Autore: Andrea Marton

  • Articolo 721 Codice Civile: Vendita degli immobili

    Articolo 721 Codice Civile: Vendita degli immobili

    Art. 721 c.c. – Vendita degli immobili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall’autorità giudiziaria.

  • Art. 722 Codice Civile: Beni indivisibili nell’interesse della p

    Art. 722 Codice Civile: Beni indivisibili nell’interesse della p

    Art. 722 c.c. – Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell’interesse della produzione nazionale.

  • Articolo 723 Codice Civile: Resa dei conti

    Articolo 723 Codice Civile: Resa dei conti

    Art. 723 c.c. – Resa dei conti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.

  • Articolo 724 Codice Civile: Collazione e imputazione

    Articolo 724 Codice Civile: Collazione e imputazione

    Art. 724 c.c. – Collazione e imputazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato.

    Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.

  • Articolo 725 Codice Civile: Prelevamenti

    Articolo 725 Codice Civile: Prelevamenti

    Art. 725 c.c. – Prelevamenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.

    I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

  • Articolo 726 Codice Civile: Stima e formazione delle parti

    Articolo 726 Codice Civile: Stima e formazione delle parti

    Art. 726 c.c. – Stima e formazione delle parti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

    Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.

  • Articolo 727 Codice Civile: Norme per la formazione delle porzioni

    Articolo 727 Codice Civile: Norme per la formazione delle porzioni

    Art. 727 c.c. – Norme per la formazione delle porzioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota.

    Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un’importanza storica, scientifica o artistica.

  • Articolo 728 Codice Civile: Conguagli in danaro

    Articolo 728 Codice Civile: Conguagli in danaro

    Art. 728 c.c. – Conguagli in danaro

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.

  • Articolo 729 Codice Civile: Assegnazione o attribuzione delle porzioni

    Articolo 729 Codice Civile: Assegnazione o attribuzione delle porzioni

    Art. 729 c.c. – Assegnazione o attribuzione delle porzioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione.

    Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte.

  • Articolo 730 Codice Civile: Deferimento delle operazioni a un notaio

    Articolo 730 Codice Civile: Deferimento delle operazioni a un notaio

    Art. 730 c.c. – Deferimento delle operazioni a un notaio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal trbunale del luogo dell’aperta successione.112a Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell’autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.

  • Articolo 731 Codice Civile: Suddivisione tra stirpi

    Articolo 731 Codice Civile: Suddivisione tra stirpi

    Art. 731 c.c. – Suddivisioni tra stirpi

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le norme sulla divisione dell’intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe.

  • Articolo 732 Codice Civile: Diritto di prelazione

    Articolo 732 Codice Civile: Diritto di prelazione

    Art. 732 c.c. – Diritto di prelazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.

    Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria.

    Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.