Autore: Andrea Marton

  • Art. 59 bis D.Lgs. 346/1990 – Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico

    Art. 59 bis D.Lgs. 346/1990 – Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico

    Art. 59 bis D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all’articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all’articolo 12, comma 1, lettera l). Note: (1) Articolo inserito dall’art. 57, comma 2, DLgs. 15.12.1997 n. 446, pubblicato in G.U. 23.12.1997.

  • Art. 109 TUE – [Requisiti tecnico-professionali

    Art. 109 TUE – [Requisiti tecnico-professionali

    Art. 109 D.P.R. 380/2001 (TUE) – [Requisiti tecnico-professionali

    In vigore dal 30/06/2003

    maggio 1990, n. 46, art. 3)] (1) […] Note: (1) Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, DL 28.12.2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2007 n. 17, a decorrere dal 27.3.2008, data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM 22.1.2008 n. 37 emanato in attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, DL 30.9.2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2.12.2005 n. 248. Testo precedente: “Art. 109 [Requisiti tecnico-professionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 3)]. – 1. I requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 108, comma 2, sono i seguenti: a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 107. 2. È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalità per l’accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive.“.

  • Art. 31 D.Lgs. 346/1990 – Termine per la presentazione della dichiarazione

    Art. 31 D.Lgs. 346/1990 – Termine per la presentazione della dichiarazione

    Art. 31 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Termine per la presentazione della dichiarazione

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi (1) dalla data di apertura della successione. 2. Il termine decorre: a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari e i trustee (2) dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina; b) nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell’apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura; (3) c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta; d) dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario, se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro il termine di cui al comma 1; e) dalla data della rinunzia o dell’evento di cui all’art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostri di averne avuto notizia; f) dalla data delle sopravvenienze di cui all’art. 28, comma 7; g) per gli enti che non possono accettare l’eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall’apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell’autorizzazione; h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all’accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell’autorizzazione. 3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata con l’osservanza delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30. 4. La presentazione ad ufficio dell’Agenzia delle entrate (4) diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione è pervenuta all’ufficio competente. Note: (1) Termine così modificato dall’art. 1, comma 78, lett. c), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. (2) Le parole “e i trustee” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. dd), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. dd), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell’apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;“. (4) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 14 D.Lgs. 346/1990 – Beni immobili e diritti reali immobiliari

    Art. 14 D.Lgs. 346/1990 – Beni immobili e diritti reali immobiliari

    Art. 14 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Beni immobili e diritti reali immobiliari

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione; b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata; c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell’art. 17 sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse secondo i criteri ivi previsti (1); d) per il diritto dell’enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l’affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l’affrancazione. Note: (1) Le parole “secondo i criteri ivi previsti” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. o), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 27 TUE – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

    Art. 27 TUE – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

    Art. 27 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. 2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree as- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 28-28 bis 39 soggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonchè delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonchè per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (1) 3. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell’ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere. (2) 4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. Note: (1) Comma modificato dall’art. 32, commi 44, 45 e 46, DL 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003 n. 326. (2) Periodo inserito dall’art. 2, comma 341, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285.

  • Articolo 315 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 315 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 315 CCII – Risoluzione e annullamento del concordato

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall’articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

    2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell’articolo 251.

    3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.

  • Art. 3 bis TUE – Interventi di conservazione

    Art. 3 bis TUE – Interventi di conservazione

    Art. 3 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi di conservazione

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l’amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull’area interessata e senza aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa. Nelle more dell’attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 17, comma 1, lett. b), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164.

  • Art. 24 TUE – Agibilità

    Art. 24 TUE – Agibilità

    Art. 24 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Agibilità

    In vigore dal 30/06/2003

    1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale (2) valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonchè la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. 2. Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. 4. Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche: a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purchè funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonchè collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) singole unità immobiliari, purchè siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale. 5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonchè all’articolo 82; d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi; e-bis) attestazione di ‘edificio predisposto alla banda ultra largà, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3. (3) 5 bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell’acquisizione dell’assenso da parte dell’amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienicosanitarie nelle seguenti ipotesi: a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri; b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone. (4) DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 25 37 5 ter. L’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie; b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari. (4) 5 quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente. (4) 6. L’utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l’articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate. 7 bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (5) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. i), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Art. 24 [Certificato di agibilità (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall’art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)]. – 1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività ola denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni. 4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purchè funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonchè collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) per singole unità immobiliari, purchè siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.” Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 17, comma 1, lett. o), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164; – il Comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264; – l’art. 30, comma 1, lett. g), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98.. (2) Le parole “e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale” sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. a), DLgs. 8.11.2021 n. 207, pubblicato in G.U. 9.12.2021 n. 292, S.O. n. 43. (3) Lettera inserita dall’art. 4, comma 1, lett. b), DLgs. 8.11.2021 n. 207, pubblicato in G.U. 9.12.2021 n. 292, S.O. n. 43. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c-bis), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (5) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, lett. n), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120.

  • Art. 337 quinquies Codice Civile: Revisione delle disposizioni c

    Art. 337 quinquies Codice Civile: Revisione delle disposizioni c

    Art. 337-quinquies c.c. – Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

  • Art. 18 D.Lgs. 346/1990 – Crediti

    Art. 18 D.Lgs. 346/1990 – Crediti

    Art. 18 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Crediti

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati; b) per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell’apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse; c) per i crediti in natura il valore dei beni che ne sono oggetto; d) per il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell’art. 16.

  • Art. 91 TUE – Riparazioni

    Art. 91 TUE – Riparazioni

    Art. 91 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Riparazioni

    In vigore dal 30/06/2003

    15) 1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli. 2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all’articolo 83.

  • Art. 33 D.Lgs. 346/1990 – Liquidazione dell’imposta in base alla dichiarazione

    Art. 33 D.Lgs. 346/1990 – Liquidazione dell’imposta in base alla dichiarazione

    Art. 33 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Liquidazione dell’imposta in base alla dichiarazione

    In vigore dal 01/01/1991

    1. I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell’articolo 28, comma 6, e dell’articolo 31, comma 3, nonchè dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati fino alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, nei termini indicati nell’articolo 31, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. (1) 1 bis. […] (2) 2. L’ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonchè dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell’imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. In sede di liquidazione, l’ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e dell’imposta e a escludere: a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonchè gli oneri non deducibili a norma dell’articolo 8, comma 1; b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione; c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione. (3) 3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l’invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l’integrazione dell’imposta versata, nonchè della sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo. (4) 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell’imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ff), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “L’ufficio del registro liquida l’imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio, tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate a norma dell’articolo 28, comma 6, e dell’articolo 31, comma 3, nonchè dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione.“. In precedenza, le parole “, nonchè dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione” erano state inserite dall’art. 11, comma 1, lett. c), DLgs. 21.11.2014 n. 175, pubblicato in G.U. 28.11.2014 n. 277. (2) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. ff), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell’articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall’articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all’ultima residenza del defunto o, se questa era all’estero o non è nota, al concessionario del servizio per la riscossione di Roma.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 11, comma 1, lett. e), DL 28.3.1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.5.1997 n. 140. (3) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ff), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “In sede di liquidazione l’ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere: a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma dell’art. 8, comma 1; b) le passività e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell’ufficio; c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell’ufficio.“. (4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. ff), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono risultare nell’avviso di liquidazione dell’imposta.“.