Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 111 T.U.B.: Microcredito

    Art. 111 T.U.B.: Microcredito

    Art. 111 T.U.B. – Microcredito.

    In vigore dal 01/01/2022

    Modificato da: Legge del 30/12/2021 n. 234 Articolo 1

    “1. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

    a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;

    b) (lettera abrogata dall’articolo 1, comma 914, lettera b), della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022));

    c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

    1-bis. I soggetti iscritti nell’apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00.

    2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

    a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

    b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;

    c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;

    d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1, nonché alle attività accessorie e strumentali;

    e) presentazione di un programma di attività.

    3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

    3-bis. Nel caso di esercizio dell’attivita’ di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.

    4. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l’attivita’ indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

    a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;

    b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3, escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale;

    c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;

    d) le informazioni da fornire alla clientela.

    5-bis. L’utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3. (1)”

    —————

    (1) Articolo modificato dall’articolo 1, comma 914, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

  • Art. 111 bis T.U.B.: Finanza etica e sostenibile

    Art. 111 bis T.U.B.: Finanza etica e sostenibile

    Art. 111 bis T.U.B. – Finanza etica e sostenibile.

    In vigore dal 01/01/2017

    Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1

    “1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:

    a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all’impatto sociale e ambientale;

    b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;

    c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;

    d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;

    e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;

    f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5.

    2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall’anno 2017.

    4. L’agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.”

  • Art. 112 T.U.B.: Altri soggetti operanti nell’attività di concessione di finanziamenti

    Art. 112 T.U.B.: Altri soggetti operanti nell’attività di concessione di finanziamenti

    Art. 112 T.U.B. – Altri soggetti operanti nell’attivita’ di concessione di finanziamenti.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge. I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all’articolo 111.

    1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell’albo di cui all’articolo 106 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo previsto all’articolo 112-bis.

    2. L’iscrizione è subordinata al ricorrere delle condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario individuate dall’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché al possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono essere situate nel territorio della Repubblica.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106. La Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria. In deroga all’articolo 106, per l’iscrizione nell’albo i confidi possono adottare la forma di società consortile a responsabilità limitata.

    4. I confidi iscritti nell’albo esercitano in via prevalente l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi.

    5. I confidi iscritti nell’albo possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

    a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

    b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

    c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

    6. Fermo restando l’esercizio prevalente dell’attivita’ di garanzia, i confidi iscritti nell’albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell’articolo 106, comma 1.

    7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (1)(2)(3), possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

    a)non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;

    b)il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;

    c) l’importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

    d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

    8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall’articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle disposizioni dell’articolo 106. La Banca d’Italia può dettare disposizioni per escludere l’applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune disposizioni previste dal presente capo.”

    (1) Termine prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, comma 176 legge 27 dicembre 2013 n. 147 come modificato dall’art. 10, comma 4-bis decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015 n. 11

    (2) Termine prorogato al 31/12/2024 ai sensi del comma 8, articolo 3, Decreto legge 30/12/2023 n. 215, pubblicato in GU 30/12/2023 n. 303.

    (3) Vedasi quanto disposto dal comma 9, articolo 3, Decreto legge 30/12/2023 n. 215, pubblicato in GU 30/12/2023 n. 303.

  • Articolo 112 bis del T.U.B. Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi

    Articolo 112 bis del T.U.B. Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi

    Art. 112 bis T.U.B. – Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi

    In vigore dal 17/10/2012

    “1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze approva lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell’organo di controllo.

    2. L’Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell’elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 112, comma 2. Nell’esercizio di tali attività può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa.

    3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l’Organismo può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, e può effettuare ispezioni.

    4. L’Organismo può disporre la cancellazione dall’elenco:

    a) qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;

    b) qualora risultino gravi violazioni normative;

    c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;

    d) per l’inattivita’ dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

    5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, l’organismo può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attivita’.

    6. La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento della propria attività.

    7. Su proposta della Banca d’Italia, il Ministro dell’economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell’Organismo qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attivita’ dello stesso. La Banca d’Italia provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell’Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d’Italia, all’esercizio delle funzioni cui sono preposti.

