Autore: Andrea Marton

  • Articolo 709 Codice Civile: Conto della gestione

    Articolo 709 Codice Civile: Conto della gestione

    Art. 709 c.c. – Conto della gestione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno della morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno.

    Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

    Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.

    Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.

  • Art. 710 Codice Civile: Esonero dell’esecutore testamentario

    Art. 710 Codice Civile: Esonero dell’esecutore testamentario

    Art. 710 c.c. – Esonero dell’esecutore testamentario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

    L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti.

  • Articolo 711 Codice Civile: Retribuzione

    Articolo 711 Codice Civile: Retribuzione

    Art. 711 c.c. – Retribuzione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità.

  • Art. 712 Codice Civile: Spese

    Art. 712 Codice Civile: Spese

    Art. 712 c.c. – Spese

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità.

  • Articolo 713 Codice Civile: Facoltà di domandare la divisione

    Articolo 713 Codice Civile: Facoltà di domandare la divisione

    Art. 713 c.c. Facoltà di domandare la divisione

    In vigore

    I coeredi possono sempre domandare la divisione. Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato. Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

  • Articolo 714 Codice Civile: Godimento separato di parte dei beni

    Articolo 714 Codice Civile: Godimento separato di parte dei beni

    Art. 714 c.c. – Godimento separato di parte dei beni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione per effetto di possesso esclusivo.

  • Art. 715 Codice Civile: Casi d’impedimento alla divisione

    Art. 715 Codice Civile: Casi d’impedimento alla divisione

    Art. 715 c.c. Casi d’impedimento alla divisione

    In vigore

    Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione (1) di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l’ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell’art. 252 o per il riconoscimento dell’ente istituito erede. L’autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele. La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti. Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l’autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell’interesse dei nascituri.

  • Art. 716 Codice Civile: Abrogato

    Art. 716 Codice Civile: Abrogato

    Art. 716 c.c. [Abrogato]

    In vigore

    familiare] (1) […]

  • Art. 717 c.c.: Sospensione della divisione per ordine del giudice

    Art. 717 c.c.: Sospensione della divisione per ordine del giudice

    Art. 717 c.c. – Sospensione della divisione per ordine del giudice

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell’eredità o di alcuni beni, qualora l’immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario.

  • Articolo 718 Codice Civile: Diritto ai beni in natura

    Articolo 718 Codice Civile: Diritto ai beni in natura

    Art. 718 c.c. – Diritto ai beni in natura

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

  • Art. 719 c.c.: Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ered

    Art. 719 c.c.: Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ered

    Art. 719 c.c. – Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all’incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.

    Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.

  • Articolo 720 Codice Civile: Immobili non divisibili

    Articolo 720 Codice Civile: Immobili non divisibili

    Art. 720 c.c. Immobili non divisibili

    In vigore

    Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto.