Autore: Andrea Marton

  • Articolo 787 Codice di Procedura Civile: Vendita di mobili

    Articolo 787 Codice di Procedura Civile: Vendita di mobili

    Art. 787 c.p.c. – Vendita di mobili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista

    delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della

    vendita.

    Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

  • Articolo 786 Codice di Procedura Civile: Direzione delle operazioni

    Articolo 786 Codice di Procedura Civile: Direzione delle operazioni

    Art. 786 c.p.c. – Direzione delle operazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio.

  • Art. 785 c.p.c.: Pronuncia sulla domanda di divisione

    Art. 785 c.p.c.: Pronuncia sulla domanda di divisione

    Art. 785 c.p.c. – Pronuncia sulla domanda di divisione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell’articolo 187.

  • Articolo 784 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio necessario

    Articolo 784 Codice di Procedura Civile: Litisconsorzio necessario

    Art. 784 c.p.c. – Litisconsorzio necessario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono.

  • Articolo 783 Codice di Procedura Civile: Vendita di beni ereditari

    Articolo 783 Codice di Procedura Civile: Vendita di beni ereditari

    Art. 783 c.p.c. – Vendita di beni ereditari

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario, salvo che il giudice, con decreto motivato, non disponga altrimenti.

    La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.

  • Articolo 782 Codice di Procedura Civile: Vigilanza del pretore

    Articolo 782 Codice di Procedura Civile: Vigilanza del pretore

    Art. 782 c.p.c. – Vigilanza del giudice

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

    Gli atti del curatore che eccedono l’ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.

  • Art. 781 c.p.c.: Notificazione del decreto di nomina

    Art. 781 c.p.c.: Notificazione del decreto di nomina

    Art. 781 c.p.c. – Notificazione del decreto di nomina

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Il decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto.

  • Art. 780 c.p.c.: Domanda dell’erede contro l’eredità

    Art. 780 c.p.c.: Domanda dell’erede contro l’eredità

    Art. 780 c.p.c. – Domanda dell’erede contro l’eredità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le domande dell’erede con beneficio d’inventario contro l’eredità sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza dell’eredità.

  • Art. 779 c.p.c.: Istanza di liquidazione proposta dai creditori

    Art. 779 c.p.c.: Istanza di liquidazione proposta dai creditori

    Art. 779 c.p.c. – Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’istanza dei creditori e legatari prevista nell’art. 509 del Codice civile si propone con ricorso.

    Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione dell’erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.

    PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51 . Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

    L’istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell’erede dal beneficio d’inventario.

    Se l’erede contesta l’esistenza delle condizioni previste nell’articolo 509 del codice civile il giudice provvede all’istruzione della causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.

  • Art. 778 c.p.c.: Reclami contro lo stato di graduazione

    Art. 778 c.p.c.: Reclami contro lo stato di graduazione

    Art. 778 c.p.c. – Reclami contro lo stato di graduazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell’articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell’aperta successione.

    Il valore della causa è determinato da quello dell’attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell’articolo 15 per gli immobili.

    I reclami si propongono con citazione da notificarsi all’erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.

  • Art. 777 c.p.c.: Applicabilità delle norme agli altri casi di in

    Art. 777 c.p.c.: Applicabilità delle norme agli altri casi di in

    Art. 777 c.p.c. – Applicabilità delle norme agli altri casi d’inventario

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni contenute in questa sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l’inventario dei beni dei minori.

  • Art. 776 c.p.c.: Consegna delle cose mobili inventariate

    Art. 776 c.p.c.: Consegna delle cose mobili inventariate

    Art. 776 c.p.c. – Consegna delle cose mobili inventariate

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre.