Art. 687 c.c. – Revocazione per sopravvenienza di figli
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente …
del testatore, benchè postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio .
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.