Autore: Andrea Marton

  • Articolo 48 Codice di Procedura Penale: Decisione

    Articolo 48 Codice di Procedura Penale: Decisione

    Art. 48 c.p.p. – Decisione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

    2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d’inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell’articolo 610, comma 1.

    3. L’avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall’apposita sezione prevista dall’articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.

    4. L’ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l’ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

    5. Fermo quanto disposto dall’articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione.

    Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

    6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro , che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta .

    6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente

  • Art. 49 c.p.p.: Nuova richiesta di rimessione

    Art. 49 c.p.p.: Nuova richiesta di rimessione

    Art. 49 c.p.p. – Nuova richiesta di rimessione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

    2. L’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.

    3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

    4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.

  • Articolo 50 Codice di Procedura Penale: Azione penale

    Articolo 50 Codice di Procedura Penale: Azione penale

    Art. 50 c.p.p. – Azione penale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Azione penale

    1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.

    2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata di ufficio.

    3. L’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

  • Art. 51 c.p.p.: Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del

    Art. 51 c.p.p.: Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del

    Art. 51 c.p.p. – Uffici del pubblico ministero – Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Uffici del pubblico ministero – Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

    1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

    a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

    b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

    2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall’articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.

    3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

    3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602, 416-bis , 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

    3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

    3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N.

    125.

    3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies, 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 628-bis, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, o per i delitti di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui all’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

  • Articolo 52 Codice di Procedura Penale: Astensione

    Articolo 52 Codice di Procedura Penale: Astensione

    Art. 52 c.p.p. – Astensione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Astensione

    1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

    2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell’ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.

    3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione.

    4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all’ufficio ugualmente competente determinato a norma dell’articolo 11.

  • Art. 53 c.p.p.: Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. C

    Art. 53 c.p.p.: Autonomia del pubblico ministero nell’udienza. C

    Art. 53 c.p.p. – Autonomia del pubblico ministero nell’udienza Casi di sostituzione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Autonomia del pubblico ministero nell’udienza Casi di sostituzione

    1. Nell’udienza, il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.

    2. Il capo dell’ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a) , b) , d) , e).

    Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

    3. Quando il capo dell’ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a) , b) , d) , e), il procuratore generale presso la corte di appello designa per l’udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.

  • Art. 54 c.p.p.: Contrasti negativi tra pubblici ministeri

    Art. 54 c.p.p.: Contrasti negativi tra pubblici ministeri

    Art. 54 c.p.p. – Contrasti negativi tra pubblici ministeri

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

    2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l’ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.

    3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazio 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

    3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.

  • Art. 54-bis c.p.p.: Contrasti positivi tra uffici del pubblico m

    Art. 54-bis c.p.p.: Contrasti positivi tra uffici del pubblico m

    Art. 54-bis c.p.p. – Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell’articolo 54 comma 1 .

    2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All’ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

    3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell’articolo 54 comma 1 .

    4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

    5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.

  • Art. 54-quater c.p.p.: Richiesta di trasmissione degli atti a un

    Art. 54-quater c.p.p.: Richiesta di trasmissione degli atti a un

    Art. 54-quater c.p.p. – Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 335 o dell’articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell’articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.

    2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l’indicazione del giudice ritenuto competente.

    3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte d’appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater , il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell’articolo 54-ter.

    4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.

    5. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

  • Art. 55 c.p.p.: Funzioni della polizia giudiziaria

    Art. 55 c.p.p.: Funzioni della polizia giudiziaria

    Art. 55 c.p.p. – Funzioni della polizia giudiziaria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Funzioni della polizia giudiziaria

    1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.

    2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.

    3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

  • Art. 56 c.p.p.: Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

    Art. 56 c.p.p.: Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

    Art. 56 c.p.p. – Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

    1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria:

    a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;

    b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;

    c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

  • Art. 57 c.p.p.: Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

    Art. 57 c.p.p.: Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

    Art. 57 c.p.p. – Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

    1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

    a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

    b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

    c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

    2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

    a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

    b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

    3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55.