Autore: Andrea Marton

  • Art. 625 Codice Civile: Erronea indicazione dell’erede, legatari

    Art. 625 Codice Civile: Erronea indicazione dell’erede, legatari

    Art. 625 c.c. – Erronea indicazione dell’erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se la persona dell’erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.

    La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.

  • Articolo 626 Codice Civile: Motivo illecito

    Articolo 626 Codice Civile: Motivo illecito

    Art. 626 c.c. – Motivo illecito

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.

  • Articolo 627 Codice Civile: Disposizione fiduciaria

    Articolo 627 Codice Civile: Disposizione fiduciaria

    Art. 627 c.c. Disposizione fiduciaria

    In vigore

    Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta. Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace. Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l’istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d’incapaci a ricevere.

  • Articolo 628 Codice Civile: Disposizione a favore di persona incerta

    Articolo 628 Codice Civile: Disposizione a favore di persona incerta

    Art. 628 c.c. – Disposizione a favore di persona incerta

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.

  • Art. 629 Codice Civile: Disposizioni a favore dell’anima

    Art. 629 Codice Civile: Disposizioni a favore dell’anima

    Art. 629 c.c. – Disposizioni a favore dell’anima

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni a favore dell’anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.

    Esse si considerano come un onere a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’art. 648.

    Il testatore può designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l’adempimento.

  • Articolo 630 Codice Civile: Disposizioni a favore dei poveri

    Articolo 630 Codice Civile: Disposizioni a favore dei poveri

    Art. 630 c.c. Disposizioni a favore dei poveri

    In vigore

    Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l’uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s’intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’ente comunale di assistenza. La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l’uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l’incarico.

  • Art. 631 Codice Civile: Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo

    Art. 631 Codice Civile: Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo

    Art. 631 c.c. Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo

    In vigore

    È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità. Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall’onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all’onerato. Se l’onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.

  • Art. 632 c.c.: Determinazione di legato per arbitrio altrui

    Art. 632 c.c.: Determinazione di legato per arbitrio altrui

    Art. 632 c.c. – Determinazione di legato per arbitrio altrui

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo di determinare l’oggetto o la quantità del legato.

    Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l’oggetto o la quantità.

  • Articolo 633 Codice Civile: Condizione sospensiva o risolutiva

    Articolo 633 Codice Civile: Condizione sospensiva o risolutiva

    Art. 633 c.c. – Condizione sospensiva o risolutiva

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.

  • Articolo 634 Codice Civile: Condizioni impossibili o illecite

    Articolo 634 Codice Civile: Condizioni impossibili o illecite

    Art. 634 c.c. – Condizioni impossibili o illecite

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito dall’art. 626.

  • Articolo 635 Codice Civile: Condizione di reciprocità

    Articolo 635 Codice Civile: Condizione di reciprocità

    Art. 635 c.c. – Condizione di reciprocità

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell’erede o del legatario.

  • Articolo 636 Codice Civile: Divieto di nozze

    Articolo 636 Codice Civile: Divieto di nozze

    Art. 636 c.c. – Divieto di nozze

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

    Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.