Autore: Andrea Marton

  • Art. 47 Antiriciclaggio – Comunicazioni oggettive

    Art. 47 Antiriciclaggio – Comunicazioni oggettive

    Art. 47 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Comunicazioni oggettive (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l’analisi finanziaria e l’approfondimento investigativo (2) di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo mediante modalità di cooperazione e scambio stabilite con protocolli d’intesa tra la UIF, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, idonei a garantire l’adozione di adeguati presidi di riservatezza dei dati (3). DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 48 75 3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l’invio di una comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell’articolo 35. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 47 (Analisi della segnalazione). – 1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l’approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività: a) effettua, avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché tramite ispezioni, approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini ai sensi dell’articolo 9, comma 10, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere; b) effettua, sulla base di protocolli d’intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore in collaborazione con le medesime le quali integrano le informazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi di cui all’articolo 8, comma 3, sulla base di protocolli d’intesa; d) fuori dei casi previsti dalla lettera c), fermo restando quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d’intesa, le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate da una relazione tecnica contenente le informazioni relative alle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – gli artt. 6-ter, comma 1, e 20, comma 4, DL 18.2.2015 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.4.2015 n. 43; – l’art. 27, comma 1, DLgs. 25.9.2009 n. 151, pubblicato in G.U. 3.11.2009 n. 256. (2) Le parole “per l’analisi finanziaria e l’approfondimento investigativo” sono state sostituite alle precedenti “per l’approfondimento” dall’art. 2, comma 4, DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (3) Le parole “mediante modalità di cooperazione e scambio stabilite con protocolli d’intesa tra la UIF, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, idonei a garantire l’adozione di adeguati presidi di riservatezza dei dati” sono state inserite dall’art. 2, comma 4, DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. CAPO VII – Segnalazione di violazioni

  • Art. 43 Accertamento – Termine per l’accertamento

    Art. 43 Accertamento – Termine per l’accertamento

    Art. 43 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Termine per l’accertamento (1) (2) (3) (4)

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. (5) (6) 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (5) 2 bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all’articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. (7) 3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 131, L. 28.12.2015 n. 208, pubblicata in G.U. 30.12.2015 n. 302, S.O. n. 70, in vigore dall’1.1.2016. Testo precedente: “Art. 43 (Termine per l’accertamento). – Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.”. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 2, comma 1, DLgs. 5.8.2015 n. 128, pubblicato in G.U. 18.8.2015 n. 190; – l’art. 37, comma 24, DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248; – l’art. 15, comma 1, DLgs. 9.7.1997 n. 241, pubblicato in G.U. 28.7.1997 n. 174. (2) Ai sensi dell’art. 5-septies, comma 4, DL 16.10.2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.12.2017 n. 172., “Anche in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1º gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo”. (3) Ai sensi dell’art. 1, comma 9, DL 23.10.2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2018 n. 136, “In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.“. (4) Ai sensi dell’art. 2-quater comma 14 primo periodo, DL 9.8.2024 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.10.2024 n. 143, i termini di decadenza per l’accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2027 per le annualità oggetto del regime di ravvedimento. Ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 14, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza il 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025 per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale. (5) Ai sensi dell’art. 1, comma 132, la disposizione di cui al presente comma si applica agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per alcuno dei reati previsti dal DLgs. 10.3.2000 n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. (6) Il termine di decadenza di cui al presente comma è ridotto di due anni ai sensi dell’art. 3, comma 1, DLgs. 5.8.2015 n. 127, pubblicato in G.U. 18.8.2015 n. 190, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 909, lett. c), L. 27.12.2017 n. 205, pubblicata in G.U. 29.12.2017 DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 44 66 n. 302, S.O. n. 62. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, salvo che abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1, del DLgs. 5.8.2015 n. 127. (7) Comma inserito dall’art. 23, comma 1, lett. b), DLgs. 12.6.2025 n. 81, pubblicato in G.U. 12.6.2025 n. 134.

  • Art. 53 Accertamento – [Altre violazioni]

    Art. 53 Accertamento – [Altre violazioni]

    Art. 53 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – [Altre violazioni] (1)

    In vigore dal 1/1/1974

    […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. b), DLgs. 18.12.1997 n. 471, pubblicato in G.U. 8.1.1998, n. 5, S.O. n. 4. Testo precedente: “(Altre violazioni) – Sono punite con la pena pecuniaria da lire trecentomila a lire tre milioni: 1) l’omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5) dell’art. 32 o l’invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; 2) la mancata restituzione dei questionari previsti al n. 4) e al n. 7) dell’art. 32 o la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere; 3) la inottemperanza all’invito di comparizione di cui al n. 2) dell’art. 32 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici delle imposte nell’esercizio dei poteri indicati nello stesso articolo; 4) ogni altra violazione di obblighi stabiliti dal presente decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi. La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel quarto comma dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera d), dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l’uso di tali attestazioni. L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell’art. 36, è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze.“.

