Autore: Andrea Marton

  • Art. 46 Accertamento – [Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione]

    Art. 46 Accertamento – [Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione]

    Art. 46 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione) – Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli artt. da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire trecentomila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire trecentomila, elevabile fino a lire tre milioni nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire sessanta- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 47-51 68 mila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) del terzo comma dell’art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto. Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l’ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati. Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all’estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo. Se nella dichiarazione, al di fuori dell’ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l’ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all’estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’imposta liquidata in base all’accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis ovvero ai sensi dell’art. 36-ter. Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto.“.

  • Art. 74 TUE – Responsabilità del collaudatore

    Art. 74 TUE – Responsabilità del collaudatore

    Art. 74 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Responsabilità del collaudatore

    In vigore dal 30/06/2003

    novembre 1971, n. 1086, art. 16) 1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con l’ammenda da 51 a 516 euro. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Articolo 327 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 327 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 327 CCII – Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell’imprenditore in liquidazione giudiziale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. È punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l’imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all’articolo 322, nell’elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni da comprendere nell’inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.

    2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

  • Articolo 326 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 326 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 326 CCII – Circostanze aggravanti e circostanza attenuante

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

    2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: a) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa commerciale.

    3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

  • Art. 48 D.Lgs. 346/1990 – Divieti e obblighi a carico di terzi

    Art. 48 D.Lgs. 346/1990 – Divieti e obblighi a carico di terzi

    Art. 48 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Divieti e obblighi a carico di terzi

    In vigore dal 01/01/1991

    1. […] (1) 2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o dell’intervenuto accertamento d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) competente, entro quindici giorni, le notizie relative a trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo. 3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) competente, entro dieci giorni, l’avvenuto pagamento dei crediti di cui all’art. 12, lettere d) ed e). 4. Le banche e gli altri intermediari finanziari (3), le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l’indicazione dei suddetti titoli, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. 4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i soggetti ivi indicati, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a ventisei anni. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. (4) 5. Le dichiarazioni di inesistenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione della successione ricevute dai soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse entro quindici giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) competente. 6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la loro firma, con l’indicazione della data e dell’ora dell’apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le eventuali altre persone aventi facoltà di aprirle sono tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l’inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2), nella cui circoscrizione deve essere redatto l’inventario, del giorno e dell’ora dell’apertura. 7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi chiusi depositati presso banche o altri soggetti che esercitano tale servizio. Note: (1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. ss), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Gli ufficiali dello stato civile devono trasmettere all’ufficio del registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l’elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l’indicazione dell’indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna.“. (2) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “Le banche e gli altri intermediari finanziari” sono state sostituite alle precedenti “Le aziende e gli istituti di credito” dall’art. 1, comma 1, lett. ss), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. ss), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 337 bis Codice Civile: Ambito di applicazione

    Art. 337 bis Codice Civile: Ambito di applicazione

    Art. 337-bis c.c. – Ambito di applicazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

  • Art. 81 TUE – Certificazioni

    Art. 81 TUE – Certificazioni

    Art. 81 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Certificazioni

    In vigore dal 30/06/2003

    267, articoli 107 e 109) 1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al presente capo è allegato certificato medico in carta libera attestante l’handicap e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dalla quale risultino l’ubicazione della propria abitazione, nonchè le difficoltà di accesso. SEZIONE II – ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO

  • Art. 97 TUE – Sospensione dei lavori

    Art. 97 TUE – Sospensione dei lavori

    Art. 97 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Sospensione dei lavori

    In vigore dal 30/06/2003

    1974, n. 64, art. 22) 1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui all’articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonchè al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori. 2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell’osservanza dell’ordine di sospensione. (1) 3. L’ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell’ufficio di cui al comma 1, assicura l’intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l’esecuzione dell’ordine di sospensione. 4. L’ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell’autorità giudiziaria diviene irrevocabile. Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 33 Accertamento – Accessi, ispezioni e verifiche

    Art. 33 Accertamento – Accessi, ispezioni e verifiche

    Art. 33 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Accessi, ispezioni e verifiche

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Per l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (1) 2. Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l’accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell’art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell’articolo 32 (2) allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell’ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l’esattezza delle risposte allorchè l’ufficio abbia fondati so- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 33 52 spetti che le pongano in dubbio (3). 3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all’articolo 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale (4), utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. 4. Ai fini del necessario coordinamento dell’azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell’ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. 5. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell’inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L’ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all’organo che sta eseguendo l’ispezione o la verifica l’esecuzione di specifici controlli e l’acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell’accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l’ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti. 6. Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell’articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l’Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell’accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell’ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. (5) 7. Nell’art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi: “In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l’attestazione non è esibita e se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma”. Note: (1) Si vedano gli artt. 12 (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e 15 (“Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie”), L. 27.7.2000 n. 212, pubblicata in G.U. 31.7.2000 n. 177. (2) Le parole “e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell’articolo 32” sono state sostituite alle precedenti “e presso le aziende e istituti di credito e l’Amministrazione postale” dall’art. 23, comma 26, lett. a), n. 1), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (3) Le parole “allo scopo di procedere direttamente … fondati sospetti che le pongano in dubbio” sono state sostituite alle precedenti “allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell’ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l’esattezza, allorchè l’ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l’Amministrazione postale” dall’art. 23, comma 26, lett. a), n. 2), DL 6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. (4) Le parole “previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale” sono state sostituite alle precedenti “previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto” dall’art. 23, comma 1, DLgs. 10.3.2000 n. 74, pubblicato in G.U. 31.3.2000 n. 76. (5) Comma sostituito dall’art. 23, comma 26, lett. b), DL 6.7.2011 n. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 34-36 53 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2011 n. 111. Testo precedente: “Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l’Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell’ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante di zona, da funzionari dell’Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell’ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.“.

