice Civile: Atti diversi dalla divisione

    Articolo 764 Codice Civile: Atti diversi dalla divisione

    Art. 764 c.c. – Atti diversi dalla divisione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

    L’azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.

  • Art. 765 c.c.: Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

    Art. 765 c.c.: Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

    Art. 765 c.c. – Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

  • Articolo 766 Codice Civile: Stima dei beni

    Articolo 766 Codice Civile: Stima dei beni

    Art. 766 c.c. – Stima dei beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

  • Articolo 767 Codice Civile: Facoltà del coerede di dare il supplemento

    Articolo 767 Codice Civile: Facoltà del coerede di dare il supplemento

    Art. 767 c.c. – Facoltà del coerede di dare il supplemento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il coerede contro il quale è promossa l’azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all’attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.

  • Articolo 768 Codice Civile: Alienazione della porzione ereditaria

    Articolo 768 Codice Civile: Alienazione della porzione ereditaria

    Art. 768 c.c. – Alienazione della porzione ereditaria

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l’alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata.

    Il coerede non perde il diritto di proporre l’impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.