Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2542 Codice Civile: Consiglio di amministrazione.

    Articolo 2542 Codice Civile: Consiglio di amministrazione.

    Art. 2542 c.c. – Consiglio di amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La nomina degli amministratori spetta all’assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo e salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo.

    L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma .

    La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

    COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2004, N. 310.

    L’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

    La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall’atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all’assemblea.

  • Articolo 2543 Codice Civile: Organo di controllo.

    Articolo 2543 Codice Civile: Organo di controllo.

    Art. 2543 c.c. Organo di controllo.

    In vigore

    La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. L’atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell’elezione dell’organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell’organo di controllo.

  • Articolo 2544 Codice Civile: Sistemi di amministrazione.

    Articolo 2544 Codice Civile: Sistemi di amministrazione.

    Art. 2544 c.c. Sistemi di amministrazione.

    In vigore

    Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall’articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all’articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all’articolo 2409-sexiesdecies agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

  • Art. 2545 c.c.: Relazione annuale sul carattere mutualistico del

    Art. 2545 c.c.: Relazione annuale sul carattere mutualistico del

    Art. 2545 c.c. – Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

  • Art. 2545 bis Codice Civile: Diritti dei soci

    Art. 2545 bis Codice Civile: Diritti dei soci

    Art. 2545-bis c.c. – Diritti dei soci

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

    I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

  • Art. 2545 ter Codice Civile: Riserve indivisibili

    Art. 2545 ter Codice Civile: Riserve indivisibili

    Art. 2545-ter c.c. – Riserve indivisibili

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

    Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

  • Art. 2545 quater Codice Civile: Riserve legali, statutarie e vol

    Art. 2545 quater Codice Civile: Riserve legali, statutarie e vol

    Art. 2545-quater c.c. – Riserve legali, statutarie e volontarie

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualunque sia l’ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

    Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

    L’assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

  • Art. 2545 quinquies Codice Civile: Diritto agli utili e alle ris

    Art. 2545 quinquies Codice Civile: Diritto agli utili e alle ris

    Art. 2545-quinquies c.c. – Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

    Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. La condizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

    L’atto costitutivo può autorizzare l’assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

    a) l’emissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2526;

    b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l’emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

    Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l’emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.

    Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.

  • Art. 2545 sexies Codice Civile: Ristorni

    Art. 2545 sexies Codice Civile: Ristorni

    Art. 2545-sexies c.c. – Ristorni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

    Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

    L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari.

  • Art. 2545 septies Codice Civile: Gruppo cooperativo paritetico

    Art. 2545 septies Codice Civile: Gruppo cooperativo paritetico

    Art. 2545-septies c.c. – Gruppo cooperativo paritetico

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

    1) la durata;

    2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;

    3) l’eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;

    4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;

    5) i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune.

    La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell’adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

    Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l’accordo di partecipazione presso l’albo delle società cooperative.

  • Art. 2545 octies Codice Civile: Perdita della qualifica di coope

    Art. 2545 octies Codice Civile: Perdita della qualifica di coope

    Art. 2545 OCTIES c.c. Perdita della qualifica di cooperativa a

    In vigore

    mutualità prevalente La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all’articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, (1) al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione. Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all’articolo 2513, l’obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. (2) In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice. (2) Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente. (2) In seguito alle predette segnalazioni, l’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all’albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio. (2) L’omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all’amministrazione finanziaria e comporta l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell’ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. (2)

  • Art. 2545 novies Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitut

    Art. 2545 novies Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitut

    Art. 2545-novies c.c. – Modificazioni dell’atto costitutivo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Alle deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo si applica l’articolo 2436.

    La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.