  • Art. 17 TUE – Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

    Art. 17 TUE – Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

    Art. 17 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

    In vigore dal 30/06/2003

    gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60) 1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18. 2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purchè sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore. 3. Il contributo di costruzione non è dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell’assetto idrogeologico, (1) artistico-storica e ambientale. 4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonchè per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, (2) il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purchè ne derivi un au- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 18-19 26 mento della superficie calpestabile (3). 4 bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonchè di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. (4) Note: (1) Le parole “dell’assetto idrogeologico,“ sono state inserite dall’art. 54, comma 1, lett. d), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (2) Le parole “, nonchè per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico,“ sono state inserite dall’art. 17, comma 1, lett. h), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (3) Le parole “, purchè ne derivi un aumento della superficie calpestabile” sono state inserite dall’art. 17, comma 1, lett. h), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (4) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. h), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l’applicazione della relativa riduzione.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 17, comma 1, lett. h), n. 2), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164.

  • Art. 16 ter Antiriciclaggio – Analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione d…

    Art. 16 ter Antiriciclaggio – Analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione d…

    Art. 16 ter D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell’esercizio delle competenze di cui all’articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa inteso come il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. L’analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 2. I risultati dell’analisi, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa e per l’adozione di misure di mitigazione proporzionali e adeguate al rischio rilevato. 3. La valutazione del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte dei soggetti obbligati, condotta ai sensi dell’articolo 15 del presente decreto, può DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 17 39 integrare quella effettuata per il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è tenuta in considerazione ai fini dell’adozione delle procedure di mitigazione di cui all’articolo 16. 4. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate. La gestione e i controlli del predetto rischio possono essere parte integrante dei programmi di sanzioni finanziarie mirate e di conformità esistenti per gestire e mitigare i rischi di finanziamento del terrorismo. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 11, comma 2, lett. h), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. TITOLO II – OBBLIGHI CAPO I – Obblighi di adeguata verifica della clientela SEZIONE I –

  • Art. 34 D.Lgs. 346/1990 – Rettifica e liquidazione della maggiore imposta

    Art. 34 D.Lgs. 346/1990 – Rettifica e liquidazione della maggiore imposta

    Art. 34 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Rettifica e liquidazione della maggiore imposta

    In vigore dal 01/01/1991

    1. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate (1), se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto. 2. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o diritti non dichiarati, […] (2) con l’indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati; l’indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e del relativo valore, o del maggior valore attribuito a quelle dichiarate; l’indicazione dei criteri seguiti nella determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a 19 […] (3); l’indicazione delle passività e degli oneri ritenuti in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli altri documenti prodotti dal dichiarante; l’indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta. Per i beni e i diritti di cui ai commi 3 e 4 devono essere indicati anche gli elementi in base ai quali, secondo le disposizioni ivi contenute, ne è stato determinato il valore o il maggior valore. 2 bis. La motivazione dell’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L’accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma. (4) 3. Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari è determinato dall’ufficio, avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che hanno avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni for- nite dai comuni. 4. Per la determinazione del valore delle aziende, dei diritti reali su di esse e delle azioni o quote di cui all’art. 16, lettera b), l’ufficio può tenere conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto. 5. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell’art. 14. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria. 6. Per i fabbricati dichiarati per l’iscrizione nel catasto edilizio ma non ancora iscritti alla data di presentazione della dichiarazione della successione la disposizione del comma 5 si applica a condizione: a) che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione della successione; b) che in allegato alla domanda di voltura catastale, la quale in tal caso non può essere inviata per posta, sia presentata specifica istanza di attribuzione della rendita, recante l’indicazione degli elementi di individuazione del fabbricato e degli estremi della dichiarazione di successione, di cui l’ufficio tecnico erariale rilascia ricevuta in duplice esemplare; c) che la ricevuta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, sia prodotta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (1), il quale ne restituisce un esemplare con l’attestazione dell’avvenuta produzione. L’ufficio tecnico erariale, entro dieci mesi dalla presentazione dell’istanza di attribuzione della rendita invia all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (1) un certificato attestante l’avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la rendita attribuita; se l’imposta era già stata liquidata in base al valore indicato nella dichiarazione della successione e tale valore risulta inferiore a cento volte la rendita così attribuita e debitamente aggiornata, o al corrispondente valore della nuda proprietà o del diritto reale di godimento, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate (1), nel termine di decadenza di cui al comma 3 dell’art. 27, liquida la maggiore imposta corrispondente alla differenza, con gli interessi di cui al comma 1 dalla data di notificazione della precedente liquidazione e senza applicazione di sanzioni. 6 bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione. (5) 7. Ai fini dei commi 5 e 6 le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei relativi decreti ministeriali. Le modifiche dei moltiplicatori di settantacinque e cento volte, previste nell’art. 52, comma 5, del testo unico dell’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, operano anche ai fini dei predetti commi e hanno effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto con il quale sono disposte. 8. Ai fini della rettifica e della liquidazione della maggiore imposta non si tiene conto delle differenze di valore relative ai beni indicati nell’art. 16, comma 1, lettere b) e d), e nell’art. 19, dei quali sia evidente la scarsa rilevanza. Note: (1) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi sei mesi,“ sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. gg), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “, 8, comma 4, e 10” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. gg), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), DLgs. 26.1.2001 n. 32, pubblicato in G.U. 5.3.2001 n. 53. (5) Comma inserito dall’art. 10, comma 21, DL 20.6.1996 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.1996 n. 425