  • Art. 60 Accertamento – Notificazioni

    Art. 60 Accertamento – Notificazioni

    Art. 60 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Notificazioni

    In vigore dal 1/1/1974

    La notificazione degli avvisi e degli altri atti che DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 60 72 per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio […] (1) ; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata; (2) c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio (3) a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (4) (5); (6) e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, (7) si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione; (6) e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; (8) f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. (6) L’elezione di domicilio […] (9) ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente. (10) Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo […] (11) hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica (12) o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA (13) . […] (14) Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). (15) La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 60 73 notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. (15) Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto. (16) […] (17) Note: (1) Le parole “delle imposte” sono state soppresse dall’art. 38, comma 4, lett. a), n. 1), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. (2) Lettera inserita dall’art. 37, comma 27, lett. a), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (3) Le parole “da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio” sono state sostituite alle precedenti “dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte” dall’art. 38, comma 4, lett. a), n. 2), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122 (4) Le parole “ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate” sono state inserite dall’art. 38, comma 4, lett. a), n. 2), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. (5) Si veda il Provv. Agenzia Entrate 2.11.2011 n. 116331. (6) La Corte Costituzionale, con sentenza 7.11.2007 n. 366, ha dichiarato l’illegittimità della presente lettera nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’Amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell’art. 142 del codice di procedura civile non si applicano. Succesivamente, la disciplina per le notifiche ai contribuenti non residenti è stata introdotta dal DL 25.3.2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.5.2010 n. 73. (7) Le parole “, in busta chiusa e sigillata,“ sono state introdotte dall’art. 37, comma 27, lett. b), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (8) Lettera inserita dall’art. 37, comma 27, lett. c), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (9) Le parole “non risultante dalla dichiarazione annuale” sono state soppresse dall’art. 38, comma 4, lett. a), n. 3), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122 (10) Comma sostituito dall’art. 37, comma 27, lett. d), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. Testo precedente: “L’elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente.“. (11) Le parole “non risultanti dalla dichiarazione annuale” sono state soppresse dall’art. 38, comma 4, lett. a), n. 4), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. (12) Le parole “dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica” sono state sostituite alle precedenti “dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica” dall’art. 37, comma 27, lett. e), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (13) Le parole “della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter … alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA” sono state sostituite alle precedenti “della comunicazione prescritta nel secondo comma dell’articolo 36” dall’art. 38, comma 4, lett. a), n. 4), DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122. (14) Periodo soppresso dall’art. 2, comma 7, lett. b), DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44. Testo precedente: “Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale.“. (15) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), DL 25.3.2010 n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.5.2010 n. 73. (16) Comma inserito dall’art. 37, comma 27, lett. f), DL 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (17) Comma abrogato dall’art. 1, comma 2, lett. c), DLgs. 12.2.2024 n. 13, pubblicato in G.U. 21.2.2024 n. 43. Ai sensi del successivo art. 41, comma 2, la presente disposizione si applica con riferimento agli atti emessi dal 30.4.2024. Testo precedente: “In deroga all’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC). All’ufficio sono consentite la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell’anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI- PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all’indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all’articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l’indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l’indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 60 bis-60 ter 74 quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell’articolo 149-bis del codice di procedura civile.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 7-quater, comma 6, DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225. Per l’applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 7. Si vedano: – il Provvedimento Agenzia Entrate 28.6.2017 n. 120768; – il Provvedimento Agenzia Entrate 3.3.2017 n. 44027.

  • Articolo 357 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 357 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 357 CCII – Funzionamento dell’elenco

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare: a) le modalità di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 356; b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo elenco anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2; c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

    2. Con lo stesso decreto è stabilito l’importo del contributo che deve essere versato per l’iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento dell’elenco. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

  • Art. 28 D.Lgs. 346/1990 – Dichiarazione della successione

    Art. 28 D.Lgs. 346/1990 – Dichiarazione della successione

    Art. 28 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Dichiarazione della successione

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La dichiarazione della successione è presentata con le modalità telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione. (1) 2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali nonchè i trustee, in caso di trust testamentario (2); gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente; gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari. 3. La dichiarazione della successione, a pena di nullità, è redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ed è sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. (3) 4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo. 5. I chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell’art. 31, hanno rinunziato all’eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato l’ufficio, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione (4) di rinunzia all’eredità o copia dell’istanza di nomina autenticata dal cancelliere del tribunale (5). 6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all’art. 13, comma 4, e dall’erogazione di rimborsi fiscali (6) che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione dell’imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8. 6 bis. I rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle entrate. Con provvedimento (7) del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo. […] (8) (9) 7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila (10) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare. 8. La dichiarazione nulla si considera omessa. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “La dichiarazione della successione deve essere presentata all’ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.“. (2) Le parole “nonchè i trustee, in caso di trust testamentario” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall’ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.“. (4) Le parole “l’ufficio, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione” sono state sostituite alle precedenti “per raccomandata l’ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione” dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (5) Le parole “dal cancelliere del tribunale” sono state sostituite alle precedenti “dal cancelliere della pretura” dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 4), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (6) Le parole “e dall’erogazione di rimborsi fiscali” sono state inserite dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 1), DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. (7) Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 1.9.2022 n. 339178. (8) Periodo soppresso dall’art. 1, comma 1, lett. aa), n. 5), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Alle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.“. (9) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, DL 21.6.2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2022 n. 122. (10) Le parole “a euro centomila” sono state sostituite alle precedenti “a lire cinquantamilioni“ dall’art. 11, comma 1, lett. a), n. 2, DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277.

  • Articolo 352 Codice Civile: Dispensa su domanda

    Articolo 352 Codice Civile: Dispensa su domanda

    Art. 352 c.c. – Dispensa su domanda

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela:

    1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente;

    2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime;

    3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 ;

    4) i militari in attività di servizio;

    5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

    6) chi ha più di tre figli minori;

    7) chi esercita altra tutela;

    8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

    9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

  • Art. 16 bis Antiriciclaggio – Individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti…

    Art. 16 bis Antiriciclaggio – Individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti…

    Art. 16 bis D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività

    In vigore dal 29/12/2007

    diretti a o provenienti da un indirizzo autoospitato (1) 1. I prestatori di servizi per le cripto-attività individuano e valutano il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato. 2. I prestatori di servizi per le cripto-attività adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure necessarie a mitigare tali rischi e applicano misure di attenuazione commisurate ai rischi individuati. Tali misure comprendono una o più delle misure seguenti: a) misure basate sul rischio per identificare il cedente o il cessionario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o cessionario, anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l’identità; b) richiesta di informazioni aggiuntive sull’origine e sulla destinazione delle cripto-attività trasferite; c) un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni dirette a o provenienti da indirizzi auto-ospitati; d) qualsiasi altra misura volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonchè il rischio di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie adottate dall’Unione europea, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ovvero con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze nei casi di cui all’articolo 4- bis del medesimo decreto. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. d), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4.

  • Articolo 328 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 328 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 328 CCII – Liquidazione giudiziale delle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. 1.Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

  • Art. 13 bis Antiriciclaggio – Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l’Italia e…

    Art. 13 bis Antiriciclaggio – Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l’Italia e…

    Art. 13 bis D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l’Italia e altre FIU (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. La UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può, a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le FIU per il trattamento o l’analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall’accertamento delle fattispecie di reato presupposto. La richiesta indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalità di utilizzo delle informazioni richieste. La UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l’incrocio anonimo dei dati inerenti le informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU. 2. La UIF utilizza le informazioni ottenute dalle altre FIU per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e per le finalità per cui le predette informazioni sono state fornite. Tali informazioni possono essere utilizzate per finalità ulteriori o trasmesse dalla UIF alle autorità nazionali competenti previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU. La UIF può fornire il predetto consenso alla FIU cui ha fornito le informazioni e può rifiutarlo qualora, in base alle evidenze disponibili, possa pregiudicare lo svolgimento di indagini o si ponga in contrasto con norme costituzionali o con i principi fondamentali dell’ordinamento nazionale. Tali eccezioni sono specificate in modo da evitare abusi o limitazioni non consentite alla comunicazione delle predette informazioni. 3. Per le finalità di cui al presente articolo, la UIF può stipulare protocolli di intesa con le FIU e avvalersi di tutti i poteri di cui, secondo l’ordinamento vigente, dispone in qualità di Unità di informazione finanziaria per l’Italia. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 4. La UIF partecipa con le FIU degli Stati membri ad analisi congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 51 della direttiva. La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessaria, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per l’esercizio delle rispettive attribuzioni, con le modalità e nei termini DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 13 ter-14 35 stabiliti dai protocolli di cui all’articolo 13, comma 2. 5. Le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la UIF e le FIU. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 3, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Art. 33 Antiriciclaggio – Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF

    Art. 33 Antiriciclaggio – Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF

    Art. 33 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF (1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettere i), o), p), q) e v) (2) , nonchè le società fiduciarie di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali. 2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell’obbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall’intermediario bancario o finanziario o dalla società fiduciaria. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “Art. 33 (Esclusioni) – 1. Quando la Commissione europea adotta una decisione a norma dell’articolo 40, paragrafo 4, della direttiva, i destinatari del presente decreto non possono ricorrere a soggetti terzi del Paese terzo in questione per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b), e c).“. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 34-34 bis 61 (2) Le parole “lettere i), o), p), q) e v)“ sono state sostituite alle precedenti “lettere i), o), p) e q)“ dall’art. 2, comma 2, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.

  • Art. 62 Antiriciclaggio – Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigila…

    Art. 62 Antiriciclaggio – Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigila…

    Art. 62 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati(1)

    In vigore dal 29/12/2007

    1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 (2), delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonchè dell’inosservanza dell’ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale di cui agli articoli 43, comma 3, e 45-bis (3). 2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l’inosservanza dell’ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull’esposizione dell’intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinato o determinabile. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravità della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione dallo svolgimento della funzione o dell’incarico di amministrazione, direzione o controllo dell’ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 (2) e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all’articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di: a) applicare all’ente responsabile la sanzione consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle; b) qualora l’infrazione contestata sia cessata, applicare all’ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile. 5. Nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16 (2), delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima san- DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 62 90 zione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell’ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione dallo svolgimento della funzione o dell’incarico di amministrazione, direzione o controllo dell’ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 6. La violazione della prescrizione di cui all’articolo 25, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro. 7. Fermo quanto previsto dal comma 9, all’irrogazione delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2 (4) provvedono la Banca d’Italia e l’IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca d’Italia provvede, altresì, all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, (5) e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 10 dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 45, paragrafi 7 e 11, della direttiva. 7 bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58, per l’inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), la Banca d’Italia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell’importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile. (6) 8. Fermo quanto previsto dal comma 9, all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio nonchè dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo (7) provvede la CONSOB che comunica, altresì, al Ministero dell’economia e delle finanze i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 (8) ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 9. È fatta salva la competenza del Ministero dell’economia e delle finanze all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all’incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 5, comma 2, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28. Testo precedente: “(Disposizioni sull’Ufficio italiano dei cambi). – 1. Alla Banca d’Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decretolegge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. 2. Ogni riferimento all’Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d’Italia. 3. L’Ufficio italiano dei cambi è soppresso. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca d’Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l’Ufficio italiano cambi è titolare. Ai fini delle imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l’articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti dell’Ufficio italiano dei Cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il personale della Banca d’Italia, con mantenimento delle anzianità di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti medesimi dall’Ufficio. 4. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 6, comma 2, i compiti e le funzioni attribuiti alla UIF sono esercitati, in via transitoria, dal Servizio antiriciclaggio del soppresso Ufficio italiano dei cambi. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2008.“. (2) Le parole “in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16” sono state sostituite alle precedenti “in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto” dall’art. 4, comma 1, lett. b), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (3) Le parole “di cui agli articoli 43, comma 3, e 45-bis” sono state sostituite alle precedenti “di cui all’articolo 43, comma 3” dall’art. 11, comma 2, lett. n), DL 30.6.2025 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8.8.2025 n. 118. DLgs. 21.11.2007 n. 231 – Art. 63 91 (4) Le parole “e dei soggetti titolari delle funzioni di cui al comma 2” sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. c), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (5) Le parole “regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,“ sono state sostituite alle precedenti “regolamento (UE) n. 2015/847” dall’art. 1, comma 1, lett. h), DLgs. 27.12.2024 n. 204, pubblicato in G.U. 28.12.2024 n. 303. Per l’applicazione della presente disposizione fino alla scadenza del periodo transitorio, come determinato dall’art. 45, comma 1, DLgs. 129/2024, si veda il successivo art. 4. (6) Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett. d), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (7) Le parole “nonchè dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo” sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. e), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252. (8) Le parole “del comma 5” sono state sostituite alle precedenti “del comma 3” dall’art. 4, comma 1, lett. e), DLgs. 4.10.2019 n. 125, pubblicato in G.U. 26.10.2019 n. 252.