Art. 757 c.c. – Diritto dell’erede sulla propria quota
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.
