Autore: Andrea Marton

  • Art. 43 TUE – Riscossione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

    Art. 43 TUE – Riscossione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

    Art. 43 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Riscossione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell’ente procedente.

  • Art. 351 Codice Civile: Dispensa dall’ufficio tutelare

    Art. 351 Codice Civile: Dispensa dall’ufficio tutelare

    Art. 351 c.c. – Dispensa dall’ufficio tutelare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Sono dispensati dall’ufficio di tutore:

    1) i Principi della Famiglia Reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei Principi della stessa Famiglia;

    2) il Primo Ministro, Capo del Governo;

    3) i membri del Sacro Collegio;

    4) i Presidenti delle Assemblee legislative;

    5) i Ministri Segretari di Stato.

    Le persone indicate nei numeri 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

  • Articolo 246 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 246 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 246 CCII – Efficacia del decreto

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione.

    2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale. 2 bis. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti dinnanzi al tribunale si interrompono. Il giudizio può essere riassunto dal proponente o nei confronti del proponente e prosegue nelle forme di cui all’articolo 207 dinanzi al medesimo giudice, che provvede sull’accertamento del credito o della causa di prelazione.

  • Articolo 279 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 279 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 279 CCII – Condizioni temporali di accesso

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

    2. […]

  • Articolo 306 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 306 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 306 CCII – Relazione del commissario

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’imprenditore o, se l’impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all’ultimo bilancio.

    2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all’autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione economicopatrimoniale e finanziaria dell’impresa e sull’andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali segnali di cui all’articolo 3, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

  • Articolo 318 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 318 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 318 CCII – Sequestro preventivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all’articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

    2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l’apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore.

    3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all’autorità giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonchè l’elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo.

    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate all’articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura.

  • Art. 26 Accertamento – Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale [n.d.r. dal 2027…

    Art. 26 Accertamento – Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale [n.d.r. dal 2027…

    Art. 26 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale [n.d.r. dal 2027 art. 48 del DLgs.

    In vigore dal 1/1/1974

    24.3.2025 n. 33] 1. I soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. (1) (2) (3) 2. L’Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta: a) gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche con sede all’estero o a filiali estere di banche italiane; b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e l’Ente poste italiane; c) gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e conti correnti intestati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché gli interessi sul “Fondo di ammortamento dei titoli di Stato” di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 43 [n.d.r. leggasi 432], e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico. (3) 3. Quando gli interessi ed altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all’articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. […] (4) (2) (3) DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 26 26 3 bis. I soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (5). Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti. (6) (3) 4. Le ritenute previste nei commi da 1 a 3-bis sono applicate a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi ed altri proventi derivano sono relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 77 [65] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 87 [73] del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta di cui al comma 3-bis è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso. Non sono soggetti tuttavia a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 3- bis corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del testo unico, alle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 87 [73] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87. (3) 5. I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è operata anche su i proventi conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale. […] (7) La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all’impresa erogante, e si applica a titolo di imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti ed a titolo d’acconto, in ogni altro caso. (3) 5 bis. Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (8)La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea, enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE, (9) imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorchè privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti (10). (11) Note: (1) Comma sostituito dall’art. 2, comma 13, lett. a), n. 1), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24 la disposizione esplica effetto a decorrere dall’1.1.2012. Testo precedente: “I soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23, che hanno emesso obbligazioni e titoli similari operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori. L’aliquota della ritenuta è ridotta al DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 26 bis 27 12,50 per cento per le obbligazioni e titoli similari, con scadenza non inferiore a diciotto mesi, e per le cambiali finanziarie. Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l’aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti. Qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, abbia luogo prima di tale scadenza, sugli interessi e altri proventi maturati fino al momento dell’anticipato rimborso è dovuta dall’emittente una somma pari al 20 per cento.“ In precedenza il terzo periodo era stato sostituito dall’art. 1, comma 84, lett. a), n. 1, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 88, della legge medesima, si applicava a decorrere dal periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DM del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31.12.2007. (2) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, si vedano: – l’art. 32, comma 9, DL 22.6.2012 n. 83, come da ultimo modificato dall’art. 12, comma 5, DL 23.12.2013 n. 145; – l’art. 29, comma 3, DL 29.12.2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.2.2012 n. 14. (3) Ai sensi dell’art. 3 del DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui al presente articolo, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26%. Prima dell’introduzione della disposizione sopracitata, la misura in vigore era il 20%, ai sensi dell’art. 2, comma 6, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Decorrenza dell’applicazione della nuova aliquota del 26%: – ai redditi di capitale esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall’1.7.2014 (principio generale); – agli interessi dei conti correnti, dei depositi, delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie maturati a decorrere dall’1.7.2014; – agli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” e dei titoli assimilati di cui all’art. 2, comma 1, DLgs. n. 239/1996 maturati a decorrere dall’1.7.2014. (4) Periodi soppressi dall’art. 2, comma 13, lett. a), n. 2), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24 la disposizione esplica effetto a decorrere dall’1.1.2012. Testo precedente: “Qualora il rimborso delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da soggetti non residenti, abbia luogo prima di tale scadenza, è dovuta dai percipienti una somma pari al 20 per cento degli interessi e degli altri proventi maturati fino al momento dell’anticipato rimborso. Tale somma è prelevata dai soggetti di cui all’articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi ed altri proventi ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.“. (5) Le parole “ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.“ sono state sostituite alle precedenti “ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” dall’art. 4, comma 7, DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89. (6) Comma sostituito dall’art. 2, comma 13, lett. a), n. 3), DL 13.8.2011 n. 138, come da ultimo modificato dall’art. 95, comma 1, lett. c), DL 24.1.2012 n. 1. Testo precedente: “I soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti”. (7) Periodo soppresso dall’art. 2, comma 13, lett. a), n. 4), DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148. Ai sensi del successivo comma 24 la disposizione esplica effetto a decorrere dall’1.1.2012. Testo precedente: “L’aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.“. In precedenza il periodo era stato sostituito al precedente dall’art. 1, comma 84, lett. a) n. 2, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. La disposizione, ai sensi dell’art. 1, comma 88, della legge medesima, si applicava a decorrere dal periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DM del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR; fino al periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31.12.2007. (8) Periodo inserito dall’art. 17, comma 2, DL 14.2.2016 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.4.2016 n. 49. (9) Le parole “enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,“ sono state inserite dall’art. 10, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (10) Le parole “investitori istituzionali esteri, ancorchè privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti” sono state sostituite alle precedenti “organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” dall’art. 6, comma 1, DL 24.1.2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.3.2015 n. 33. (11) Comma inserito dall’art. 22, comma 1, DL 24.6.2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n. 116.

