Autore: Andrea Marton

  • Art. 2722 c.c.: Patti aggiunti o contrari al contenuto di un doc

    Art. 2722 c.c.: Patti aggiunti o contrari al contenuto di un doc

    Art. 2722 c.c. Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento

    In vigore dal 19/04/1942

    La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.

  • Art. 2723 c.c.: Patti posteriori alla formazione del documento

    Art. 2723 c.c.: Patti posteriori alla formazione del documento

    Art. 2723 c.c. Patti posteriori alla formazione del documento

    In vigore dal 19/04/1942

    Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l’autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.

  • Art. 2724 c.c.: Eccezioni al divieto della prova testimoniale

    Art. 2724 c.c.: Eccezioni al divieto della prova testimoniale

    Art. 2724 c.c. – Eccezioni al divieto della prova testimoniale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:

    1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;

    2) quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;

    3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

  • Art. 2725 c.c.: Atti per i quali è richiesta la prova per iscrit

    Art. 2725 c.c.: Atti per i quali è richiesta la prova per iscrit

    Art. 2725 c.c. – Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell’articolo precedente.

    La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.

  • Articolo 2726 Codice Civile: Prova del pagamento e della remissione

    Articolo 2726 Codice Civile: Prova del pagamento e della remissione

    Art. 2726 c.c. Prova del pagamento e della remissione

    In vigore dal 19/04/1942

    Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.

  • Art. 2727 Codice Civile: Nozione

    Art. 2727 Codice Civile: Nozione

    Art. 2727 c.c. Nozione

    In vigore dal 19/04/1942

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

  • Articolo 2728 Codice Civile: Prova contro le presunzioni legali

    Articolo 2728 Codice Civile: Prova contro le presunzioni legali

    Art. 2728 c.c. Prova contro le presunzioni legali

    In vigore dal 19/04/1942

    Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

    Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l’azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.

  • Articolo 2729 Codice Civile: Presunzioni semplici

    Articolo 2729 Codice Civile: Presunzioni semplici

    Art. 2729 c.c. Presunzioni semplici

    In vigore dal 19/04/1942

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

    Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

  • Art. 2730 Codice Civile: Nozione

    Art. 2730 Codice Civile: Nozione

    Art. 2730 c.c. Nozione

    In vigore dal 19/04/1942

    La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte.

    La confessione è giudiziale o stragiudiziale.

  • Articolo 2731 Codice Civile: Capacità richiesta per la confessione

    Articolo 2731 Codice Civile: Capacità richiesta per la confessione

    Art. 2731 c.c. Capacità richiesta per la confessione

    In vigore dal 19/04/1942

    La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.

  • Articolo 2732 Codice Civile: Revoca della confessione

    Articolo 2732 Codice Civile: Revoca della confessione

    Art. 2732 c.c. Revoca della confessione

    In vigore dal 19/04/1942

    La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.

  • Articolo 2733 Codice Civile: Confessione giudiziale

    Articolo 2733 Codice Civile: Confessione giudiziale

    Art. 2733 c.c. – Confessione giudiziale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È giudiziale la confessione resa in giudizio.

    Essa forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.

    In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.