Autore: Andrea Marton

  • Articolo 733 Codice Civile: Norme date dal testatore per la divisione

    Articolo 733 Codice Civile: Norme date dal testatore per la divisione

    Art. 733 c.c. Norme date dal testatore per la divisione

    In vigore

    Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore. Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l’autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.

  • Articolo 734 Codice Civile: Divisione fatta dal testatore

    Articolo 734 Codice Civile: Divisione fatta dal testatore

    Art. 734 c.c. – Divisione fatta dal testatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

    Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.

  • Art. 735 c.c.: Preterizione di eredi e lesione di legittima

    Art. 735 c.c.: Preterizione di eredi e lesione di legittima

    Art. 735 c.c. – Preterizione di eredi e lesione di legittima

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla.

    Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi.

  • Articolo 736 Codice Civile: Consegna dei documenti

    Articolo 736 Codice Civile: Consegna dei documenti

    Art. 736 c.c. – Consegna dei documenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati.

    I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l’obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all’intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal giudice di pace del luogo dell’aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.

  • Articolo 737 Codice Civile: Soggetti tenuti alla collazione

    Articolo 737 Codice Civile: Soggetti tenuti alla collazione

    Art. 737 c.c. – Soggetti tenuti alla collazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Soggetti tenuti alla collazione.

    I figli …

    e i loro discendenti …

    ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

    La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

  • Articolo 738 Codice Civile: Limiti della collazione per il coniuge

    Articolo 738 Codice Civile: Limiti della collazione per il coniuge

    Art. 738 c.c. – Limiti della collazione per il coniuge

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge .

  • Art. 739 Codice Civile: Donazioni ai discendenti o al coniuge de

    Art. 739 Codice Civile: Donazioni ai discendenti o al coniuge de

    Art. 739 c.c. – Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

    Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

  • Art. 740 Codice Civile: Donazioni fatte all’ascendente dell’erede

    Art. 740 Codice Civile: Donazioni fatte all’ascendente dell’erede

    Art. 740 c.c. – Donazioni fatte all’ascendente dell’erede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo .

  • Articolo 741 Codice Civile: Collazione di assegnazioni varie

    Articolo 741 Codice Civile: Collazione di assegnazioni varie

    Art. 741 c.c. – Collazione di assegnazioni varie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti .

  • Articolo 742 Codice Civile: Spese non soggette a collazione

    Articolo 742 Codice Civile: Spese non soggette a collazione

    Art. 742 c.c. – Spese non soggette a collazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.

    Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

    Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell’art. 770.

  • Art. 743 Codice Civile: Società contratta con l’erede

    Art. 743 Codice Civile: Società contratta con l’erede

    Art. 743 c.c. – Società contratta con l’erede

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.

  • Articolo 744 Codice Civile: Perimento della cosa donata

    Articolo 744 Codice Civile: Perimento della cosa donata

    Art. 744 c.c. – Perimento della cosa donata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.