Autore: Andrea Marton

  • Art. 613 Codice Civile: Consegna

    Art. 613 Codice Civile: Consegna

    Art. 613 c.c. – Consegna

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un’autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all’autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio.

    Al ritorno della nave nel Regno, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all’autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.

    Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all’annotazione sopraindicata.

  • Articolo 614 Codice Civile: Verbale di consegna

    Articolo 614 Codice Civile: Verbale di consegna

    Art. 614 c.c. Verbale di consegna

    In vigore

    L’autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l’altro all’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.

  • Articolo 615 Codice Civile: Termine di efficacia

    Articolo 615 Codice Civile: Termine di efficacia

    Art. 615 c.c. – Termine di efficacia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.

  • Articolo 616 Codice Civile: Testamento a bordo di aeromobile

    Articolo 616 Codice Civile: Testamento a bordo di aeromobile

    Art. 616 c.c. Testamento a bordo di aeromobile

    In vigore

    Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 611 a 615. Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni. Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche. Il testamento è annotato sul giornale di rotta.

  • Articolo 617 Codice Civile: Testamento dei militari e assimilati

    Articolo 617 Codice Civile: Testamento dei militari e assimilati

    Art. 617 c.c. Testamento dei militari e assimilati

    In vigore

    Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.

  • Articolo 618 Codice Civile: Casi e termini di efficacia

    Articolo 618 Codice Civile: Casi e termini di efficacia

    Art. 618 c.c. – Casi e termini d’efficacia

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nella forma speciale stabilita dall’articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

    Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.

  • Art. 619 Codice Civile: Nullità

    Art. 619 Codice Civile: Nullità

    Art. 619 c.c. – Nullità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

    Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell’art. 606.

  • Articolo 620 Codice Civile: Pubblicazione del testamento olografo

    Articolo 620 Codice Civile: Pubblicazione del testamento olografo

    Art. 620 c.c. Pubblicazione del testamento olografo

    In vigore

    Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo (1) in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione. Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l’estratto dell’atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente o della sentenza che dichiara la morte presunta. Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario. Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione. Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il giudice di pace (2) può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l’autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.

  • Articolo 621 Codice Civile: Pubblicazione del testamento segreto

    Articolo 621 Codice Civile: Pubblicazione del testamento segreto

    Art. 621 c.c. – Pubblicazione del testamento segreto

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’articolo 620.

  • Art. 622 c.c.: Comunicazione dei testamenti alla cancelleria

    Art. 622 c.c.: Comunicazione dei testamenti alla cancelleria

    Art. 622 c.c. – Comunicazione dei testamenti alla pretura

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico.112a

  • Articolo 623 Codice Civile: Comunicazione agli eredi e legatari

    Articolo 623 Codice Civile: Comunicazione agli eredi e legatari

    Art. 623 c.c. – Comunicazioni agli eredi e legatari

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.

  • Articolo 624 Codice Civile: Violenza, dolo, errore

    Articolo 624 Codice Civile: Violenza, dolo, errore

    Art. 624 c.c. Violenza, dolo, errore

    In vigore

    La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l’effetto di errore, di violenza, o di dolo. L’errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore.