Autore: Andrea Marton

  • Articolo 2710 Codice Civile: Efficacia probatoria tra imprenditori

    Articolo 2710 Codice Civile: Efficacia probatoria tra imprenditori

    Art. 2710 c.c. Efficacia probatoria tra imprenditori

    In vigore dal 19/04/1942

    I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.

  • Articolo 2711 Codice Civile: Comunicazione ed esibizione

    Articolo 2711 Codice Civile: Comunicazione ed esibizione

    Art. 2711 c.c. Comunicazione ed esibizione

    In vigore dal 19/04/1942

    La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controverse relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.

    Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d’ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso.

    Può ordinare altresì l’esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.

  • Articolo 2712 Codice Civile: Riproduzioni meccaniche

    Articolo 2712 Codice Civile: Riproduzioni meccaniche

    Art. 2712 c.c. Riproduzioni meccaniche

    In vigore dal 19/04/1942

    Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

  • Articolo 2713 Codice Civile: Taglie o tacche di contrassegno

    Articolo 2713 Codice Civile: Taglie o tacche di contrassegno

    Art. 2713 c.c. Taglie o tacche di contrassegno

    In vigore dal 19/04/1942

    Le taglie o tacche di contrassegno corrispondenti al contrassegno di riscontro formano piena prova tra coloro che usano provare in tal modo le somministrazioni che fanno o ricevono al minuto.

  • Articolo 2714 Codice Civile: Copie di atti pubblici

    Articolo 2714 Codice Civile: Copie di atti pubblici

    Art. 2714 c.c. Copie di atti pubblici

    In vigore dal 19/04/1942

    Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale.

    La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.

  • Art. 2715 c.c.: Copie di scritture private originali depositate

    Art. 2715 c.c.: Copie di scritture private originali depositate

    Art. 2715 c.c. Copie di scritture private originali depositate

    In vigore dal 19/04/1942

    Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

  • Art. 2716 c.c.: Mancanza dell’atto originale o di copia deposita

    Art. 2716 c.c.: Mancanza dell’atto originale o di copia deposita

    Art. 2716 c.c. – Mancanza dell’atto originale o di copia depositata

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In mancanza dell’originale dell’atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell’art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l’originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l’efficacia probatoria.

    In mancanza dell’originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell’art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l’efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l’autenticità dell’originale mancante.

  • Articolo 2717 Codice Civile: Valore probatorio di altre copie

    Articolo 2717 Codice Civile: Valore probatorio di altre copie

    Art. 2717 c.c. Valore probatorio di altre copie

    In vigore dal 19/04/1942

    Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l’efficacia di un principio di prova per iscritto.

  • Articolo 2718 Codice Civile: Valore probatorio di copie parziali

    Articolo 2718 Codice Civile: Valore probatorio di copie parziali

    Art. 2718 c.c. Valore probatorio di copie parziali

    In vigore dal 19/04/1942

    Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente.

  • Articolo 2719 Codice Civile: Copie fotografiche di scritture

    Articolo 2719 Codice Civile: Copie fotografiche di scritture

    Art. 2719 c.c. – Copie fotografiche di scritture

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

  • Articolo 2720 Codice Civile: Efficacia probatoria

    Articolo 2720 Codice Civile: Efficacia probatoria

    Art. 2720 c.c. Efficacia probatoria

    In vigore dal 19/04/1942

    L’atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest’ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.

  • Articolo 2721 Codice Civile: Ammissibilità: limiti di valore

    Articolo 2721 Codice Civile: Ammissibilità: limiti di valore

    Art. 2721 c.c. – Ammissibilità: limiti di valore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede le lire cinquemila.

    Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.