Autore: Andrea Marton

  • Art. 637 Codice Civile: Termine

    Art. 637 Codice Civile: Termine

    Art. 637 c.c. – Termine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal quale l’effetto di essa deve cominciare o cessare.

  • Articolo 638 Codice Civile: Condizione di non fare o non dare

    Articolo 638 Codice Civile: Condizione di non fare o non dare

    Art. 638 c.c. – Condizione di non fare o di non dare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l’erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore.

  • Articolo 639 Codice Civile: Garanzia in caso di condizione risolutiva

    Articolo 639 Codice Civile: Garanzia in caso di condizione risolutiva

    Art. 639 c.c. – Garanzia in caso di condizione risolutiva

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario di prestare idonea garanzia a favore di coloro ai quali l’eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse.

  • Art. 640 c.c.: Garanzia in caso di legato sottoposto a condizion

    Art. 640 c.c.: Garanzia in caso di legato sottoposto a condizion

    Art. 640 c.c. – Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l’onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

    La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.

  • Art. 641 c.c.: Amministrazione in caso di condizione sospensiva

    Art. 641 c.c.: Amministrazione in caso di condizione sospensiva

    Art. 641 c.c. – Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Qualora l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finchè questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all’eredità un amministratore.

    Vale la stessa norma anche nel caso in cui l’erede o il legatario non adempie l’obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.

  • Art. 642 Codice Civile: Persone a cui spetta l’amministrazione

    Art. 642 Codice Civile: Persone a cui spetta l’amministrazione

    Art. 642 c.c. Persone a cui spetta l’amministrazione

    In vigore

    L’amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai coeredi, quando tra essi e l’erede condizionale vi è il diritto di accrescimento. Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l’amministrazione spetta al presunto erede legittimo. In ogni caso l’autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.

  • Articolo 643 Codice Civile: Amministrazione in caso di eredi nascituri

    Articolo 643 Codice Civile: Amministrazione in caso di eredi nascituri

    Art. 643 c.c. Amministrazione in caso di eredi nascituri

    In vigore

    Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando l’amministratore dell’eredità è una persona diversa. Se è chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e alla madre (1).

  • Articolo 644 Codice Civile: Obblighi e facoltà degli amministratori

    Articolo 644 Codice Civile: Obblighi e facoltà degli amministratori

    Art. 644 c.c. – Obblighi e facoltà degli amministratori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si riferiscono ai curatori dell’eredità giacente.

  • Art. 645 c.c.: Condizione sospensiva potestativa senza termine

    Art. 645 c.c.: Condizione sospensiva potestativa senza termine

    Art. 645 c.c. – Condizione sospensiva potestativa senza termine

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la condizione apposta all’istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l’adempimento, gli interessati possono adire l’autorità giudiziaria perché fissi questo termine.

  • Articolo 646 Codice Civile: Retroattività della condizione

    Articolo 646 Codice Civile: Retroattività della condizione

    Art. 646 c.c. – Retroattività della condizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l’erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L’azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.

  • Art. 647 Codice Civile: Onere

    Art. 647 Codice Civile: Onere

    Art. 647 c.c. – Onere

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Tanto all’istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere.

    Se il testatore non ha diversamente disposto, l’autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario gravato dall’onere una cauzione.

    L’onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.

  • Art. 648 Codice Civile: Adempimento dell’onere

    Art. 648 Codice Civile: Adempimento dell’onere

    Art. 648 c.c. – Adempimento dell’onere

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per l’adempimento dell’onere può agire qualsiasi interessato.

    Nel caso d’inadempimento dell’onere, l’autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.