Autore: Andrea Marton

  • Art. 673 c.c.: Perimento della cosa legata. Impossibilità della

    Art. 673 c.c.: Perimento della cosa legata. Impossibilità della

    Art. 673 c.c. – Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.

    L’obbligazione dell’onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

  • Articolo 674 Codice Civile: Accrescimento tra coeredi

    Articolo 674 Codice Civile: Accrescimento tra coeredi

    Art. 674 c.c. Accrescimento tra coeredi

    In vigore

    Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare la sua parte si accresce agli altri. Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima. L’accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore. È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.

  • Articolo 675 Codice Civile: Accrescimento tra collegatari

    Articolo 675 Codice Civile: Accrescimento tra collegatari

    Art. 675 c.c. – Accrescimento tra collegatari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione.

  • Art. 676 Codice Civile: Effetti dell’accrescimento

    Art. 676 Codice Civile: Effetti dell’accrescimento

    Art. 676 c.c. – Effetti dell’accrescimento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.

    I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l’accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

  • Articolo 677 Codice Civile: Mancanza di accrescimento

    Articolo 677 Codice Civile: Mancanza di accrescimento

    Art. 677 c.c. Mancanza di accrescimento

    In vigore

    Se non ha luogo l’accrescimento, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell’onerato. Gli eredi legittimi e l’onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull’erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell’onere.

  • Articolo 678 Codice Civile: Accrescimento nel legato di usufrutto

    Articolo 678 Codice Civile: Accrescimento nel legato di usufrutto

    Art. 678 c.c. – Accrescimento nel legato di usufrutto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto.

    Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.

  • Articolo 679 Codice Civile: Revocabilità del testamento

    Articolo 679 Codice Civile: Revocabilità del testamento

    Art. 679 c.c. – Revocabilità del testamento

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

  • Articolo 680 Codice Civile: Revocazione espressa

    Articolo 680 Codice Civile: Revocazione espressa

    Art. 680 c.c. – Revocazione espressa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

  • Articolo 681 Codice Civile: Revocazione della revocazione

    Articolo 681 Codice Civile: Revocazione della revocazione

    Art. 681 c.c. – Revocazione della revocazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall’articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.

  • Articolo 682 Codice Civile: Testamento posteriore

    Articolo 682 Codice Civile: Testamento posteriore

    Art. 682 c.c. – Testamento posteriore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.

  • Articolo 683 Codice Civile: Testamento posteriore inefficace

    Articolo 683 Codice Civile: Testamento posteriore inefficace

    Art. 683 c.c. – Testamento posteriore inefficace

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all’eredità o al legato.

  • Articolo 684 Codice Civile: Distruzione del testamento olografo

    Articolo 684 Codice Civile: Distruzione del testamento olografo

    Art. 684 c.c. – Distruzione del testamento olografo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo.