Autore: Andrea Marton

  • Art. 597 c.p.p.: Cognizione del giudice di appello

    Art. 597 c.p.p.: Cognizione del giudice di appello

    Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Cognizione del giudice di appello

    1. L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

    2. Quando appellante è il pubblico ministero:

    a) se l’appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

    b) se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

    c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

    3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

    4. In ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

    5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’articolo 69 del codice penale.

  • Art. 598 c.p.p.: Estensione delle norme sul giudizio di primo gr

    Art. 598 c.p.p.: Estensione delle norme sul giudizio di primo gr

    Art. 598 c.p.p. – Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello

    1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

  • Art. 599 c.p.p.: Decisioni in Camera di consiglio

    Art. 599 c.p.p.: Decisioni in Camera di consiglio

    Art. 599 c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti

    1. Quando dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall’articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale .

    2. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire.

    3. Nel caso di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell’articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008 N. 92 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008 N. 92 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125.

  • Art. 600 c.p.p.: Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle co

    Art. 600 c.p.p.: Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle co

    Art. 600 c.p.p. – Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle condanne civili

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti in ordine all’esecuzione delle condanne civili

    1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell’articolo 540 comma 1 ovvero l’ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.

    2. Il responsabile civile e l’imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.

    3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l’esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno.

    Spiegazione

    Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla provvisoria esecuzione delle condanne civili, vi può provvedere il giudice dell’impugnazione, su richiesta della parte civile.

    Come funziona e quando si applica

    La norma completa la disciplina dell’art. 540 c.p.p., consentendo in appello di ottenere – o di sospendere – la provvisoria esecutività delle statuizioni civili contenute nella sentenza penale.

    Esempio pratico

    Il tribunale ha condannato l’imputato al risarcimento ma non ha deciso sulla provvisoria esecuzione: la parte civile può chiederla alla corte d’appello.

    Domande frequenti

    Cosa si fa se il giudice non si pronuncia sulla provvisoria esecuzione civile?

    La parte civile può rivolgersi al giudice dell’impugnazione, che provvede ai sensi dell’art. 600 c.p.p.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Articolo 601 Codice di Procedura Penale: Atti preliminari al giudizio

    Articolo 601 Codice di Procedura Penale: Atti preliminari al giudizio

    Art. 601 c.p.p. – Atti preliminari al giudizio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Atti preliminari al giudizio

    1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell’imputato appellante; ordina altresì la citazione dell’imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi previsti dall’articolo 587.

    2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127.

    3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall’articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g) , l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza nonché l’indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l’avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante o, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l’avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni.

    4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

    5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori. L’avviso è, altresì, comunicato al procuratore generale.

    6. Il decreto di citazione è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo , se non contiene l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’articolo 429 comma 1 lettera f).

  • Articolo 602 Codice di Procedura Penale: Dibattimento di appello

    Articolo 602 Codice di Procedura Penale: Dibattimento di appello

    Art. 602 c.p.p. – Dibattimento di appello

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Dibattimento di appello 1.

    Fuori dei casi previsti dall’articolo 599, quando dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza.

    Nell’udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

    1-bis.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

    2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008 N. 92 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N,. 125.

    3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

    4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell’articolo 523.

  • Art. 603 c.p.p.: Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale

    Art. 603 c.p.p.: Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale

    Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale

    1. Quando una parte, nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l’assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

    2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall’articolo 495 comma 1.

    3. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria.

    3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.

    3-ter. Il giudice dispone altresì la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’imputato ne fa richiesta ai sensi dell’articolo 604, commi 5-ter e 5-quater. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato ai sensi dell’articolo 420-bis, comma 3, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell’articolo 190- bis.

    4. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 APRILE 2014, N. 67.

    5. Il giudice provvede con ordinanza, nel contraddittorio delle parti.

    6. Alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

  • Articolo 604 Codice di Procedura Penale: Questioni di nullità

    Articolo 604 Codice di Procedura Penale: Questioni di nullità

    Art. 604 c.p.p. – Questioni di nullità

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Questioni di nullità

    1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall’articolo 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.

    2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.

    3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni.

    4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell’articolo 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate nell’articolo 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.

    5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l’atto non fornisce elementi necessari al giudizio.

    5-bis. Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell’atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.

    5-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

    a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;

    b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

    5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo che questi chieda l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 ovvero l’oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta l’istanza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte.

    6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l’azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.

    7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.

    8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

  • Articolo 605 Codice di Procedura Penale: Sentenza

    Articolo 605 Codice di Procedura Penale: Sentenza

    Art. 605 c.p.p. – Sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sentenza

    1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.

    2. Le pronunce del giudice di appello sull’azione civile sono immediatamente esecutive.

    3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l’esecuzione e non è stato proposto ricorso per cassazione.

  • Articolo 606 Codice di Procedura Penale: Casi di ricorso

    Articolo 606 Codice di Procedura Penale: Casi di ricorso

    Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Casi di ricorso

    1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

    a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

    b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale;

    c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;

    d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2;

    e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

    2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

    2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

    3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

  • Articolo 607 Codice di Procedura Penale: Ricorso dell’imputato

    Articolo 607 Codice di Procedura Penale: Ricorso dell’imputato

    Art. 607 c.p.p. – Ricorso dell’imputato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ricorso dell’imputato

    1. L’imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.

    2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.

  • Art. 608 c.p.p.: Ricorso del pubblico ministero

    Art. 608 c.p.p.: Ricorso del pubblico ministero

    Art. 608 c.p.p. – Ricorso del pubblico ministero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ricorso del pubblico ministero

    1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.

    1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606

    2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

    3. COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51.

    4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall’articolo 569 e da altre disposizioni di legge.