Autore: Andrea Marton

  • Articolo 649 Codice Civile: Acquisto del legato

    Articolo 649 Codice Civile: Acquisto del legato

    Art. 649 c.c. Acquisto del legato

    In vigore

    Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare. Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore. Il legatario però deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.

  • Articolo 650 Codice Civile: Fissazione di un termine per la rinunzia

    Articolo 650 Codice Civile: Fissazione di un termine per la rinunzia

    Art. 650 c.c. – Fissazione di un termine per la rinunzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.

  • Art. 651 Codice Civile: Legato di cosa dell’onerato o di un terzo

    Art. 651 Codice Civile: Legato di cosa dell’onerato o di un terzo

    Art. 651 c.c. – Legato di cosa dell’onerato o di un terzo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    II legato di cosa dell’onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo. In quest’ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.

    Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.

  • Articolo 652 Codice Civile: Legato di cosa solo in parte del testatore

    Articolo 652 Codice Civile: Legato di cosa solo in parte del testatore

    Art. 652 c.c. – Legato di cosa solo in parte del testatore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell’articolo precedente.

  • Articolo 653 Codice Civile: Legato di cosa genericamente determinata

    Articolo 653 Codice Civile: Legato di cosa genericamente determinata

    Art. 653 c.c. – Legato di cosa genericamente determinata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.

  • Art. 654 Codice Civile: Legato di cosa non esistente nell’asse

    Art. 654 Codice Civile: Legato di cosa non esistente nell’asse

    Art. 654 c.c. Legato di cosa non esistente nell’asse

    In vigore

    Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.

  • Articolo 655 Codice Civile: Legato di cosa da prendersi da certo luogo

    Articolo 655 Codice Civile: Legato di cosa da prendersi da certo luogo

    Art. 655 c.c. Legato di cosa da prendersi da certo luogo

    In vigore

    Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia effetto per l’intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.

  • Articolo 656 Codice Civile: Legato di cosa del legatario

    Articolo 656 Codice Civile: Legato di cosa del legatario

    Art. 656 c.c. Legato di cosa del legatario

    In vigore

    Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell’apertura della successione. Se al tempo dell’apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell’onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.

  • Articolo 657 Codice Civile: Legato di cosa acquistata dal legatario

    Articolo 657 Codice Civile: Legato di cosa acquistata dal legatario

    Art. 657 c.c. – Legato di cosa acquistata dal legatario

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza effetto in conformità dell’art. 686.

    Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall’onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l’acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall’art. 651.

  • Art. 658 c.c.: Legato di credito o di liberazione da debito

    Art. 658 c.c.: Legato di credito o di liberazione da debito

    Art. 658 c.c. – Legato di credito o di liberazione da debito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

    L’erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

  • Articolo 659 Codice Civile: Legato a favore del creditore

    Articolo 659 Codice Civile: Legato a favore del creditore

    Art. 659 c.c. – Legato a favore del creditore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

  • Articolo 660 Codice Civile: Legato di alimenti

    Articolo 660 Codice Civile: Legato di alimenti

    Art. 660 c.c. – Legato di alimenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall’art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.