    8. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, disciplina:

    a) la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell’Organismo necessari a garantirne funzionalità ed efficienza;

    b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organi di gestione e controllo dell’Organismo (1).

    8-bis. Le Autorità di vigilanza e l’Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l’espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all’Organismo l’esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell’elenco. La trasmissione di informazioni all’Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d’ufficio da parte delle Autorità di vigilanza.”

    (1) Vedasi il decreto 23 dicembre 2015 n. 228.

  • Articolo 113 del T.U.B. Controlli sull’elenco previsto dall’articolo 111.

    Articolo 113 del T.U.B. Controlli sull’elenco previsto dall’articolo 111.

    Art. 113 T.U.B. – Controlli sull’elenco previsto dall’articolo 111.

    In vigore dal 17/10/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 7

    “1. La Banca d’Italia tiene l’elenco previsto dall’articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

    2. La Banca d’Italia può disporre la cancellazione dall’elenco:

    a) qualora vengano meno i requisiti per l’iscrizione;

    b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;

    c) per l’inattivita’ dell’iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

    3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d’Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l’attivita’.

    4. Quando il numero di iscritti nell’elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L’Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell’elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell’ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5. Per l’espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all’Organismo a far tempo dall’avvio della sua operatività; la cancellazione dall’elenco potrà essere disposta dall’Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l’iscrizione nell’elenco.

    5. Si applica l’articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis.”

  • Art. 113 bis T.U.B.: Sospensione degli organi di amministrazione e controllo

    Art. 113 bis T.U.B.: Sospensione degli organi di amministrazione e controllo

    Art. 113 bis T.U.B. – Sospensione degli organi di amministrazione e controllo.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. Qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d’Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell’intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Il provvedimento della Banca d’Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d’Italia. I commissari nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

    3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non può avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l’azienda agli organi di amministrazione e controllo secondo le modalità previste dall’articolo 73, comma 1, ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarità riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d’Italia, convocano l’assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, commi 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.”

  • Art. 113 ter T.U.B.: Revoca dell’autorizzazione e liquidazione

    Art. 113 ter T.U.B.: Revoca dell’autorizzazione e liquidazione

    Art. 113 ter T.U.B. – Revoca dell’autorizzazione e liquidazione.

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 113-bis, la Banca d’Italia, può disporre la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 107, comma 1, quando:

    a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell’amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attivita’ dell’intermediario;

    b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

    c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, dei commissari di cui all’articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.

    2. Il provvedimento di revoca è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; della intervenuta revoca l’intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.

    3. La revoca dell’autorizzazione costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l’intermediario finanziario comunica il programma di liquidazione della società alla Banca d’Italia che accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione ai sensi dell’articolo 96-quinquies. La Banca d’Italia può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l’esercizio provvisorio di attività ai sensi dell’articolo 2487 del codice civile. L’organo liquidatore trasmette alla Banca d’Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto legislativo.

    3-bis. Ove la Banca d’Italia accerti, in sede di revoca dell’autorizzazione o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.

    4. Agli intermediari finanziari si applicano l’articolo 96-quinquies e l’articolo 97.

    5. (Comma abrogato, a decorrere dal 16 novembre 2015, dall’art. 1, comma 49, lett. e) decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181).

    6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ e la liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dei servizi di investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell’articolo 113-bis o ne sia in corso la liquidazione, qualora:

    a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell’amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attivita’ dell’intermediario;

    b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

    c) la revoca e la liquidazione coatta amministrativa siano richieste su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, dei commissari di cui all’articolo 113-bis, comma 1, o dei liquidatori.

    6-bis. Nel caso previsto dal comma 6 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. La liquidazione coatta amministrativa è inoltre disposta quando sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 82, comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel presente comma si applicano altresì gli articoli 96-quinquies e 97.

    7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all’estero ammessi all’esercizio, in Italia, delle attività di cui all’articolo 106 comma 1. La Banca d’Italia comunica i provvedimenti adottati all’Autorita’ competente.

    8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 114-terdecies.”

  • Articolo 114.1 del T.U.B.

    Articolo 114.1 del T.U.B.

    Art. 114.1 T.U.B. – Definizioni.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Ai fini del presente capo, si definisce:

    a) «crediti in sofferenza»: i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo disposizioni attuative della Banca d’Italia;

    b) «gestione di crediti in sofferenza»: lo svolgimento di una o più delle seguenti attività in relazione a crediti in sofferenza:

    1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;

    2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall’acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106; a tali fini non costituisce attività di concessione di finanziamenti l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. Non rientra nel presente numero 2) l’attivita’ svolta da intermediari del credito come definiti dagli articoli 120-quinquies, comma 1, lettera g), e 121, comma 1, lettera h);

    3) la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;

    4) l’informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto;

    c) «gestori di crediti in sofferenza»: le società iscritte nell’albo di cui all’articolo 114.5 che svolgono l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza;

    d) «gestori di crediti dell’Unione europea»: le imprese autorizzate ai sensi della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, in uno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia all’esercizio dell’attivita’ di gestione di crediti per conto di acquirenti di crediti;

    e) «acquirenti di crediti in sofferenza»: la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza;

    f) «Stato di origine del gestore di crediti»: lo Stato dell’Unione europea in cui il gestore di crediti è stato autorizzato all’esercizio dell’attivita’;

    g) «Stato di origine dell’acquirente di crediti in sofferenza»:

    lo Stato dell’Unione europea in cui l’acquirente di crediti in sofferenza o, per gli acquirenti di crediti in sofferenza di Stati terzi, il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 114.3, comma 3, ha la residenza, il domicilio o la sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato nel quale è situata la sua sede principale;

    h) «Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza»: lo Stato dell’Unione europea nel quale il gestore di crediti in sofferenza ha una succursale o presta attività di gestione di crediti in sofferenza e, in ogni caso, dove ha domicilio il debitore ceduto;

    i) «Stato in cui è stato concesso il credito»: lo Stato dell’Unione europea nel quale il credito in sofferenza è stato concesso.

    2. Se non diversamente disposto, le disposizioni del presente capo che fanno riferimento all’acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza si applicano anche all’acquisto e alla gestione dei contratti sulla base dei quali il credito in sofferenza è stato concesso.

    3. Le definizioni indicate al comma 1 si applicano anche ai fini dei titoli VI e VIII.”

  • Articolo 114.3 del T.U.B.

    Articolo 114.3 del T.U.B.

    Art. 114.3 T.U.B. – Acquisto e gestione di crediti in sofferenza.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114.2, l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza è riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6 e ai gestori di crediti dell’Unione europea operanti nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 114.9. I gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia, possono svolgere:

    a) l’attivita’ di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati dall’articolo 114.1, lettera a);

    b) attività connesse o strumentali.

    2. L’acquirente di crediti in sofferenza nomina un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 per svolgere l’attivita’ di gestione dei crediti in sofferenza acquistati. L’acquisto a titolo oneroso di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106.

    3. L’acquirente di crediti in sofferenza avente sede in uno Stato terzo nomina un rappresentante avente residenza, domicilio o sede legale oppure, qualora a norma del suo diritto nazionale esso non abbia una sede legale, sede principale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea. Al rappresentante nominato si applicano le disposizioni del presente capo riferite all’acquirente di crediti in sofferenza.

    4. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l’intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106, nominato ai sensi del comma 2, presta i propri servizi nei confronti dell’acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta.

    5. Il gestore di crediti in sofferenza, la banca o l’intermediario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 106 nominato ai sensi del comma 2:

    a) assicura il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea e nazionali applicabili al credito;

    b) comunica all’atto della nomina alla Banca d’Italia le proprie generalità, il nominativo dell’acquirente di crediti in sofferenza e gli estremi dell’incarico assunto;

    c) in caso di cessione dei crediti in sofferenza dallo stesso gestiti a un altro acquirente di crediti in sofferenza, comunica con periodicità almeno semestrale alla Banca d’Italia con riferimento alle cessioni effettuate nel periodo i dati identificativi del nuovo acquirente di crediti in sofferenza e le caratteristiche dei crediti e dei contratti oggetto di cessione, inclusi l’importo dovuto aggregato, il numero e l’ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore è un consumatore. La Banca d’Italia può prevedere frequenze maggiori;

    d) assolve agli obblighi di informativa periodica previsti verso la Banca d’Italia.

