Autore: Andrea Marton

  • Art. 15 D.Lgs. 346/1990 – Aziende, navi e aeromobili

    Art. 15 D.Lgs. 346/1990 – Aziende, navi e aeromobili

    Art. 15 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Aziende, navi e aeromobili

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, […] (1) esclusi i beni indicati nell’art. 12, al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23. Se il defunto era obbligato alla redazione dell’inventario di cui all’art. 2217 del codice civile, si ha riguardo alle attività e alle passività indicate nell’ultimo inventario regolarmente redatto […] (2), tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti […] (3). 2. Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili che non fanno parte di aziende, è desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall’acquisto e dello stato di conservazione. 3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell’art. 14, comma 1, lettere b) e c). Note: (1) Le parole “compreso l’avviamento ed” sono state soppresse dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. (2) Le parole “e vidimato” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. p), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “e dell’avviamento” sono state soppresse dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

  • Art. 42 Antiriciclaggio – Astensione

    Art. 42 Antiriciclaggio – Astensione

    Art. 42 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Astensione (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35. 2. I soggetti obbligati si astengono dall’instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo nè verificarne l’identità. 3. I professionisti sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo. 4. È fatta in ogni caso salva l’applicazione dell’articolo 35, comma 2, nei casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 42 (Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all’articolo 10, comma 2). – 1. I soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d) e 11, commi 1 e 2, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell’individuazione delle operazioni di cui all’articolo 41 e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, anche sulla base delle evidenze dell’archivio unico informatico. 2. Il responsabile della dipendenza, dell’ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell’intermediario cui compete l’amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni di cui all’articolo 41. 3. I soggetti di cui all’articolo 11, comma 3, adempiono all’obbligo di segnalazione di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo la segnalazione al titolare dell’attività o al legale rappresentante, o a un suo delegato, dell’intermediario di riferimento, per le finalità di cui all’articolo 41, comma 1. La segnalazione di operazione sospetta è inviata direttamente alla UIF dai soggetti di cui all’articolo 11, comma 3, lettere b), limitatamente agli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, e lettera c) nel caso in cui un intermediario di riferimento non sia a priori individuabile. La segnalazione è inviata alla UIF dagli agenti di cui all’articolo 128-quater, comma 7, del TUB direttamente ovvero per il tramite del punto di contatto centrale, insediato in Italia dall’istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitario. La costituzione del punto di contatto è obbligatoria in caso di pluralità di agenti. 4. Il titolare dell’attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall’archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante.“. Per le precedenti modifiche si veda l’art. 27, comma 1, lett. o), DLgs. 13.8.2010 n. 141, pubblicato in G.U. 4.9.2010 n. 207, S.O. n. 212, come da ultimo modificato dal DLgs. 19.9.2012 n. 169, pubblicato in G.U. 2.10.2012 n. 230, in vigore dal 17.10.2012. CAPO V – Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le criptoattività

  • Art. 65 Accertamento – Eredi del contribuente

    Art. 65 Accertamento – Eredi del contribuente

    Art. 65 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Eredi del contribuente

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. 2. Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione. 3. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 66-69 78 degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato. (1) 4. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma. Note: (1) Periodo inserito dall’art. 8, comma 1, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174.

  • Articolo 340 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 340 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 340 CCII – Esercizio abusivo di attivita’ commerciale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.

  • Articolo 332 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 332 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 332 CCII – Denuncia di crediti inesistenti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Si applicano le pene stabilite nell’articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

  • Art. 30 TUE – Lottizzazione abusiva

    Art. 30 TUE – Lottizzazione abusiva

    Art. 30 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Lottizzazione abusiva

    In vigore dal 30/06/2003

    1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7- bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109) 1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonchè quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denun- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 30 41 cino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. 2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purchè la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati. 3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonchè la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. 4 bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa. (1) 5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune. 5 bis. A decorrere dalla data stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall’Agenzia delle entrate mediante deposito, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione. In sede di prima applicazione, l’Agenzia delle entrate comunica l’avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l’attestazione di cui al comma 5. Ulteriori o alternative modalità telematiche possono essere stabilite con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (2). (3) 6. […] (4) 7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l’effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l’immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. 8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all’articolo 31, comma 8. 9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, nè in forma pubblica nè in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 31 42 10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonchè agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù. Note: (1) Comma inserito dall’art. 12, comma 4, L. 28.11.2005 n. 246, pubblicata in G.U. 1.12.2005 n. 280. (2) Si veda il Provv. 30.12.2024 n. 460141. (3) Comma inserito dall’art. 25, comma 1, DLgs. 8.1.2024 n. 1, pubblicato in G.U. 12.1.2024 n. 9. (4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, DPR 9.11.2005 n. 304, pubblicato in G.U. 10.3.2006 n. 58. Testo precedente: “I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell’atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l’immobile.“.

  • Articolo 265 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 265 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 265 CCII – Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della societa’

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. La proposta di concordato per la società sottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

    2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonchè nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.

    3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al comma 2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile.

  • Art. 34 Antiriciclaggio – Disposizioni specifiche

    Art. 34 Antiriciclaggio – Disposizioni specifiche

    Art. 34 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Disposizioni specifiche (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili a fini fiscali. 2. Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonchè la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell’articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni. 3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 34 (Obblighi dei terzi) – 1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del presente decreto ai quali il cliente è stato presentato (1) le informazioni richieste in virtù degli obblighi di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c). 2. Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l’identità del cliente o del titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su richiesta, dal terzo all’ente o alla persona soggetti al presente decreto ai quali il cliente è stato presentato. 3. Il ricorso a terzi stranieri è consentito a condizione che la legislazione applicabile ai terzi imponga loro obblighi equivalenti a quelli previsti dai due commi 1 e 2.“. In precedenza, le parole “stato presentato” erano state sostituite alla precedente “introdotto” dall’art. 19, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256.

  • Articolo 281 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 281 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 281 CCII – Procedimento

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all’articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L’istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.

    2. Allo stesso modo il tribunale provvede […] quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

    3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore dà atto, nel rapporto riepilogativo di cui all’articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.

    4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell’articolo 124 nel termine di trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.

    5. L’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell’articolo 234.

    6. Quando dall’esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l’esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

  • Articolo 349 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 349 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 349 CCII – Sostituzione dei termini fallimento e fallito

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonchè le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

  • Articolo 268 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 268 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 268 CCII – Liquidazione controllata

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

    2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali […]. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).

    3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l’impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all’attestazione i documenti di cui all’articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all’OCC la richiesta di cui al primo periodo e l’attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell’attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.

    4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

    5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.

  • Art. 95 TUE – Sanzioni penali (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

    Art. 95 TUE – Sanzioni penali (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

    Art. 95 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Sanzioni penali (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l’ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.