Art. 661 c.c. – Prelegato
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l’eredità si considera come legato per l’intero ammontare.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l’eredità si considera come legato per l’intero ammontare.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.

In vigore
Se l’obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo. Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.

In vigore
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all’onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l’onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un’altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore. Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell’eredità, il legatario può scegliere la migliore. Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell’articolo 631.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nel legato alternativo la scelta spetta all’onerato, a meno che il testatore l’abbia lasciata al legatario o a un terzo.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l’onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede.
La scelta fatta è irretrattabile.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La cosa legata, con tutte le sue pertinenze, deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.
Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l’applicabilità del secondo comma dell’art. 686.
Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica.

In vigore
Se la cosa legata è gravata da una servitù, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è sopportato dal legatario. Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell’eredità, o anche di un terzo, l’erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.

In vigore
Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento. Se la cosa appartiene all’onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

In vigore
Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine. Si può tuttavia esigere all’inizio del termine il legato a titolo di alimenti.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il legatario è tenuto all’adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell’onerato.