  • Art. 61 Accertamento – Ricorsi

    Art. 61 Accertamento – Ricorsi

    Art. 61 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ricorsi (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Il contribuente può ricorrere contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. 2. La nullità dell’accertamento ai sensi del terzo comma dell’art. 42 e del terzo comma dell’art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. 3. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze. Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all’art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo. 4. Il secondo e il terzo comma dell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti: “La nullità degli avvisi per l’omissione o l’insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture Stesse o in contrasto con le loro risultanze”. Note: (1) Si veda dal 2027 l’art. 65, DLgs. 14.11.2024 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2024 n. 279, S.O. n. 40.

  • Art. 31 Accertamento – Attribuzioni degli uffici delle imposte

    Art. 31 Accertamento – Attribuzioni degli uffici delle imposte

    Art. 31 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Attribuzioni degli uffici delle imposte

    In vigore dal 1/1/1974

    Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all’autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Per le finalità di cui al primo comma, l’Amministrazione finanziaria svolge le opportune attività di analisi del rischio. (1) La competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Nel caso di esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo comma, spetta all’ufficio competente all’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, che procede con accertamento parziale. (2) […] (3) […] (4) Note: (1) Comma inserito dall’art. 2, comma 5, lett. a), DLgs. 12.2.2024 n. 13, pubblicato in G.U. 21.2.2024 n. 43. (2) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. a), DLgs. 12.2.2024 n. 13, pubblicato in G.U. 21.2.2024 n. 43. Ai sensi del successivo art. 41, comma 2, la presente disposizione si applica con riferimento agli atti emessi dal 30.4.2024. (3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 19.9.2005 n. 215, pubblicato in G.U. 24.10.2005 n. 248. Testo precedente: “L’Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.“. (4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 19.9.2005 n. 215, pubblicato in G.U. 24.10.2005 n. 248. Testo precedente: “L’Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l’accertamento delle imposte sul reddito.“.

  • Art. 57 TUE – Edifici con strutture intelaiate

    Art. 57 TUE – Edifici con strutture intelaiate

    Art. 57 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Edifici con strutture intelaiate

    In vigore dal 30/06/2003

    febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto comma) 1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da: a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso; b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso. 2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi. 3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all’articolo 83. 4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.

  • Art. 42 Accertamento – Avviso di accertamento

    Art. 42 Accertamento – Avviso di accertamento

    Art. 42 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Avviso di accertamento

    In vigore dal 1/1/1974

    Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione (1) a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. (2) L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del secondo comma. (3) Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall’eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un’apposita istanza all’ufficio competente all’emissione dell’avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso. (4) In tale caso il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni. L’ufficio procede al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di accertamento ai sensi dell’articolo 8 e dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (5) Note: (1) Le parole “ai presupposti di fatto … e in relazione” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. c), DLgs. 26.1.2001 n. 32, pubblicato in G.U. 5.3.2001 n. 53. (2) Periodo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, DLgs. 26.1.2001 n. 32, pubblicato in G.U. 5.3.2001 n. 53. (3) Le parole “, la motivazione … periodo del secondo comma” sono state sostituite alle precedenti “e la motivazione di cui al presente articolo” dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2, DLgs. 26.1.2001 n. 32, pubblicato in G.U. 5.3.2001 n. 53. (4) Sui veda il Provvedimento Agenzia Entrate 8.4.2016 n. 51240. (5) Comma inserito dall’art. 25, comma 1, DLgs. 24.9.2015 n. 158, pubblicato in G.U. 7.10.2015 n. 233, S.O. n. 55. Ai sensi del comma 5 dell’art. 25, la disposizione entra in vigore l’1.1.2016, con riferimento DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 43 65 ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  • Art. 23 Accertamento – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente

    Art. 23 Accertamento – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente

    Art. 23 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente

    In vigore dal 1/1/1974

    [n.d.r. dal 2027 art. 33 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) (2) (3) 1. Gli enti e le società indicati nell’articolo 87 [73], comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 51 [55] del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore (4), nonché il condominio quale sostituto d’imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48 [51] dello stesso testo unico, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta. 1 bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all’estero di cui all’articolo 48 [51], concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute. (5) 2. La ritenuta da operare è determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all’articolo 48 [51] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 23 20 detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso (6). Le detrazioni di cui all’articolo 12 (7) del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara […] (8) di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni (9) e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. (10) L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni (11); b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all’articolo 16 [17], comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all’articolo 18 [21], dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 (12) del medesimo testo unico; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all’articolo 16 [17], comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all’articolo 17 [19] dello stesso testo unico; d-bis) […] (13) e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all’articolo 48 [51], del citato testo unico, non compresi nell’articolo 16 [17], comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 (14) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell’articolo 15 [165] dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. (15) In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l’interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all’estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell’imposta relativa ai predetti redditi prodotti all’estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell’ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all’estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d’imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d’imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 24 21 soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. […] (16) La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici. 5. […] (17) Note: (1) Si vedano gli artt. 32, 37, e 39, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174. (2) Si veda l’art. 1, comma 3, DL 1.6.2023 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 31.7.2023 n. 100. (3) Si veda l’art. 11, comma 4, DL 7.5.2025 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.7.2025 n. 101. (4) Le parole “il curatore fallimentare, il commissario liquidatore” sono state inserite dall’art. 37, comma 1, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (5) Comma inserito dall’art. 36, comma 3, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276. (6) Le parole “ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso” sono state sostituite alle precedenti “, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso” dall’art. 1, comma 7, lett. a), L. 27.12.2006, n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (7) Le parole “all’articolo 12” sono state sostituite alle precedenti “agli articoli 12 e 13” dall’art. 7, comma 2, lett. e), n. 1.1), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 7, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244; – l’art. 1, comma 353, lett. a), n. 1, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (8) La parola “annualmente” è stata soppressa dall’art. 7, comma 2, lett. e), n. 1.2), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. In precedenza tale parola era stata inserita dall’art. 1, comma 221, lett. a), L. 24.12.2007, n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (9) Le parole “il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni” sono state inserite dall’art. 1, comma 221, lett. a), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (10) Periodo inserito dall’art. 7, comma 2, lett. e), n. 2), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. In precedenza tale periodo era stato soppresso dall’art. 1, comma 221, lett. b), L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. (11) Periodo inserito dall’art. 7, comma 2, lett. e), n. 2), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. (12) Le parole “effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13” sono state sostituite alle precedenti “al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2” dall’art. 1, comma 7, lett. b), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. In precedenza, le parole erano state inserite dall’art. 1, comma 353, lett. a), n. 1, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (13) Lettera soppressa dall’art. 21, comma 6, DLgs. 5.12.2005 n. 252, pubblicato in G.U. 13.12.2005 n. 289, S.O. n. 200. Testo precedente: “sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all’articolo 17-bis dello stesso testo unico;“. In precedenza, la lettera era stata inserita dall’art. 10, comma 2, DLgs. 18.2.2000 n. 47, pubblicato in G.U. 9.3.2000 n. 57, S.O. n. 41. (14) Le parole “delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13” sono state sostituite alle precedenti “delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 commi 1 e 2” dall’art. 1, comma 7, lett. c), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (15) Periodo sostituito dall’art. 1, comma 353, lett. a), n. 2), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. (16) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 353, lett. a), n. 3), L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192. Testo precedente: “Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte.“. (17) Comma abrogato dall’art. 21, comma 11, lett. a), L. 27.12.1997 n. 449, pubblicata in G.U. 30.12.1997 n. 302, S.O n. 255. Testo precedente: “Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell’articolo 49, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quando corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48, dello stesso testo unico, deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.“.