    6. Il gestore di crediti in sofferenza può esternalizzare lo svolgimento di alcune attività di gestione di crediti in sofferenza a un soggetto terzo che fornisce servizi di gestione di crediti in sofferenza, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle disposizioni attuative adottate dalla Banca d’Italia ai sensi del comma 9, ferma restando la responsabilità del gestore di crediti in sofferenza per l’operato dei soggetti terzi cui ha esternalizzato le attività.

    7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli acquirenti di crediti in sofferenza partecipano alla centrale dei rischi della Banca d’Italia e assolvono l’obbligo di segnalazione per il tramite di banche, intermediari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 o gestori di crediti in sofferenza iscritti all’albo di cui all’articolo 114.5.

    8. La Banca d’Italia trasmette tempestivamente:

    a) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera b), alle autorità dello Stato membro ospitante e alle autorità dello Stato in cui è stato concesso il credito, se diverse;

    b) le informazioni ricevute ai sensi del comma 5, lettera c), alle autorità dello Stato membro ospitante e alle autorità dello Stato membro di origine del nuovo acquirente di crediti in sofferenza, se diverse.

    9. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”

  • Articolo 114.2 del T.U.B.

    Articolo 114.2 del T.U.B.

    Art. 114.2 T.U.B. – Ambito di applicazione.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Le disposizioni del presente capo si applicano all’acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti in sofferenza e alla gestione di crediti in sofferenza, ad eccezione, e salvo ove diversamente disposto, dei casi in cui la gestione sia svolta da:

    a) gestori, come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera k), del medesimo decreto da essi gestiti, con riferimento ai crediti concessi o acquistati dai predetti organismi di investimento collettivo del risparmio;

    b) banche, anche con riferimento ai crediti dalle stesse concessi o acquistati;

    c) intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, anche con riferimento ai crediti dagli stessi concessi o acquistati, se l’attivita’ è esercitata in Italia. Gli intermediari possono esercitare l’attivita’ di gestione di crediti in sofferenza in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia se autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6, comma 5.

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 114.10, le disposizioni del presente capo non si applicano alla gestione di crediti in sofferenza effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, quando l’acquirente di crediti in sofferenza è una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.”

  • Articolo 114.5 del T.U.B.

    Articolo 114.5 del T.U.B.

    Art. 114.5 T.U.B. – Albo dei gestori dei crediti in sofferenza.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente e accessibile sul sito internet, i gestori di crediti in sofferenza autorizzati in Italia ai sensi dell’articolo 114.6. La Banca d’Italia aggiorna le informazioni contenute nell’albo periodicamente e, in caso di revoca dell’autorizzazione, senza indugio.

    2. I gestori di crediti in sofferenza indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

    3. La Banca d’Italia iscrive, altresì, nell’albo i gestori di crediti dell’Unione europea che operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell’articolo 114.9.”

  • Articolo 114.4 del T.U.B.

    Articolo 114.4 del T.U.B.

    Art. 114.4 T.U.B. – Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza e altri obblighi di comunicazione.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza le informazioni necessarie a questi ultimi per effettuare una valutazione del credito e della probabilità di recuperarne valore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di riservatezza. Le informazioni sono fornite anche quando il potenziale acquirente è una banca.

    2. Le banche trasmettono alla Banca d’Italia e, se del caso, all’autorita’ competente dello Stato ospitante, con periodicità almeno semestrale, informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti. La Banca d’Italia può prevedere una frequenza maggiore.

    3. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo in conformità a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea.

    4. Le disposizioni indicate al comma 2 si applicano anche agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106.

    5. La Banca d’Italia può estendere l’applicazione del comma 1 anche a soggetti diversi dalle banche, identificando i casi in cui le informazioni necessarie per effettuare una valutazione del credito e la probabilità di recuperare il relativo valore sono fornite al potenziale acquirente di crediti in sofferenza e disciplinando modalità e contenuti dell’informativa.”

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