Art. 673 c.c. – Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.
L’obbligazione dell’onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
