Autore: Andrea Marton

  • Articolo 36 Codice di Procedura Penale: Astensione

    Articolo 36 Codice di Procedura Penale: Astensione

    Art. 36 c.p.p. – Astensione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Astensione

    1. Il giudice ha l’obbligo di astenersi:

    a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

    b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

    c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle funzioni giudiziarie;

    d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

    e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

    f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

    g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;

    h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

    2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

    3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura.

    4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.

  • Articolo 37 Codice di Procedura Penale: Ricusazione

    Articolo 37 Codice di Procedura Penale: Ricusazione

    Art. 37 c.p.p. – Ricusazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Ricusazione

    1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

    a) nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);

    b) se nell’esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione.

    2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

  • Articolo 38 Codice di Procedura Penale: Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione

    Articolo 38 Codice di Procedura Penale: Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione

    Art. 38 c.p.p. – Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione

    1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell’udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall’articolo 491 comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell’atto da parte del giudice.

    2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l’udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell’udienza.

    3. La dichiarazione contenente l’indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell’ufficio cui è addetto il giudice ricusato.

    4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall’interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell’atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.

  • Art. 39 c.p.p.: Concorso di astensione e di ricusazione

    Art. 39 c.p.p.: Concorso di astensione e di ricusazione

    Art. 39 c.p.p. – Concorso di astensione e di ricusazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Concorso di astensione e di ricusazione

    1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l’astensione è accolta.

  • Art. 40 c.p.p.: Competenza a decidere sulla ricusazione

    Art. 40 c.p.p.: Competenza a decidere sulla ricusazione

    Art. 40 c.p.p. – Competenza a decidere sulla ricusazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Competenza a decidere sulla ricusazione

    1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello;

    su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

    2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

    3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

  • Art. 41 c.p.p.: Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

    Art. 41 c.p.p.: Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

    Art. 41 c.p.p. – Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

    1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l’osservanza dei termini o delle forme previsti dall’articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 611.

    2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti.

    3. Sul merito della ricusazione la corte decide a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

    4. L’ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private.

  • Art. 42 c.p.p.: Provvedimenti in caso di accoglimento della dich

    Art. 42 c.p.p.: Provvedimenti in caso di accoglimento della dich

    Art. 42 c.p.p. – Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

    1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.

    2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

  • Art. 43 c.p.p.: Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

    Art. 43 c.p.p.: Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

    Art. 43 c.p.p. – Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

    1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

    2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell’articolo 11.

  • Art. 44 c.p.p.: Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto

    Art. 44 c.p.p.: Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto

    Art. 44 c.p.p. – Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione

    1. Con l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l’ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

  • Articolo 45 Codice di Procedura Penale: Casi di rimessione

    Articolo 45 Codice di Procedura Penale: Casi di rimessione

    Art. 45 c.p.p. – Casi di rimessione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo 11.

  • Articolo 46 Codice di Procedura Penale: Richiesta di rimessione

    Articolo 46 Codice di Procedura Penale: Richiesta di rimessione

    Art. 46 c.p.p. – Richiesta di rimessione

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    Richiesta di rimessione

    1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.

    2. La richiesta dell’imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

    3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.

    4. L’inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta.

  • Articolo 47 Codice di Procedura Penale: Effetti della richiesta

    Articolo 47 Codice di Procedura Penale: Effetti della richiesta

    Art. 47 c.p.p. – Effetti della richiesta

    Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

    1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

    2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall’apposita sezione di cui all’articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

    3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.

    4. In caso di sospensione del processo si applica l’articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall’imputato, sono sospesi i termini di cui all’articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 304.