Autore: Andrea Marton

  • Articolo 547 Codice di Procedura Penale: Correzione della sentenza

    Articolo 547 Codice di Procedura Penale: Correzione della sentenza

    Art. 547 c.p.p. – Correzione della sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Correzione della sentenza

    1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall’articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell’articolo 130.

  • Articolo 548 Codice di Procedura Penale: Deposito della sentenza

    Articolo 548 Codice di Procedura Penale: Deposito della sentenza

    Art. 548 c.p.p. – Deposito della sentenza

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Deposito della sentenza

    1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall’articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

    2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell’articolo 544 comma 3, l’avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza.

    3. L’avviso di deposito con l’estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.

  • Art. 549 c.p.p.: Norme applicabili al procedimento davanti al tr

    Art. 549 c.p.p.: Norme applicabili al procedimento davanti al tr

    Art. 549 c.p.p. – Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

  • Art. 550 c.p.p.: Casi di citazione diretta a giudizio

    Art. 550 c.p.p.: Casi di citazione diretta a giudizio

    Art. 550 c.p.p. – Casi di citazione diretta a giudizio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.

    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo e quarto comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché quando si procede per i reati previsti:

    a) dall’articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

    b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

    c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

    d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    e) dall’articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

    f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

    3. Se il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall’articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

  • Articolo 551 Codice di Procedura Penale: Procedimenti connessi

    Articolo 551 Codice di Procedura Penale: Procedimenti connessi

    Art. 551 c.p.p. – Procedimenti connessi

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell’articolo 416.

  • Art. 552 c.p.p.: Decreto di citazione a giudizio

    Art. 552 c.p.p.: Decreto di citazione a giudizio

    Art. 552 c.p.p. – Decreto di citazione a giudizio

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

    a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con indicazione dei difensori;

    b) l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

    c) l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’identificazione dei relativi articoli di legge;

    d) l’indicazione del giudice competente per l’udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;

    ;

    e) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

    f) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, entro il termine di cui all’articolo 554-ter, comma 2, può presentare le richieste previste dagli articoli 438, 444 e 464-bis ovvero presentare domanda di oblazione;

    g) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

    h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste;

    h-bis) l’avviso che l’imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.

    1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

    1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.

    2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.

    3. Il decreto di citazione è notificato, a pena di nullità, all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

    4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria.

  • Art. 553 c.p.p.: Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza

    Art. 553 c.p.p.: Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza

    Art. 553 c.p.p. – Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione (predibattimentale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    )

    1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice , unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

  • Articolo 554 Codice di Procedura Penale: Atti urgenti

    Articolo 554 Codice di Procedura Penale: Atti urgenti

    Art. 554 c.p.p. – Atti urgenti

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell’articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell’articolo 553, comma 1.

  • Art. 555 c.p.p.: Udienza di comparizione a seguito della citazio

    Art. 555 c.p.p.: Udienza di comparizione a seguito della citazio

    Art. 555 c.p.p. – Udienza (dibattimentale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    a seguito della citazione diretta)

    1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza dibattimentale , le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 di cui intendono chiedere l’esame.

    2.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

    3.

    COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 .

    4.

    Le parti , dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove , illustrandone esclusivamente l’ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1 ; inoltre, le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.

    5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

  • Art. 556 c.p.p.: Giudizio abbreviato e applicazione della pena s

    Art. 556 c.p.p.: Giudizio abbreviato e applicazione della pena s

    Art. 556 c.p.p. – Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Per il giudizio abbreviato e per l’applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

    2. Se manca l’udienza preliminare si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell’articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giuduce, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio .

  • Articolo 557 Codice di Procedura Penale: Procedimento per decreto

    Articolo 557 Codice di Procedura Penale: Procedimento per decreto

    Art. 557 c.p.p. – Procedimento per decreto

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o presenta domanda di oblazione.

    2. Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

    3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

  • Art. 558 c.p.p.: Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo

    Art. 558 c.p.p.: Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo

    Art. 558 c.p.p. – Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell’articolo 97, comma 3.

    2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l’arrestato all’udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall’arresto. Non si applica la disposizione prevista dall’articolo 386, comma 4.

    3. Il giudice al quale viene presentato l’arrestato autorizza l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l’arrestato per la convalida dell’arresto.

    4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’art. 391, in quanto compatibili.

    4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284.

    In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto, o in caso di pericolosità dell’arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. Nondimeno, se l’arrestato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, in caso di mancanza o indisponibilità di uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto, il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Quando l’arrestato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni e ricorrono le circostanze di cui periodo che precede, il pubblico ministero può disporre che l’arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

    4-ter.

    Fermo quanto previsto dal comma 4-bis, quarto e quinto periodo, nei casi previsti dall’articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo.

    5. Se l’arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi consentono.

    6. Se l’arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamentè al giudizio. Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell’articolo 380, comma 3, il giudice, se l’arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione.

    7. L’imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

    8. Subito dopo l’udienza di convalida, l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 452, comma 2.

    9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall’articolo 449, commi 4 e 5.